F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 5) RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GRABINSKI CESAR SEGUITO GARA BIELLESE/BELVEDERE DEL 18.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 12 del 19.05.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 5) RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GRABINSKI CESAR SEGUITO GARA BIELLESE/BELVEDERE DEL 18.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 12 del 19.05.2008) Nel ricorso proposto, la A.S. Pro Belvedere Vercelli reclama avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Cesar Grabinski, il quale ha afferrato per i capelli a gioco fermo calciatore della squadra avversaria Lunardon, nel corso della gara Biellese/Belvedere del 18.05.2008. Secondo quanto argomentato dalla ricorrente, infatti, che chiede la riduzione della sanzione, il comportamento del giocatore sanzionato non avrebbe dovuto essere considerato violento, poiché il Grabinski si sarebbe limitato ad intervenire per ristabilire la calma e sarebbe poi uscito dal campo insieme al giocatore avversario Lunardon, senza che tra i due fosse ravvisabile alcuna tensione. Questa Corte, ad ogni modo, rileva come la relazione predisposta dall'arbitro sia molto chiara sul punto e nel riportare il comportamento violento intercorso tra i due giocatori, Grabinski e Lunardon. "Al 41' del II tempo - si legge nella sezione dedicata alle motivazioni delle espulsioni dei calciatori disposte durante la gara - il n. 9 (Grabinski Cesar) perché afferrava ai capelli calciatore avversario (17). Il tutto avveniva a gioco fermo". La Corte, pertanto, osservando come la procedura sportiva non consenta, neanche nel presente caso, di contestare la descrizione dei comportamenti sanzionabili riportata dall'arbitro e dagli altri ufficiali di gara, ritiene corretta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, il quale, in applicazione della previsione contenuta nell'art. 19, comma 4, lett b) del Codice di Giustizia Sportiva per "condotta violenta nei confronti dei calciatori o altre persone presenti", ha disposto la sanzione della squalifica per tre giornate. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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