F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 4) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PLACIDA MATTEO SEGUITO GARA VADO/RIVOLI DEL 04.05.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 07.05.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008
4) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PLACIDA MATTEO SEGUITO GARA VADO/RIVOLI DEL 04.05.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 07.05.2008)
La decisione di cui in epigrafe consiste nella squalifica per 3 gare effettive nei confronti del calciatore Placida che, nel corso dell’incontro Vado – Rivoli disputato il 4.5.2008, si era rivolto all’arbitro dopo essere stato ammonito con espressione ingiuriosa ed aveva reiterato tale comportamento offensivo in esito alla conseguente espulsione. Il ricorso, proposto dalla società Rivoli, ammette che il calciatore si era comportato in modo non educato, ma nega che in tale occasione egli sia trasceso in offese, essendosi limitato a chiedere maggiore attenzione nella valutazione degli episodi della partita. Tale difesa non ha pregio, in quanto contrastante con le parole pronunciate dall’atleta e testualmente riportate nel rapporto arbitrale, il quale ai sensi dell’art. 35 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle svolgimento delle gare. Cosicché non si ravvisa nella vicenda alcuna ragione idonea per procedere ad una riduzione della sanzione applicata. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Rivoli 1925 di Rivoli (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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