F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 2) RICORSO DELL’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE AL CALCIATORE CIRILLO MARCO MASSIMILIANO, INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSA DELL’11.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 7 del 12.5.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008
2) RICORSO DELL’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE AL CALCIATORE CIRILLO MARCO MASSIMILIANO, INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSA DELL’11.5.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 7 del 12.5.2008)
La A.G. Nocerina 1910 ha fondato le proprie richieste di annullamento o in subordine di riduzione del provvedimento disciplinare della squalifica per 8 gare emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con Com. Uff. n. 7 del 12.5.2008, nei confronti del calciatore Cirillo Marco Massimiliano, sostenendo che l’autore degli atti violenti nei confronti dei calciatori avversari, non fosse il Cirillo quanto invece il calciatore Cirilli Emanuele della la società medesima. Al riguardo la reclamante, per dimostrare lo scambio di persona, produceva ripresa filmata contenuta su DVD. Tale diversa ricostruzione dei fatti, fatta dalla società ricorrente, è priva di valido riscontro probatorio. Ad avviso di questa Corte, gli episodi contestati al calciatore Cirillo Marco Massimiliano, resosi colpevole di gravissimi atti violenti nei confronti degli avversari a fine gara, risultano incontrovertibilmente provati dal referto arbitrale, che forma, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S., fonte di prova privilegiata. A nulla rilevano quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti elusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio calciatore. D’altro canto non può essere utilizzata, ai fini probatori, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, posto che la descrizione dei fatti da parte dell’arbitro, estremamente chiara, non fa dubitare né dell’operato dello stesso né della precisa individuazione del Cirillo quale autore dei fatti a lui addebitati, precludendo, ai sensi dell’art. 35 comma 1.2 C.G.S., il ricorso alla prova televisiva richiesto dalla reclamante, il cui presupposto risiede nella errata individuazione del soggetto ammonito, espulso o allontanato. Né può essere considerato rilevante quanto dedotto dalla reclamante in ordine all’assenza di comportamenti violenti nei confronti degli Agenti di P.S.. Difatti, per quanto emerge chiaramente dagli atti ufficiali di gara, il Giudice Sportivo ha determinato la sanzione tenendo esattamente conto sia dell’azione aggressiva nei confronti dei calciatori avversari sia del contegno tenuto nei confronti degli Agenti, della quale si può escludere la matrice violenta ma, sicuramente, non quella intimidatoria e perciò sanzionabile. Il capo di incolpazione corrisponde esattamente a quanto riferito dall’arbitro, in ma niera precisa e dettagliata, e non può essere smentito dalla dichiarazione del Dott. Pietro Caserta, del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni, non essendo stato mai in discussione il compimento di fatti violenti che avrebbero sicuramente determinato gravi conseguenze penali, anche in ordine a misure restrittive della libertà personale. In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta al Cirillo in merito ai fatti a lui addebitati. Da un attento esame degli atti questa Corte deve ritenere congrua la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Difatti il reiterato comportamento violento da parte del Cirillo nei confronti dei calciatori avversari, a fine gara, che avrebbe potuto innescare eventi ancor più gravi, rappresenta fatti di tale gravità da meritare la squalifica così come sanzionata e motivata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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