F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 7) RICORSO DELL’U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: • DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MARCHINI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L.; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; • DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ; PER VIOLAZIONE, IL MARCHINI, DELL’ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE E C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LA MENSILITÀ DI MAGGIO 2007 NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DI QUANTO INNANZI NEI TERMINI STABILITI; • LA U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PER LA CONDOTTA DEL SUO PRESIDENTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3512/674PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 7) RICORSO DELL’U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: • DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MARCHINI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L.; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; • DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ; PER VIOLAZIONE, IL MARCHINI, DELL’ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE E C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LA MENSILITÀ DI MAGGIO 2007 NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DI QUANTO INNANZI NEI TERMINI STABILITI; • LA U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PER LA CONDOTTA DEL SUO PRESIDENTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3512/674PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) Ricorso avverso le sanzioni: a) dell'inibizione per mesi 6 inflitta al signor Marchini Mauro, all'epoca dei fatti Presidente dell'U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l.; - della penalizzazione di punti 2 in classifica nella corrente Stagione Sportiva; - dell'ammenda di € 500,00 alla società; per violazione, il Marchini, dell'art.10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all'allegato B) paragrafo IV) lettera a) ultima parte del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2007 nonché dell'art.1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti; b) la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt.4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. per la condotta del suo Presidente; seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 35122/674PF07-08/SP/ma del 13.3.2008) - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.48/CDN del 22.4.2008. La società U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l propone ricorso, ex art. 37 C.G.S., avverso la delibera in epigrafe chiedendo il proscioglimento degli addebiti contestati alla società in sede di Giudizio di I grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. 48/CDN del 22.4.2008) ritenendo che il comportamento della società non integrerebbe gli illeciti disciplinari ascritti per i seguenti motivi: 1) la rateizzazione relativa ai pagamenti ENPALS alla data della dichiarazione resa dal rappresentante legale della società sussisteva poiché non erano ancora scaduti i termini per il pagamento dell'ultima rata, anzi, la società aveva provveduto al pagamento di 3 delle 4 rate previste con il piano di rateizzazione concordato con la Direzione della Sede Compartimentale di Firenze dell'ENPALS e poiché la quarta rata della rateizzazione scadeva il giorno 31.10.2007, il giorno 28.10.2008 - data della dichiarazione resa dal signor Mauro Marchini - non era ancora decorso il termine per adempiere e la società era ancora nei termini per assolvere il pagamento, ben potendo dichiarare di essere in regola, a tale data, senza timore di riferire inesattezze; 2) alla luce del primo motivo, ritiene la ricorrente che non doveva intendersi decaduta dal beneficio della rateizzazione alla data della dichiarazione resa dal rappresentante legale della società e pertanto ancora in regola ai fini del pagamento dei contributi ENPALS, precisando peraltro che la decadenza dal beneficio della rateizzazione non opera automaticamente bensì con espressa disposizione dell'Amministrazione Pubblica. 3) Ad avviso della ricorrente, non rileva la successiva regolarizzazione o mancata regolarizzazione del debito contributivo dovendo cristallizzare il momento dell'inadempimento del pagamento dei contributi ENPALS al momento della dichiarazione. Per tali motivi, la ricorrente chiede il proscioglimento degli addebiti contestati e la ammissione del reclamo presentato nella sua interezza. La Procura Federale rileva che i pagamenti delle rate relative ai contributi ENPALS devono risultare adempiuti alla data della presentazione delle dichiarazioni di conformità. La Corte osserva che gli addebiti ascritti alla società ricorrente sono determinati da fatti che la difesa non ha confutato ed in particolare dal fatto dell'omesso pagamento. La dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti, disposta dall'art. 10 comma 3, è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte, e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Sicché non può dirsi che una dichiarazione veritiera ma attestante il mancato pagamento sia suscettibile di sanzione, giacché non la veridicità, ma la funzione probatoria della dichiarazione è oggetto della norma. In altri termini: la verità che la norma vuol perseguire è solo quella che ha per contenuto l'adempimento degli obblighi contabili, e non una qualsiasi sincerità che manifesti apertamente un comportamento inadempiente.Del resto, nel modello previsto dalla Covisoc, si precisa che "in caso di rateazione o transazione" è obbligo delle società "depositare presso la covisoc... la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi": con il che si intende correttamente la mens della norma, orientata come si è detto a indurre le società alla regolare gestione dei conti e a darne veritiera e corretta segnalazione alla Federazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l. di Castelnuovo Garfagnana (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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