F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 2) RICORSO DELL’A.S. BISCEGLIE 1913 – DON UVA AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.6.2009 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; • SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 AL SIG. PEDONE VINCENZO; INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO – BISCEGLIE 1913/TRAPANI DEL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 2) RICORSO DELL’A.S. BISCEGLIE 1913 – DON UVA AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.6.2009 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; • SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 AL SIG. PEDONE VINCENZO; INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO - BISCEGLIE 1913/TRAPANI DEL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008) Con atto del 4.6.2008 l’A.S. Bisceglie 1913 - Don UVA, interponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata nel Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008, con la quale venivano applicate rispettivamente alla A.S. Bisceglie la sanzione della squalifica del campo fino al 30.6.2009 con obbligo di disputare le gare in campo neutro e a porte chiuse; ed al signor Pedone Vincenzo, dirigente della predetta associazione polisportiva, la squalifica fino al 30.6.2011. Il primo Giudice motivava la propria decisione nei termini che seguono: a) nei riguardi dell’associazione sportiva Bisceglie : “Per avere, all'arrivo della squadra ospite, calciatori e Dirigenti locali non identificati accolto la stessa con minacce verbali, sputi e spintoni ad evidente fine intimidatorio; b) per avere nel corso del secondo tempo propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco numerosi oggetti (pietre, lattine di bibita, bottiglie di acqua piene e vuote, una bottiglia di vetro) una - lattina di bibita - colpiva alla spalla il Commissario di Campo provocandogli lieve dolore; c) per avere un proprio incaricato non identificato, qualificatosi coordinatore della sicurezza, tenuto per l'intera durata della gara, atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori della squadra ospite, inveendo reiteratamente contro i medesimi e contro la terna arbitrale. Per avere il medesimo, a fine gara unitamente ad altra persona non identificata, tentato di aggredire gli Ufficiali di Gara senza tuttavia riuscire nell'intento per l'intervento del Commissario di Campo e di un Carabiniere. Nella circostanza i due individui rivolgevano ai componenti la terna arbitrale espressioni irriguardose e minacciose. Il medesimo, unitamente a quattro calciatori della propria squadra non identificati, sfondava la porta dello spogliatoio arbitrale e, penetrati nel locale, aggredivano gli Ufficiali di Gara. Nella circostanza l'Arbitro veniva raggiunto da calci alle gambe, pugni e schiaffi alla testa. Per avere il medesimo incaricato di cui innanzi colpito alla nuca il Commissario di Campo con la propria adio ricetrasmittente cagionando al medesimo fortissimo dolore e stato confusionale, tanto da richiedere l'intervento di un sanitario. Per indebita presenza, al termine della gara di propri sostenitori nello spazio antistante gli spogliatoi ove si erano collocati dopo aver scavalcato la rete di recinzione; per assembramento ostile dei propri sostenitori al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi. All'uscita degli Ufficiali di Gara detti sostenitori, capeggiati dal predetto coordinatore della sicurezza, aggredivano il Direttore di Gara colpendolo con calci alle gambe e pugni al corpo, cagionandogli dolori e stordimento e costringendolo a rifugiarsi nei pressi di una vettura dei C.C.. Nella circostanza il Commissario di Campo veniva bloccato, nel mentre tentava di prestare aiuto all'Arbitro, da persona non identificata, la quale gli afferrava il braccio procurandogli dolore. La terna arbitrale riusciva a lasciare l'impianto grazie all'intervento dei C.C. ai quali venivano fatti constatare i danni subiti dall'auto di proprietà di uno degli A.A.. Durante l'uscita dall'impianto, la vettura veniva attinta da sputi e colpita con calci e pugni. Dopo circa due ore dal termine della gara anche i Commissari riuscivano a lasciare l'impianto ove erano rimasti asserragliati a causa dell'assembramento ostile dei sostenitori locali i quali rivolgevano loro frasi offensive. Il Commissario di Campo constatava la rottura degli occhiali da vista e da sole, nonché uno strappo alla propria giacca. Si fa obbligo di risarcire i danni subiti dagli Ufficiali di Gara e dal Commissario di Campo se richiesti e documentati. Sanzione così determinata non soltanto in considerazione della eccezionale gravità dei fatti e della reiterazione dei comportamenti violenti, oggettivamente idonei a porre in pericolo la incolumità fisica degli Ufficiali di Gara e dei C.d.C., ma anche in considerazione del fatto che alle aggressioni hanno partecipato un Dirigente della società ed un incaricato alla sicurezza. “; d) nei riguardi di Pedone Vincenzo “per avere, al termine della gara aggredito l’arbitro colpendolo con calci alle gambe e pugni al corpo, procurandogli dolori e stordimento. Sanzione così determinata in considerazione dell’eccezionale gravità dei fatti, della particolare qualifica del soggetto, nonché in considerazione dell’articolo 19, comma 1, lett. h) C.G.S..” La Corte osserva che nel ricorso si censura la decisione adottata nei confronti della A.P.D. Bisceglie 1913 sotto il profilo della eccessività e sproporzione delle sanzioni; mentre per quanto attiene alla posizione del dirigente, signor Pedone, si assume il provvedimento sarebbe frutto di errore materiale in quanto il predetto tesserato sarebbe del tutto estraneo ai fatti addebitatigli. Considerato da un lato le circostanze di fatto nella rappresentata decisione impugnata posta a fondamento la responsabilità della A.P.D. Bisceglie 1913, non sono comunque contestati, mentre dall’altro le circostanze dedotte dalla ricorrente non sono sufficienti a vanificare ovvero sminuire la valenza di detti fatti; considerato, peraltro, che la condotta contestata al Pedone Vincenzo risulta in modo inequivoco dagli atti del procedimento, fonte privilegiata di prova. Ritenuto, in definitiva, che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo sia nei confronti dell’associazione sportiva che del dirigente Pedone. . Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.S. Bisceglie 1913 – Don Uva di Bisceglie (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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