F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. MASCIA ANTONIO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008 ); • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 2) RICORSO DEL SIG. MASCIA ANTONIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008 ) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 3) RICORSO DELLA S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. MASCIA ANTONIO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008 ); • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 2) RICORSO DEL SIG. MASCIA ANTONIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008 ) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 3) RICORSO DELLA S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 1) Ricorso del Procuratore Federale avverso l’erronea determinazione delle sanzioni irrogate – a seguito del proprio deferimento - a carico: a) del signor Antonio Mascia, legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, dell’inibizione per mesi 6 per la violazione dell’art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente), in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5. 2007, e dell’art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte, C.G.S. previgente), in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007 (nota n. 3606/692pf07- 08/SP/ma del 18.3.2008 ); b) della società S.S. Sassari Torres 1903 della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente Stagione Sportiva, per la violazione degli artt. 2, comma 4, e 7, comma 3, C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), e dell’art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008). 2) Ricorso del signor Antonio Mascia, legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione irrogatagli - su deferimento del Procuratore Federale - dell’inibizione per mesi 6 per la violazione dell’art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente), in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, e dell’art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte, C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007 (nota n. 3606/692pf07- 08/SP/ma del 18.3.2008 ). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008). 3) Ricorso della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione irrogatale - su deferimento del Procuratore Federale - della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente Stagione Sportiva, per la violazione degli artt. 2, comma 4, e 7, comma 3, del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008). La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Professionistiche, in breve Co.Vi.Soc., nella riunione del 10.1.2008 - esaminata la relazione della verifica ispettiva effettuata il 19.12.2007, presso la sede della Sassari Torres 1903 s.r.l. - rilevava che questa, il 29.6.2007, aveva depositato presso detta Commissione una dichiarazione con la quale aveva attestato il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso, così come prescritto dal Com. Uff. n. 6/A del 3.5.2007, allegato B), paragrafo III), lett. b), punto 4), corredata dai modelli F24 e conseguenti attestazioni di avvenuta trasmissione telematica, relativi al versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità da settembre 2006 ad aprile 2007, dall’attestazione di correntezza contributiva rilasciata dall’E.n.p.a.l.s. e piano di ammortamento relativo alla rateazione del totale del debito contributivo per il periodo settembre 2006 – aprile 2007, da attestazione di avvenuta trasmissione telematica, relativa al versamento a titolo di pregiudiziale per l’ottenimento della suddetta rateazione. Peraltro, in sede di verifica ispettiva, era stato accertato che la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi Enpals, dovuto per l’ammissione al campionato di competenza 2007/2008, era mendace, poiché era stato riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, a tale adempimento in relazione agli emolumenti corrisposti ai dipendenti, così come rilevato dal Collegio Sindacale della Sassari Torres 1903 s.r.l. nelle verifiche effettuate il 23.6.2007 ed il 25.7.2007, non risultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla già richiamata dichiarazione del 29.6.2007. Inoltre, non avendo provveduto al versamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento proposto all’Enpals, la società era decaduta dal beneficio della rateizzazione, come comunicato dalla sede