F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 luglio 2008 8) RICORSO DELL’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRECO DEMETRIO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 luglio 2008
8) RICORSO DELL’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRECO DEMETRIO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008)
Con atto dell’11.4.2008 la U.S. Castrovillari Calcio ha adito la Corte di Giustizia Federale preannunciando ricorso con contestuale richiesta di copia degli atti, avverso la sanzione indicata in epigrafe. Al termine della gara Castrovillari/Libertas Acate l’arbitro riportava nel referto che era stato colpito da un calcio da dietro in una convulsa fase di contestazione dal suo operato, ma di non essere riuscito ad individuare il responsabile. Il Giudice Sportivo, in osservanza del principio posto dall’art. 3, comma 2, C.G.S. ovvero, in caso di mancata individuazione del responsabile dell’atto violento, ha sanzionato il capitano della squadra Greco Demetrio Alessandro, commisurando in 8 giornate di gara il periodo inibitorio in forza della gravità dell’atto, provvedimento adottato con Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008. Con successivo atto dell’11.4.2008 la società reclamante trasmetteva mezzo fax al Giudice Sportivo uno scritto con il quale il calciatore Corbino Rocco si autoaccusava del gesto violento in discussione, assumendosi ogni responsabilità in proposito. La U.S. Castrovillari Calcio, pertanto, ha fondato la propria richiesta di revoca della squalifica sostenendo, appunto, che l’autore della condotta antiregolamentare posta in essere nei confronti del Direttore di gara, non fosse il Greco quanto, piuttosto, il calciatore Corbino Rocco tesserato in favore della medesima appellante. Tanto premesso, la Corte osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. L’indicazione da parte di chi vanta un interesse diretto a che un proprio tesserato, nella specie il capitano della squadra, non subisca la squalifica al posto di un altro, così come la dichiarazione autoaccusatoria resa successivamente alla conoscenza del provvedimento di squalifica, non sono prove idonee a far ritenere accertata la individuazione del terzo, asserito autore dell’atto, e quindi a determinare l’esenzione di responsabilità del capitano. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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