F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 4) RICORSO DELLA PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 5) RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 6) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 4) RICORSO DELLA PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 5) RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 6) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) La Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le sanzioni oggetto dei tre ricorsi di cui sopra rilevando che: quanto al comportamento di cui alla prima violazione contestata nell'atto di deferimento, vi è stata una non veridica dichiarazione di regolarità fiscale e contributiva e dunque la falsa rappresentazione ad Organi Federali di requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza, integrandosi così la falsificazione prevista dall'art. 7 comma 3 del previgente C.G.S.; quanto alla condotta di cui alla seconda violazione contestata nell'atto di deferimento (omesso versamento ritenute Irpef e contributi Enpals per il mese di maggio e giugno 2007: mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici), essa integra comunque la fattispecie prevista dall'articolo 10 comma tre seconda parte C.G.S.. In particolare, quanto alla prima condotta contestata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rilevato che essa rientra "nell'alveo della norma indicata nell'atto di deferimento, ossia l'art. 7, comma 3, C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l'iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell'alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all'obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire”. Avverso tale decisione ricorrono sia la Procura federale, sia la società Lanciano ed il signor Paolo Di Stanislao. Nella propria impugnazione la Procura lamenta l’incongruità della sanzione rispetto alla gravità dei fatti accertati e chiede dunque che, in parziale riforma della decisione impugnata, siano rideterminate le sanzioni rispettivamente carico della società Lanciano, comminando alla medesima la retrocessione all'ultimo posto in classifica nel campionato di competenza o, in via subordinata, penalizzazione comunque maggiormente afflittiva rispetto a quella di primo grado, e al signor Paolo Di Stanislao l'inibizione di anni uno o, in via subordinata, sanzione comunque di maggior durata rispetto a quella determinata in primo grado. Nelle impugnazioni della società Lanciano e del signor Paolo Di Stanislao si sostiene che sarebbe stato erroneamente applicato l'art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., perché non vi sarebbe stata falsificazione in quanto la società "si limitava presentare una serie di modelli F 24 accompagnati dalle relative richieste di addebito in conto degli stessi, senza alcuna alterazione e/o contraffazione, né, tantomeno, una artefatta rappresentazione della realtà”, aggiungendo che tali versamenti, purtroppo, non andavano a buon fine, per problemi finanziari e bancari della dirigenza allora in carica; la difesa dei deferiti ha chiesto dunque in via principale, in relazione alla prima violazione di cui all'atto di deferimento, di applicare l’art. 7 comma 3bis del previgente C.G.S. e dunque irrogare alla società sportiva Lanciano una penalizzazione non superiore a 2 punti e, in subordine una penalizzazione non superiore a 4 punti e, in ordine alla seconda contestazione di cui all'atto di deferimento, in via principale infliggere alla società la sanzione dell'ammenda e in via subordinata quella della penalizzazione di un punto in classifica; con riferimento al signor Paolo Di Stanislao ha chiesto che, riqualificate giuridicamente le contestate violazioni ed unificate le stesse sotto il vincolo della continuazione, si inflitta all'appellante la sanzione minima prevista dal C.G.S. ovvero sia congruamente e significativamente ridotta l'inibizione statuita a suo carico in primo grado. Nel corso della discussione orale la Procura ha chiesto anzitutto la cancellazione, dagli atti difensivi dei deferiti, delle espressioni ingiuriose ed offensive che qualificano come temeraria e pretestuosa l'impugnazione della Procura Federale medesima; quanto al merito del ricorso ha sostenuto che la falsificazione, contemplata dalla norma applicata in primo grado, non è riferibile esclusivamente al falso materiale ma a qualsiasi rappresentazione non veridica della realtà e dunque ricomprende anche il falso ideologico e non solo quello materiale. A tal proposito ha ricordato che gli incolpati hanno posto in essere incontestabilmente una dichiarazione di asseverazione ideologicamente falsa e dunque rimane integrata la fattispecie punita dalla norma applicata in primo grado, nella quale il termine falso è giuridicamente riferito anche al contenuto asseverativo del documento; inoltre ha precisato che non può ritenersi sussistente la più lieve fattispecie dell'omissione di deposito di documenti, perché tale previsione presuppone l'esistenza di documenti veri, il che qui non ricorre; ha dunque concluso come in atti. La difesa degli incolpati ha insistito sull'erronea qualificazione della fattispecie denunciata nei propri ricorsi, ribadendo che non vi sarebbe stata alcuna falsificazione materiale di atti ed ha reiterato le conclusioni di cui ai propri reclami. I tre ricorsi, attenendo alla medesima deliberazione della Commissione Disciplinare Nazionale, vanno preliminarmente riuniti. Va inoltre confermata l'ordinanza, letta in udienza, che ha rigettato l'istanza di intervento della società Martina, non ricorrendo le ipotesi previste nell'art. 33 comma 3 C.G.S.. Ancora, in via preliminare, in accoglimento dell'istanza della Procura Federale, la Corte dispone la cancellazione dagli scritti dei deferiti delle espressioni che qualificano l'appello della Procura come temerario e pretestuoso, trattandosi di espressioni sconvenienti ed offensive, - contrarie al dovere di lealtà e probità incombente sui difensori che patrocinano anche dinanzi a questa Corte – in quanto espressioni che dimenticano che il ruolo esercitato dalla Procura Federale non è al servizio di interessi particolari ma di quello superiore dello sport. Quanto al merito dei ricorsi riuniti, questa Corte ritiene che devono essere tutti rigettati. Ed invero, in relazione al ricorso della Procura, ritiene la Corte che l'afflittività delle sanzioni irrogate dal primo Giudice sia stata motivatamente ponderata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione che merita conferma. Quanto alle censure degli incolpati, condivide questa Corte la prospettazione della Procura Federale, in ordine all'interpretazione del termine falsificazione, di cui alla norma applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e dunque ritiene che tale locuzione ricomprenda non solo il falso materiale, ma altresì il falso ideologico e dunque anche la asseverazione ideologicamente falsa posta in essere dagli incolpati medesimi (rilevando peraltro, in punto di fatto, che le delegazioni di pagamento di cui ai modelli F24 presentati non hanno in concreto trovato attuazione perché, come risulta dagli atti, nelle quasi totalità dei medesimi le coordinate dei conti di addebito erano state indicate in modo errato, rendendo non incontestabile la volontà di impartire un effettivo ordine di addebito alla propria banca da parte della società). Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 4), 5) e 6) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse relative ai reclami nn. 5) e 6).
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