F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 4) RICORSO DELL’A.S. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GIORNATE E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SIMONCELLI MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO – CINGOLANA 1963/APRILIA DEL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 4) RICORSO DELL’A.S. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GIORNATE E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SIMONCELLI MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO – CINGOLANA 1963/APRILIA DEL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008) Con ricorso del 6.6.2008 la A.S. Cingolana Calcio 1963 ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo con la quale quest’ultimo aveva inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e la squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive e al calciatore Simoncelli Michele la squalifica per 3 gare. Quanto precede in conseguenza degli episodi avvenuti durante e successivamente la gara sostenuta contro la società Aprilia disputatasi in data 31.5.2008. Nell’impugnazione la società ricorrente addebitava la responsabilità dell’accaduto “al comportamento disdicevole e sconcertante della terna arbitrale”. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Il referto arbitrale si rivela chiaro e trova conferma e riscontro nella relazione del Commissario di Campo. La decisione del Giudice Sportivo è appropriata. L’impugnazione deve quindi essere respinta con incameramento della tassa reclamo e trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione al tenore delle affermazioni contenute nel reclamo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cingolana Calcio 1963 di Cingoli (Macerata). Si trasmettono gli atti del procedimento alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in relazione al contenuto del reclamo. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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