F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAPONETTI LUCA SEGUITO GARA TERAMO/GIULIANOVA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAPONETTI LUCA SEGUITO GARA TERAMO/GIULIANOVA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008) La società Giulianova Calcio reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008, ha squalificato per 4 giornate effettive il calciatore Luca Paponetti. Dai referti circostanziati e dettagliati del direttore di gara, dei suoi collaboratori e del rappresentante della Procura Federale, appaiono descritti senza possibili incertezze i comportamenti che hanno dato luogo dapprima all’espulsione e poi alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. In particolare, il calciatore espulso ha tenuto un comportamento aggressivo e offensivo sia verso il pubblico sia verso un rappresentante della squadra avversaria, sia verso le strutture dell’impianto sportivo. La società reclamante argomenta il proprio reclamo sottolineando le condizioni di forte emotività nelle quali si trovava il calciatore squalificato, e propone una ricostruzione dei fatti meno grave di quanto si evinca dagli atti di gara. La Corte rileva che in presenza di referti precisi e dettagliati come quelli in questione il procedimento sportivo non dà luogo ad alcun tipo di prova alternativa; che le circostanze emotive nelle quali si trovano i calciatori non sono considerate come attenuanti né sono prese in considerazione dal procedimento sportivo, che giudica soltanto dei comportamenti esteriori e non delle motivazioni psicologiche dei calciatori; che l’unica fonte ammissibile di ricostruzione dei fatti è costituita dagli atti ufficiali di gara, sicché non giova proporre una diversa ricostruzione non sostenuta da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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