compartimentale di Cagliari di detto Ente, con nota del 29.11.2007. Pertanto, la Co.Vi.Soc., nella predetta riunione del 10.1.2008, aveva accertato che la società aveva ottenuto l’ammissione al Campionato di competenza 2007/2008 producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti non veridica e, quindi, che il comportamento di detta società configurava l’ipotesi di violazione di cui all’art. 8, comma 4, C.G..S.. La Segreteria della Commissione di Vigilanza trasmetteva, con nota n. 93.04/GC/cc del 17.1.2008, pervenuta il 22.1.2008, gli atti relativi a tale accertamento alla Procura Federale “per gli adempimenti di competenza”. Sulla scorta di tali elementi, la Procura Federale, con nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: - il signor Antonio Mascia, nella qualità di Presidente della società Sassari Torres, per rispondere “della violazione prevista e punita dell’art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato B), paragrafo III), lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, per aver ottenuto l’indebita iscrizione al Campionato di competenza (Serie C1 – Girone B) della società Sassari Torres per la Stagione Sportiva 2007/2008 mediante dichiarazione e rappresentazione non veridica in ordine alla regolarità dei versamenti delle ritenute irpef e dei contributi Enpals afferenti agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2007 compreso, nonché della violazione” prevista e punita “dall’art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte, C.G.S. previgente), in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com.Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007”. La società Sassari Torres S.r.l., “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 7 comma 3 C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente”. Gli incolpati facevano pervenire, nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, le loro difese scritte e, quindi, nella riunione del 22.4.2008, veniva celebrato il dibattimento, nel corso del quale il rappresentante della Procura Federale chiedeva, “previa unificazione delle contestazioni sotto il vincolo della continuazione, la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il Mascia e quella della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dell’ammenda di € 10.000,00 per la società Sassari Torres”. A sua volta “il difensore degli incolpati” – “dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria”, aveva insistito nelle conclusioni già formulate negli atti scritti, con le quali si era chiesto: a) in merito alla prima violazione di cui all’atto di deferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione di cui all’art. 7, comma 3 bis del previgente C.G.S., in relazione all’allegato B), paragrafo III, lett. b), n. 4 del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.2007, e, per l’effetto, irrogare alla Sassari Torres 1903 S.r.l. una penalizzazione non superiore ad 1 punto; in subordine, qualora dovesse inopinatamente configurarsi l’ipotesi di cui all’art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S., comminare alla società medesima una penalizzazione non superiore a 4 punti, così come sancito dalla costante ed univoca giurisprudenza in materia; b) in ordine alla seconda contestazione di cui all’atto di deferimento: in via principale, applicare le disposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) di cui all’art. 8, comma 5 dell’attuale C.G.S. e, pertanto, infliggere alla Sassari Torres 1903 s.r.l. la sanzione dell’ammenda; in via gradata, statuire a carico della società sarda la penalizzazione di un punto in classifica”. All’esito del dibattimento, la Commissione Disciplinare Nazionale irrogava al signor Antonio Mascia, legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 ed alla Sassari Torres S.r.l. quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso 2007/2008. Tale delibera è stata pubblicata nel Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008 ed è stata impugnata, con distinti gravami, dal Procuratore Federale (ricorso del 24.4.2008, n. 480), dal signor Antonio Mascia (ricorso del 26.4.2008, n. 487) e dalla Sassari Torres S.r.l. (ricorso del 26 aprile n. 488). Il Procuratore Federale ha sostenuto che il provvedimento appellato è viziato dalla “erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico della società”, perché incongrua “rispetto alla gravità dei fatti accertati” ed