F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 9) RICORSO DELLA F.C. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3, SECONDA PARTE, CGS VIGENTE, PER LA CONDOTTA DEL PRESIDENTE (NOTA N. 3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 10) RICORSO DEL SIG. PITTELLI GIANCARLO LEGALE RAPPRESENTANTE FC CATANZARO, AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 500,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE CGS, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL C.U. DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI PAGAMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DEL MESE DI GIUGNO 2007 E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2007; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 9) RICORSO DELLA F.C. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3, SECONDA PARTE, CGS VIGENTE, PER LA CONDOTTA DEL PRESIDENTE (NOTA N. 3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 10) RICORSO DEL SIG. PITTELLI GIANCARLO LEGALE RAPPRESENTANTE FC CATANZARO, AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 500,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE CGS, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL C.U. DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI PAGAMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DEL MESE DI GIUGNO 2007 E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2007; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) La società F.C. Catanzaro Calcio ricorre contro la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in seguito al deferimento della Procura Federale che contestava al presidente della società, e alla società stessa a titolo di responsabilità diretta, il mancato pagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007 e la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31.10.2007. La reclamante sostiene che la penalizzazione di 2 punti, comminata in applicazione dell'art. 10 comma 3 C.G.S., costituirebbe una pena troppo severa in relazione all'entità dell'illecito sanzionato, che sarebbe limitata alla morosità nei confronti dell'ENPALS per una sola mensilità, come ammesso dalla stessa società con nota del 31.10.2007 in atti. Il fatto oggetto del deferimento, che la ricorrente non nega, non sarebbe aggravato dalla dichiarazione non veritiera, giacché alla data della comunicazione il termine per il versamento dell'ultima rata non era ancora perento La società aveva ottenuto la rateizzazione dei contributi richiesti e alla data della dichiarazione le rate scadute erano effettivamente state corrisposte, mentre l'ultima rata non era stata versata perché non ancora scaduta. Secondo la tesi della F.C. Catanzaro, la fattispecie che si è configurata non sarebbe dunque inquadrabile nella previsione dell'art. 10 comma 3 C.G.S., poiché non vi sarebbe falsa comunicazione. Si dovrebbe invece ricostruire il caso secondo le previsioni dell'art. 8 comma 5, che sanziona il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito. Ulteriore motivo di ricorso è il confronto della sanzione comminata al Catanzaro con quella di 1 punto di penalizzazione, irrogata nei confronti del Giugliano Calcio, al quale è stato inflitto un solo punto di penalizzazione, pur in presenza di inadempimenti simili o più gravi di quelli contestati al Catanzaro. In quel caso fu applicata la sanzione prevista dall'art. 8 commi 5 e 10 C.G.S.. La Procura Federale rileva per contro, che prima della comunicazione del 31 ottobre la società F.C. Catanzaro aveva trasmesso i formulari di rito nei quali attestava la regolarità dei versamenti, il che invera l'addebito di dichiarazione non veritiera. La comunicazione del 31 ottobre sarebbe perciò, a parere della Procura Federale, un'ammissione di responsabilità che non sana la precedente dichiarazione non veritiera. La Corte osserva che gli addebiti ascritti alla società ricorrente sono determinati da fatti che la difesa non ha confutato, ed in particolare dell'omesso pagamento. La dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti disposta dall'art. 10 comma 3 è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte, e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Sicché non può dirsi che una dichiarazione veritiera ma attestante il mancato pagamento sia insuscettibile di sanzione, giacché non la veridicità, ma la funzione probatoria della dichiarazione è oggetto della norma. In altri termini: la verità che la norma vuol perseguire è solo quella che ha per contenuto l'adempimento degli obblighi contabili, e non una qualsiasi sincerità che manifesti apertamente un comportamento inadempiente. Del resto, nel modello previsto dalla covisoc, si precisa che "in caso di rateazione o transazione" è obbligo delle società "depositare presso la covisoc ... la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi": con il che si intende correttamente la mens della norma, orientata come si è detto a indurre le società alla regolare gestione dei conti e a darne veritiera e correta segnalazione alla Federazione. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9) e 10) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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