F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PERTICONE ROMANO SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PERTICONE ROMANO SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008) Il provvedimento di squalifica per 2 giornate adottato dal Giudice Sportivo fà seguito alla sanzione della squalifica, per doppia ammonizione, del calciatore della U.S.Cremonese S.p.A. Perticone Romano il quale urlava frasi ingiuriose e teneva un comportamento offensivo verso l'arbitro. Il Giudice Sportivo con provvedimento n. 139/C del 26.2.2008 squalificava il calciatore per 2 gare effettive. La società "U.S. Cremonese S.p.A." proponeva reclamo a mezzo del suo Direttore Generale Comm. Giacomo Randazzo. Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal Direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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