F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 21 luglio 2008 4) RECLAMO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARA LUCCHESE/POTENZA DEL 22.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 21 luglio 2008 4) RECLAMO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARA LUCCHESE/POTENZA DEL 22.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008) Il reclamo della società Potenza Sport Club contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008 propone due motivi. In primo luogo eccepisce la nullità del provvedimento, che sarebbe provocata dalla mancata menzione della norma che avrebbe dato origine alla squalifica per due giornate del calciatore Ciro De Cesare. In secondo luogo ricostruisce i fatti in modo difforme da quanto riportato nel referto arbitrale, e in particolare attribuisce al calciatore espulso una frase meno offensiva di quella riportata dall'arbitro. In sede di discussione, la società reclamante richiede l'applicazione di circostanze attenuanti, sottolineando il carattere irreprensibile della carriera sportiva del calciatore squalificato. Quanto al secondo motivo avanzato nel ricorso, la C.G.F. ricorda che il procedimento sportivo non prevede la possibilità di discutere intorno al fatto riportato nel referto arbitrale, nemmeno in presenza di fonti di prova testimoniale o televisiva. A maggior ragione esclude tassativamente che possa porsi in questione quanto avvenuto in campo senza il soccorso di prove di alcun tipo. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il richiamo puntuale alla norma che dà origine al provvedimento sarebbe auspicabile, ma che tuttavia l'omissione del dato normativo non può esser considerato alla stregua di una causa di nullità del provvedimento. L'ordinamento sportivo, infatti, non presenta una complessità tale da poter ravvisare una violazione del diritto alla difesa quando un provvedimento di squalifica non menzioni l'art. 19 comma 4 lett. a) Codice di Giustizia Sportiva. La Corte, infine, rileva che l'applicazione della sanzione nel minimo edittale esclude di per sé l'applicazione di circostanze attuenuanti nella determinazione dell'entità della squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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