insufficiente sotto il profilo della “afflittività della sanzione”; del pari erronea appare l’entità della sanzione comminata al sig. Antonio Mascia per “la obiettiva gravità dei fatti”. Pertanto, ha chiesto a questa “Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della decisione appellata” di “rideterminare le sanzioni rispettivamente irrogate a carico della società Sassari Torres e del signor Antonio Mascia, e, per l’effetto, ... comminare: A) alla società la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza, di cui alla lett. g) dell’art. 13 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti o, in via subordinata, la penalizzazione ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte ma, comunque, maggiormente affittiva rispetto a quella determinata in primo grado; B) al signor Antonio Mascia l‘inibizione di anni uno o, in via subordinata, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte ma, comunque, di maggiore durata rispetto a quella determinata in primo grado”. Il sig. Antonio Mascia, a sua volta, con l’atto rubricato al n. 487, ha lamentato: 1) in merito alla violazione dell’art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. - ora art. 8 commi 4 e 10 dell’attuale C.G.S. - in relazione all’allegato B) Paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007: Insussistenza ed infondatezza della contestazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 30.6.2007, dei contributi Enpals per gli emolumenti sino a tutto il mese di aprile 2007 - avvenuto pagamento dei contributi medesimi mediante mod. F24 quietanzato dal Banco di Sardegna s.p.a. in data 25.6.2007 - pertanto, limitazione della paventata inadempienza alle sole ritenute IRPEF - in ordine alle stesse, peraltro, non rilevabilità di nessuna falsificazione di documenti contabili ed amministrativi, finalizzata all’indebita iscrizione al campionato di competenza – per l’effetto, non configurabilità della violazione di cui all’art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., bensì di quella prevista dall’art. 7 comma 3bis del preesistente C.G.S., in relazione all’allegato B) paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5. 2007 - conseguente applicabilità, a carico del Mascia, della sanzione minima prevista dal C.G.S. - in ogni caso, pur nella inopinata eventualità di riconoscimento della fattispecie prospettata dalla Procura e ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure, contenimento della sanzione entro limiti assai meno gravosi ed afflittivi di quelli statuiti dalla Commissione Disciplinare Nazionale”. 2) In ordine alla violazione dell’art. 10 comma 3 seconda parte dell’attuale C.G.S. - già art. 8 comma 3 seconda parte del previgente C.G.S. — in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lett. a) punto 2) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007: anche in tal caso, limitazione della contestata inadempienza alle sole ritenute irpef, essendo la Sassari Torres 1903 s.r.l. in regola con la rateizzazione Enpals — in diritto, applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa più favorevole ai deferiti (vale a dire le disposizioni di cui all’art. 8 commi 5 e 10 C.G.S., anziché quelle, indicate dalla Procura Federale e fatte proprie dalla Commissione Disciplinare Nazionale, ex art. 10 comma 3 C.G.S.) — conseguente sanzione da contenersi, per il Mascia, nella misura minima prevista dal C.G.S. — confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi”. La Sassari Torres 1903 S.r.l., con l’atto rubricato al n. 488, ha censurato il provvedimento gravato, denunciando: 1) in merito alla violazione dell’art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. - ora art. 8 commi 4 e 10 dell’attuale C.G.S. - in relazione all’allegato B) Paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007: Insussistenza ed infondatezza della contestazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 30.6.2007, dei contributi Enpals per gli emolumenti sino a tutto il mese di aprile 2007 - avvenuto pagamento dei contributi medesimi mediante mod. F24 quietanzato dal Banco di Sardegna S.p.A. in data 25.6.2007 - pertanto, limitazione della paventata inadempienza alle sole ritenute irpef - in ordine alle stesse, peraltro, non rilevabilità di nessuna falsificazione di documenti contabili ed amministrativi, finalizzata all’indebita iscrizione al campionato di competenza – per l’effetto, non configurabilità della