F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 23 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO GALLIPOLI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 23 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 21 luglio 2008
1) RICORSO GALLIPOLI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Gallipoli Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 169 del 10.4.2008 con il quale, in relazione alla gara Potenza/Gallipoli del 6.4.2008, veniva inflitta alla società ospitante l’ammenda di € 10.000,00 e l’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione ai gravi episodi accaduti prima, durante e dopo la gara che avrebbero dovuto configurare l’ipotesi prevista dall’art. 17 Codice di Giustizia Sportiva e, conseguentemente, comportare l’irrogazione della sanzione della perdita della partita e l’attribuzione del punteggio di 0-3. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, come opportunamente evidenziato in primo grado dal Giudice Sportivo, non risultata verificata nella documentazione ufficiale l’esistenza di fatti che a) abbiano influito sul regolare andamento della gara; b) abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico della squadra del Gallipoli. Pertanto, pur tenendosi in debita considerazione la fattispecie venutasi a creare in occasione della menzionata gara e che ha comportato, tra l’altro, la reiezione da parte di questa Corte di Giustizia, nella seduta del 17.4.2008, del ricorso proposto dal Potenza Sport Club con conseguente conferma delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo a tale società, non è possibile accedere alla tesi propugnata dal Gallipoli in assenza di prove documentali che la sostanzino. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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