F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTITUDO COSENZA/ACICATENA DEL 9.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTITUDO COSENZA/ACICATENA DEL 9.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007) Con atto del 22.9.2007 la società A.C.R.D. Acicatena Calcio preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007 seguito gara Fortitudo Consenta/Acicatena del 9.9.2007. Con successivo atto del 27.9.2007 proponeva, a mezzo raccomandata, motivi di reclamo, inviati in pari data alla controparte. Il reclamo è inammissibile per tardività. Giova ricordare che il ricorso avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, deve essere prodotto entro 7 giorni da quello successivo alla pubblicazione stessa, 19.9.2007, e quindi entro il 26.9.2007; essendo stato spedito l’ottavo giorno è da considerarsi tardivo come eccepito anche dalla controparte Fortitudo Cosenza nelle controdeduzioni inviate alla C.G.F., quindi ne è precluso l’esame di merito. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S. il reclamo come sopra proposto dalla A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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