violazione di cui all’art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., bensì di quella prevista dall’art. 7 comma 3bis del preesistente C.G.S., in relazione all’allegato B) paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007 - conseguente applicabilità, a carico della società deferita, della penalizzazione di un punto in classifica per l’unico inadempimento accertato, così come statuito dal citato Comunicato Ufficiale - in ogni caso, pur nella inopinata eventualità di riconoscimento della fattispecie prospettata dalla Procura e ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure, contenimento della sanzione entro limiti assai meno gravosi ed afflittivi di quelli statuiti dalla Commissione Disciplinare Nazionale – confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali in materia”. 2) In ordine alla violazione dell’art. 10 comma 3 seconda parte dell’attuale C.G.S. - già art. 8 comma 3 seconda parte del previgente C.G.S. — in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lett. a) punto 2) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007: anche in tal caso, limitazione della contestata inadempienza alle sole ritenute irpef, essendo la Sassari Torres 1903 s.r.l. in regola con la rateizzazione Enpals — in diritto, applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa più favorevole ai deferiti (vale a dire le disposizioni di cui all’art. 8 commi 5 e 10 del C.G.S., anziché quelle, indicate dalla Procura Federale e fatte proprie dalla Commissione Disciplinare Nazionale, ex art. 10 comma 3 C.G.S.) — conseguente sanzione da limitarsi per la società, all’ammenda ovvero, in via gradata, alla penelizzazione di un punto in classifica — confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi”. Il signor Antonio Mascia e la Sassari Torres 1903 s.r.l. hanno depositato distinte controdeduzioni all’appello proposto dalla Procura Federale, chiedendone il rigetto. La Corte di Giustizia Federale, all’udienza del 30.4.2008, ha disposto, preliminarmente la riunione dei tre gravami nn. 480, 487 e 488, perché relativi al medesimo provvedimento; quindi, udita la relazione del componente all’uopo delegato, i rappresentanti della Procura Federale, avv. Alfredo Mensitieri, Procuratore Federale vicario, e dott. Leonardo Spagnoletti, Sostituto Procuratore Federale, gli avv.ti Michele Cozzone, difensore del sig. Antonio Mascia, ed Eduardo Chiacchio, difensore della Sassari Torres 1903 s.r.l. – che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi motivi di gravame – il Collegio giudicante si è riservato di decidere. Ragioni di ordine logico impongono di trattare, preliminarmente, i gravami proposti dal signor Antonio Mascia e dalla Sassari Torres 1903 S.r.l.. Entrambi gli appellanti non contestano la circostanza del mancato versamento, entro il termine del 30.6.2007, delle ritenute I.r.p.e.f. sugli emolumenti pagati ai dipendenti, mentre assumono che i contributi E.n.p.a.l.s. sono stati pagati sino a tutto il mese di aprile 2007, come risulta dal modello F24 quietanzato dal Banco di Sardegna S.p.A. con la data 25.6.2007. Al riguardo va osservato che la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 22.4.2008, pubblicata nel Com. Uff. n. 48/CDN in pari data, oggetto del presente procedimento, ha sottolineato che: a) in sede di verifica ispettiva [effettuata il 19.12.2007 dai sigg.ri Enrico Negretti ed Alberto De Nigro, n.d.r.] era stato riscontrato che la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuto per l’ammissione al campionato di competenza 2007/2008 era mendace; in particolare gli ispettori avevano riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, al pagamento delle ritenute irpef e dei contributi enpals sugli emolumenti pagati. Infatti, il Collegio Sindacale nelle verifiche effettuate aveva rilevato: a) in data 23.6.2007 il mancato delle ritenute irpef e dei contributi enpals fino al mese di aprile 2007; b) in data 29.6.2007 aveva preso atto della documentazione predisposta dalla società relativamente al pagamento delle ritenute e contributi previdenziali, con conseguente decisione di sottoscrivere la dichiarazione inviata a questa segreteria per l’ammissione al campionato 2007/2008; c) in data 25.7.2007 aveva riscontrato, con riferimento alla dichiarazione inviata alla Co.Vi.So.C. in data 29.6.2007, il mancato pagamento delle ritenute irpef e dei contributi enpals dovuti al 30.4.2007, non risultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla stessa dichiarazione; b) che con riferimento alla rateizzazione dei contributi previdenziali, la società, non avendo provveduto al versamento a titolo di pregiudiziale ed ai successivi ratei previsti dal piano di ammortamento era decaduta dal beneficio della rateizzazione stessa, come comunicato dall’ENPALS – sede compartimentale di Cagliari - con nota del 29.11.2007; c) che la società aveva ottenuto l’ammissione al campionato di competenza 2007/2008 producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi”. Detta motivazione non merita alcuna censura, perché basata su dati di fatto certi. Infatti, come risulta testualmente dalla relazione redatta dagli ispettori federali – a seguito di verifica effettuata il 19.12.2007, mediante esame, tra l’altro, dei libri sociali e fiscali -, acquisita agli atti del procedimento, essi hanno dichiarato, tra l’altro, di avere “esaminato la contabilità relativa al pagamento degli stipendi ai tesserati ed al versamento delle trattenute i.r.p.e.f., dei contributi E.n.p.a.l.s e dei premi I.n.a.i.l., rilevando quanto segue: ..... Ritenute e Contributi Gli scriventi Ispettori hanno riscontrato che dal mese di ottobre 2006 ad oggi la società non provvede al versamento né dei contributi previdenziali né delle ritenute su stipendi e compensi di vario genere. La società ha prodotto un foglio riepilogativo in excel (All. 4) in cui sono indicati tutti i mancati versamenti ed il calcolo di eventuali sanzioni così come richiesto dal Collegio Sindacale. Si evidenzia il mancato versamento per il periodo 1.10.2006 – 30.6.2007 dell'importo totale di € 545.421,66= così meglio dettagliato: - INPS per € 43.257,79— - ENPALS per € 239.379,16= - IRPEF per € 129.428,45= - INAIL per € 35.152,44= - IRPEF rit. a terzi per € 98.203,82= Per il periodo 1.7.2007 — 30.11.2007 si evidenzia il mancato versamento dell'importo totale di € 162.097,24= così meglio dettagliato: - INPS per € 19.182,34= - ENPALS per € 88.045,59= - IRPEF per € 43.119,88= - INAIL per € 11.749,43— La società ha avviato, come comunicato dal consulente fiscale Dott. Manca, degli incontri con i vari Enti finalizzati alla proposta di un piano di rateizzazione delle somme non versate”. Gli ispettori federali – sempre come risulta dalla richiamata relazione - hanno esaminato pure “la documentazione relativa all’iscrizione al Campionato in corso trasmessa lo scorso 29 giugno via fax alla segreteria”, rilevando “l’irregolarità relativamente alla dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals fino al mese di aprile 2007 attestata (All. 6) con firma dell’amministratore unico signor Antonio Mascia e dal Presidente del Collegio Sindacale Rag. Antonio Carta; infatti, le predette ritenute IRPEF e Contributi previdenziali non risultano versati” ed hanno – quindi – concluso che “la società non risulta in regola con gli adempimenti relativi ai versamenti di ritenute, contributi e IVA. L'amministratore unico signor Mascia e l'ex Presidente del Collegio Sindacale saignor Carta in sede di iscrizione al campionato 2007-2008 hanno firmato la dichiarazione che attesta il pagamento di Contributi e Ritenute mentre tali versamenti non risultano effettuati”. Detta “dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera”, sottoscritta il 28.6.2007 e spedita alla F.I.G.C., recita testualmente: “Il sottoscritto Antonio Mascia, ...., in qualità di legale rappresentante della Sassari Torres 1903 ed il sottoscritto Carta Antonio Giuseppe ..., in qualità di soggetto responsabile del controllo contabile/presidente del collegio sindacale dichiarano che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C”. Appare evidente che tale attestazione non rispondeva al vero, perché la stessa società – in sede di verifica ispettiva - aveva dichiarato che sussistevano le esposizioni elencate nel prospetto esibito (cfr. alleg. n. 4 relazione ispettiva). Né la falsità della dichiarazione può essere superata dall’avvenuta produzione, a cura degli incolpati, delle copie del mod. F 24 in data 25.6.2007 per € 16.813,00, con firma del Banco di Sardegna e della nota di questo del 27.6.2007, con la quale si era dato atto alla società che la “delega di pagamento unificata MOD. F24 ... con importo/saldo pari a € 16.813,00” era stata “addebitata sul Vs conto corrente: 000070075940”. Tali documenti non sono idonei a dimostrare la correttezza della dichiarazione in