F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 3) RICORSO DELLA SOC. GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE D’AIELLO ROCCO, SEGUITO GARA CELANO O./GELA DEL 17.2.2008 (Delibera del Giudice sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008
3) RICORSO DELLA SOC. GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE D’AIELLO ROCCO, SEGUITO GARA CELANO O./GELA DEL 17.2.2008
(Delibera del Giudice sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)
La società Gela Calcio S.p.A., con atto spedito in data 19.2.2008, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gare inflitta al calciatore Rocco D’Aiello in relazione alla gara Celano O./Gela del 17.2.2008, comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008. La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “per atto di violenza verso un avversario al termine della gara”. Nel rapporto dell’Arbitro si legge che “al termine della gara, dopo il triplice fischio, quando le squadre erano sul terreno di gioco, il signor D’Aiello Rocco n. 5” era espulso “perché sferrava violentemente uno schiaffo in pieno volto nei confronti di un avversario, facendolo cadere”. La società, con l’atto di gravame, ha lamentato che “dopo la fine della gara iniziava … una rissa dove il calciatore D’Aiello nel cercare di separare e proteggere il proprio compagno Omolade che nel frattempo era stato attorniato e colpito a vario modo dai calciatori del Celano”, si era reso compartecipe dell’episodio oggetto del giudizio. In particolare, la società Gela Calcio S.p.A. ha dichiarato che, “in tale confusione, il tesserato D’Aiello non ha dato nessuno schiaffo volontario a nessun calciatore del Celano ma evidentemente è intervenuto per cercare di sedare gli animi per risolvere positivamente la rissa in atto”. Pertanto, la reclamante ha concluso perché la Corte di Giustizia Federale adita riducesse la squalifica comminata “ad una sola giornata derubricando il <> in reciproche scorrettezze con altri calciatori”. La Corte di Giustizia Federale all’udienza del 6.3.2008 udito il calciatore Rocco D’Aiello – il quale ha ribadito che il suo gesto non era violento ma diretto unicamente ad allontanare i contendenti della lite che era sorta tra altri calciatori ed ha insistito per l’accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto contestato al sig. Rocco D’Aiello sono certe, giacché lo stesso appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito che nella fattispecie de qua si siano verificate “reciproche scorrettezze con altri calciatori”. Però l’atto incriminato, secondo quanto il Direttore di gara ha riferito nel suo rapporto, avente valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. C.G.S., è stato, dal medesimo, qualificato violento, come è confermato pure dalla circostanza che il calciatore del Celano, colpito dal D’Aiello, era caduto al suolo. Pertanto, questa Corte deve confermare che devono essere ritenuti certi l’episodio così come descritto dall’arbitro e la responsabilità dell’incolpato per la violazione contestagli, nonché congrua la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo, onde il gravame proposto dalla società Gela S.p.A. va respinto. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanisetta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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