F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 21 luglio 2008 3) RECLAMO DELLA MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 22.4.2008 AL SIG. RICCARDI ANGELO; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/CITTADELLA DEL 22.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 21 luglio 2008
3) RECLAMO DELLA MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 22.4.2008 AL SIG. RICCARDI ANGELO; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/CITTADELLA DEL 22.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008)
Nel corso della gara "Manfredonia /Cittadella" del 22.3.2008 accadevano fatti ed eventi riportati nel referto arbitrale tenuti dal signor Angelo Riccardi e da persone non identificabili, ma riconducibili alla società Manfredonia Calcio.A seguito di questi fatti, il Giudice Sportivo assumeva il provvedimento de qua motivando: - nei confronti del signor Angelo Riccardi "perché al termine della gara assumeva un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale (referto rappresenta Procura Federale)"; - nei confronti del Manfredonia Calcio "perché persone non identificate, ma riconducibili alla società, indebitamente presenti nella zona antistante l'ingresso agli spogliatoi, al rientro al termine della gara, assumevano un comportamento ripetutamente offensivo ed intimidatorio verso i calciatori della squadra avversaria, verso l'arbitro ed i suoi assistenti, uno dei quali veniva anche spintonato". La società Manfredonia Calcio ricorre verso la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe motivando come segue: - "riguardo al signor Angelo Riccardi, contestando l'esatto svolgimento dei fatti e la particolare afflittività della sanzione irrogata nei suoi confronti alla luce dei fatti effettivamente accaduti"; - "riguardo al S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.", sostenendo che a) a prescindere dalle condotte ascritte ad estranei, si ha avuto un regolare svolgimento della gara; b) che la società ha svolto una meritoria opera di prevenzione ed ha predisposto un adeguato servizio di ordine pubblico e che non vi è stata alcuna aggressione con conseguenza fisica a danno degli ufficiali di gara". I ricorrenti, pertanto, chiedono la riforma della sentenza appellata con una congrua e significativa riduzione per l'inibizione irrogata in prima istanza al signor Angelo Riccardi e per l'ammenda inflitta alla società Manfredonia Calcio. La Corte rileva che il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva, altresì', che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dagli Ufficiali di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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