data 28.6.007 presentata alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. dall’amministratore unico della Sassari Torres 1903 e dal Presidente pro tempore del Collegio Sindacale, anzi la smentiscono. A prescindere dal rilievo che la delega e la lettera innanzi citate recano solo firme a stampa della medesima persona, della quale si ignorano le generalità e le funzioni, va sottolineato che risultano acquisite agli atti la nota in data 15.4.2008 scritta dalla Sassari Torres 1903 s.r.l. al Banco di Sardegna - con la quale si segnalava che i pagamenti disposti con le “deleghe inoltrate ... per via telematica il 25.6.2007 e 31.10.2007 ... relative al pagamento dell’Irpef e dei contributi Enpals ... a seguito evidentemente di un disguido ... non sono pervenuti agli enti beneficiari” - nonché la risposta del Filiale di Sassari n. 7 del Banco di Sardegna, in data 17.4.2008, con la quale si assicurava che si era “provveduto a dare corso alle istruzioni impartite”. Questi chirografi confermano che – per motivi ignoti – i pagamenti ordinati dalla società appellante non erano stati effettuati alla data del 28.6.2007, onde, a voler tutto concedere, si potrebbe ritenere che a quella data la società aveva avviato la procedura per ottenere la dilazione del debito contratto con l’E.n.p.a.l.s. – come del resto dichiarato dal consulente fiscale della società nel corso della verifica ispettiva -, ma non aveva certo pagato quanto dovuto. In conclusione si deve affermare che risulta dimostrato che, alla data della predetta verifica, emergevano dagli atti contabili della società e dal prospetto riepilogativo da questa fornito debiti rilevanti, oltre che per ritenute I.r.p.e.f., anche per versamenti dovuti all’E.n.p.a.l.s., relativi al periodo ottobre 2006 – 30 giugno 2007. In proposito, va aggiunto che l’allegato (B), paragrafo III, lett. b), n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, nel fissare le modalità per l’iscrizione al Campionato Professionistico Serie C 2007/2008 - testualmente disponeva che le società dovevano, “entro il termine del 30.6.2007, osservare i seguenti adempimenti” : 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, corredata dai modelli “F24”, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute irpef, dei contributi Enpals e fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. anche mediante fax, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2007, unitamente agli atti di rateazione e/o transazione. In caso di accordi di dilazione concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. L’inosservanza del suddetto termine, anche ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2007/2008”. Dalle disposizioni ora trascritte risulta chiaramente che le società, all’atto della presentazione delle domande di iscrizione al campionato di Serie C1, dovevano depositare presso la Co.Vi.So.C., nell’ipotesi che avessero ottenuto una rateazione dei debiti contributivi, “la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2007, unitamente agli atti di rateazione e/o transazione” ed “in caso di accordi di dilazione ... la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi”. Nel caso in esame, quindi, il signor Antonio Mascia, amministratore unico della Sassari Torres 1903 ed il Presidente pro tempore del Collegio Sindacale - allorquando hanno firmato la dichiarazione in data 28.6.2007, che attestava che erano stati effettuati “tutti i versamenti delle ritenute irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati” -, hanno fatto un’affermazione non vera, in riferimento non solo alle ritenute i.r.p.e.f., come è pacifico, ma anche per i contributi E.n.p.a.l.s.. Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, è stata acquisita agli atti la nota della sede compartimentale di Cagliari dell’E.n.p.a.l.s. del 29.11.2007, diretta alla Sassari Torres 1903 S.r.l., con la quale si comunicava che “A seguito di riscontri effettuati sulla posizione contabile di codesta impresa in relazione alla rateazione del debito contributivo di € 130.571,35 concessa con determinazione dirigenziale n. 613 del 13.7.2007, per il periodo settembre 2006 — aprile 2007, si è rilevato il mancato pagamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento. Considerato, pertanto, che codesta impresa non ha ottemperato agli obblighi contratti in sede di concessione dell'istanza di rateazione, la stessa è considerata decaduta dal beneficio