F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 6) RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO L’11.3.2008 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.- 139/C del 26.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 6) RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO L’11.3.2008 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.- 139/C del 26.2.2008) Il signor Vincenzo Barba, con atto spedito in data 2.3.2008, ha proposto ricorso avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto l’11.3.2008, inflittagli in relazione alla gara Gallipoli/Lucchese del 24.2.2008, comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008. La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “non inserito in distinta assisteva alla gara all’interno del recinto di gioco, non attenendosi agli inviti a recarsi in tribuna da parte di addetti federali (rapporto del Commissario di Campo e rapporto del rappresentante della Procura Fedrale.)”. Nel rapporto del Commissario di Campo si legge che “il presidente locale signor Barba, alle ore 14,25 circa, si portava nello spogliatoio arbitrale per salutare la terna a porte aperte mentre la stessa terna si apprestava a dirigersi in campo per l’inizio gara; invitato poi dall’arbitro ad accomodarsi gentilmente in tribuna il Barba dapprima vi accedeva, ma dopo qualche minuto prendeva posizione all’interno del campo, precisamente all’uscita del tunnel di ingresso sul terreno di giuoco per rimanervi nonostante solleciti diretti ad allontanarsi sia nella prima che nella seconda frazione di gioco”. Nel rapporto del Sostituto Procuratore Federale si legge, altresì, che “il presidente del Gallipoli sig. Vincenzo Barba … durante tutta la durata della gara ha sostato nel recinto di gioco, nonostante fosse stato invitato dal Commissario di Campo e dal personale della propria società ad accomodarsi in tribuna”. L’appellante, con l’atto di gravame, ha lamentato che “la pesante sanzione irrogata non può che ritenersi assolutamente sproporzionata perché assolutamente non commisurata alla natura ed all’entità dei fatti commessi”. In particolare, il ricorrente ha dichiarato che “la sanzione prevista dall’art. 19, comma 1, lett. h) C.G.S. rappresenta una misura estrema conseguente alla consumazione di condotte di particolare violenza o di particolare gravità, certamente non riscontrabili nel caso di specie”. Pertanto, l’appellante ha concluso perché “l’On.le Corte di Giustizia Federale voglia annullare la decisione assunta dal Giudice Sportivo Lega Professionisti di Serie C; in subordine voglia … ridurre sensibilmente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Presidente del Gallipoli Calcio S.r.l., disponendo l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per soli 7 giorni, anziché 14, ovvero fino a tutto il 4.3.2008 e non già fino all’11.3.2008 o nella minor misura che questa Ecc.ma Corte riterrà opportuna”. La Corte di Giustizia Federale all’udienza del 6.3.2008 udito l’avv. Sandro Matino, difensore dell’appellante – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto contestato al signor Vincenzo Barba sono certe, giacché lo stesso appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito che, nella fattispecie de qua, “il Presidente del Gallipoli assisteva alla gara al limite del recinto di gioco, ovvero, in prossimità della galleria di ingresso agli spogliatoi … L’atto incriminato, secondo quanto risulta dal rapporto del Commissario di Campo, nonché, da quello del Sostituto Procuratore Federale, aventi valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1.C.G.S., costituisce, certamente, violazione dell’art. 66 delle N.O.I.F. che sancisce che “per le gare organizzate … dalla Lega Professionisti Serie C … sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico, ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara”. Peraltro, il comma 3 di detta norma precisa che “tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale”. Al riguardo, occorre precisare che, com’è noto, il recinto di gioco è composto dal terreno di gioco (rettangolo entro il quale si svolge il gioco), dal campo per destinazione (fascia piana di terreno larga almeno mt. 1,50 situata intorno al terreno di gioco e a livello dello stesso), dalle eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo appropriato di recinzione. All’uopo, la circostanza dichiarata dal ricorrente che “assisteva alla gara … in prossimità alla galleria di ingresso agli spogliatoi” dimostra, per tabulas, che il signor Vincenzo Barba ha assistito alla gara suindicata all’interno del recinto di gioco. Pertanto, la circostanza che il ricorrente si sia trattenuto, comunque, nel recinto di gioco – sia pure “in prossimità della galleria d’ingresso agli spogliatoi”, senza essere stato inserito nella distinta predisposta dalla società e presentata all’arbitro ai fini del riconoscimento, comporta la violazione, oltre alla norma NOIF suindicata, anche dell’art. 1 C.G.S., che stabilisce che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. In caso di violazione di detti obblighi, si applica la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. disciplinata alla lettera h), dell’art. 19, comma 1, C.G.S., che può giungere fino ad un massimo di cinque anni. Nel caso di specie, l’entità della durata della sanzione – appena quattordici giorni - appare modesta e quasi minima e, quindi, proporzionata alla violazione commessa. Pertanto, questa Corte respinge il gravame, con conferma della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Barba Vincenzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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