F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 23 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 21 luglio 2008 3) RICORSO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DEL CALCIATORE VENDRAME MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 23 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 21 luglio 2008
3) RICORSO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DEL CALCIATORE VENDRAME MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)
Il ricorso segue la squalifica del calciatore Vendrame Marco per 2 giornate effettive di gioco irrogata a seguito della gara "Cuoiocapelli C.R./Carrarese" del 20.4.2008 stabilita con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n.179/C del 22.4.2008. Il signor Vendrame Marco ha presentato ricorso con procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33 C.G.S. senza versare però la dovuta e obbligatoria tassa reclamo nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 33 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal calciatore Vendrame Marco.
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