della dilazione del pagamento del debito ai sensi della circolare n. 15 del 30.4.2002 art.8 e si provvederà, pertanto, al recupero coattivo dell'intero credito mediante le procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge”. E’ così confermato ancora una volta, documentalmente, che alla data del 28.6.2007 il debito contributivo della società nei confronti dell’E.n.p.a.l.s. non era stato saldato, né era stata ancora concessa la relativa “rateazione”, intervenuta solo con il successivo provvedimento “dirigenziale n. 613 del 13.7.2007, per il periodo settembre 2006 — aprile 2007”. L’accertato, mancato, tempestivo pagamento dei contributi dovuti all’E.N.P.A.L.S. e delle ritenute I.r.p.e.f. – non sanato dall’alternativo invio della “documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione” delle rate scadute al 30.4.2007, in realtà non ancora conseguita – dimostra la non veridicità della dichiarazione sottoscritta il 28.6.2007, spedita alla F.I.G.C., ed integra la fattispecie prevista e punita dall’art. 7, comma 3, del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis nella vicenda in esame. Si è in presenza, infatti, di una condotta, culminata nella compilazione di una falsa dichiarazione, che ha consentito – attraverso una rappresentazione di fatti non veri – l’iscrizione della società al Campionato di Serie C/1, Girone B, per la Stagione Sportiva 2007/2008. E’ pacifico, secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione la falsità ideologica può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede. A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale, quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale che le riceve. Nel caso di specie la dichiarazione non vera - pur se non è stata fatta in un atto pubblico, ma in un’istanza finalizzata ad ottenere l’iscrizione al campionato e, quindi, qualificabile come un “documento amministrativo” (art. 7, comma 3, C.G.S. previgente) – mirava ad attestare la ricorrenza di una situazione che avrebbe legittimato tale effetto e, quindi, ha i caratteri essenziali di un vero e proprio falso ideologico. Alla luce di fatti ora elencati, pertanto, questa Corte giudica che entrambe le violazioni contestate alla società Sassari Torres 1903 ed al signor Antonio Mascia sono state commesse e le critiche da questi proposte alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale non possono essere accolte. Anche le doglianze formulate dagli appellanti circa l’entità delle sanzioni loro irrogate non sono fondate. La Commissione Disciplinare Nazionale, nel caso in esame, ha correttamente ritenuto che la “falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza” deve essere sanzionata in virtù del disposto dell’art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis e che “l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis”. Da ciò deriva che deve essere affermata la responsabilità del signor Antonio Mascia, all’epoca Presidente e rappresentante legale della Società, e di conseguenza quella diretta dalla società stessa. La gravità dei fatti accertati e la carenza di qualsiasi motivo che ne possa attenuare l’entità non consentono di apportare riduzioni alle sanzioni irrogate con la decisione gravata. Né hanno rilevanza i precedenti degli organi di Giustizia Sportiva invocati dagli appellanti, perché relativi a vicende non identiche e non costituenti parametri immodificabili di valutazione. Gli appelli proposti dal signor Antonio Mascia e dalla S.S. Sassari Torres 1903, quindi, vanno rigettati. Analogo provvedimento va assunto per il gravame proposto dal Procuratore Federale, che si duole per una erronea determinazione delle sanzioni irrogate con la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale de qua. Per quanto attiene all’inibizione di sei mesi irrogata al signor Antonio Mascia va osservato che il Giudice a quo ha ritenuto di potere applicare la pena in misura pari a quella minima oggi prevista dall’art. 8, comma 10, C.G.S., che ha ridotto quella – sempre nel minimo - di un anno fissata dall’art. 7, comma 7, C.G.S. previgente, mentre la penalizzazione di 8 punti in classifica a carico della società non appare inadeguata, sia sotto il profilo della gravità delle violazioni accertate, sia dell’afflittività della sanzione. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse relative ai ricorsi nn. 2) e 3).
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