F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 1) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO: • DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES N. CAMPOBASSO/MONTEROTONDO DEL 26.5.2008; • SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE E AMMENDA DI € 3.000.00 ALLA RECLAMANTE; • SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHIPANI FABRIZIO; (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 26.5.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008
1) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO: • DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES N. CAMPOBASSO/MONTEROTONDO DEL 26.5.2008; • SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE E AMMENDA DI € 3.000.00 ALLA RECLAMANTE; • SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHIPANI FABRIZIO;
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 26.5.2008)
Con atto del 28.5.2008 la Pol. Nuovo Campobasso Calcio interponeva rituale e tempestivo reclamo a questa Corte avverso la delibera in epigrafe. Gli addebiti posti a fondamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e contenute nel Com. Uff. n. 7 del 26.5.2008, in merito alla gara Pol. Nuovo Campobasso Calcio/Pol. Monterotondo del 24.5.2008, sono inconfutabilmente provati dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara. La società reclamante, attraverso i propri motivi di doglianza, ai limiti dell’ammissibilità, ricorreva avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo e chiedeva l’annullamento dell’incontro de quo. Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato non essendo sostenuto da alcun elemento rilevante e probatoriamente valido, in quanto la pretesa avversione della terna arbitrale non costituisce motivo di impugnazione. A seguito di un attento esame della documentazione in atti e di approfondita discussione, questa Corte rileva che la prospettazione dei fatti rimessa alla sua cognizione non può essere posto a fondamento di un’impugnazione di decisioni del Giudice Sportivo, semmai, al limite, di una richiesta rivolta alla Procura Federale, ferma restandone, allo stato, la sua totale inconsistenza. Per mero tuziorismo, è opportuno rilevare che proprio la natura dei fatti denunciati è tale da non poter essere ritenuta semplicemente suffragata dalle prospettazioni difensive rese in fase di impugnazione. Risulta invece provata la gravità dei fatti posti in essere da alcune persone, non identificate, che, nel sostare indebitamente nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, a fine gara, hanno tentato di aggredire l’arbitro ed hanno colpito con calci in varie parti del corpo un assistente arbitrale, anche attinto al volto con uno sputo, perdipiù facendo oggetto tutti i componenti della terna di espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Pertanto, posta la certezza e la indubbia gravità dei fatti contestati, la Corte valuta congrue le sanzioni inflitte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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