F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 11) RICORSO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL 27.03.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 12) RICORSO DEL SIG. DI GIACOMO CLAUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ PESCARA CALCIO SPA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA DALL’ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELL’ART. 8 COMMA 5, DEL C.G.S. (ART. 7 COMMA 1 PREVIGENTE) PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI EMOLUMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2007 NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI E COMUNQUE PER NON AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DEPOSITO NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI IN MATERIA (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL 27.03.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 11) RICORSO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL 27.03.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 12) RICORSO DEL SIG. DI GIACOMO CLAUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ PESCARA CALCIO SPA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA DALL’ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELL’ART. 8 COMMA 5, DEL C.G.S. (ART. 7 COMMA 1 PREVIGENTE) PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI EMOLUMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2007 NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI E COMUNQUE PER NON AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DEPOSITO NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI IN MATERIA (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL 27.03.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) Con dichiarazioni di ricorso del 23.4.2008 il signor Claudio Di Giacomo e il Pescara Calcio S.p.A. impugnavano l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale veniva accolto il deferimento della Procura Federale avverso il Di Giacomo, in qualità di legale rappresentante della società, e il Pescara Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, in relazione al mancato pagamento ai tesserati, entro il termine del 30 settembre 2007, degli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 2007. Istruito il ricorso e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, i ricorrenti depositavano, in data 26.4.2008, ampie memorie difensive con le quali, in buona sostanza, si evidenziava che: 1) in data 27.9.2007 la società pescarese aveva impartito l’ordine di pagamento degli stipendi all’istituto bancario CARIPE S.p.A., con richiesta di valuta fissa al beneficiario 28.9.2007 (a fronte del termine fissato al 30.9.2007); 2) in data 28 settembre 2007 (a fronte del termine fissato al 30.9.2007) era stata trasmessa via fax alla Lega Professionisti Serie C la “documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti … per le mensilità di maggio e giugno 2007”; 3) in data 17.10.2007 era stata resa una mera integrazione informativa rispetto alla documentazione contabile trasmessa il 28 settembre, per spiegare le piccole differenze tra gli importi contrattualmente stabiliti e quelli liquidati, piuttosto che per trasmettere “il prospetto riepilogativo … delle mensilità corrisposte di Maggio e Giugno 2007”, ripetitivo delle informazioni contenute nelle “contabili bancarie” già in possesso della Lega Professionisti Serie C fin dal 28.9.2007; 4) successivamente, e solo a margine di tali circostanze, il Pescara Calcio, avendo notato dalle ricevute dei bonifici una discordanza tra la data di valuta e quella di registrazione, aveva chiesto spiegazioni alla banca onerata, la quale (con nota in data 22.10.2007) assumeva in toto la responsabilità dell’accaduto, imputandolo ad un mero disguido tecnico connesso allo spostamento della domiciliazione del conto corrente di traenza; 5) in data 15.10.2007 l’Associazione Italiana Calciatori aveva imputato al Pescara Calcio l’omesso pagamento delle retribuzioni di maggio e giugno 2007 entro il termine del 30.9.2007 ma successivamente (in data 26 novembre 2007) il difensore e procuratore domiciliatario della maggior parte dei tesserati dello stesso Pescara Calcio aveva inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C una dichiarazione “liberatoria” con la quale formalizzava la rinuncia al contenzioso per avvenuto pagamento – medio tempore – di quanto dovuto a ciascun calciatore, mediante bonifici bancari aventi tutti valuta 28 settembre 2007; 6) esisteva uno specifico e noto precedente giurisprudenziale pienamente favorevole alla tesi delle parti ricorrenti (decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C relativa all’A.S. Melfi S.r.l., in Com. Uff. n. 317/C del 6.5. 2006); e, in conclusione, si chiedeva: a) in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, annullando le sanzioni comminate in primo grado; b) in via subordinata, la condanna alle sole sanzioni connesse all’incompletezza della documentazione relativa all’avvenuto pagamento, pur evidenziando che anche dalla disposizione federale asseritamente violata (Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.2007, allegato B, paragrafo IV, lett. a), punto 2) non si evinceva con esattezza quale fosse la documentazione da depositare obbligatoriamente. All’odierna camera di consiglio comparivano: - i rappresentanti della Procura federale, nelle persone del Procuratore Federale vicario Avv. Alfredo Mensitieri e del Sostituto Procuratore Federale dott. Leonardo Spagnoletti, i quali chiedevano la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure, richiamando l’attenzione del Collegio sulla circostanza che i pagamenti degli emolumenti, benché disposti fin dal 27.9.2007, erano stati – ad avviso della stessa Procura – accompagnati da intese per le vie brevi con l’istituto bancario, finalizzate a “congelare” gli stessi pagamenti fino alla effettiva cessione delle quote societarie a Soglia Gerardo e alla Soglia Hotel Group S.r.l., cessione formalizzata solo in data 7.10.2007. Tali intese per le vie brevi sarebbero risultate implicitamente da talune dichiarazioni rese alla stampa da rappresentanti della società calcistica nonchè dalla nota in data 15.10.2007 inviata alla Lega Professionisti Serie C dal Segretario Generale del Pescara Calcio S.p.A. (laddove si precisava che “in seguito all’ingresso della nuova compagine societaria, documentata con verbali di Assemblee dei Soci del 17.9.2007 e 7.10.2007 … è stato possibile dare seguito al pagamento delle mensilità”); - i difensori dei ricorrenti, nelle persone dell’avv. Eduardo Chiacchio per il Pescara Calcio S.p.A. e dell’avv. Michele Cozzone per il signor Di Giacomo, sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., i quali confermavano le tesi difensive espresse in atti e, evidenziando l’assoluta inconferenza della tesi sostenuta dalla pubblica accusa, rinunciavano alla richiesta in via subordinata, invocando solo l’assoluzione piena dei ricorrenti da ogni addebito loro ascritto. La Corte preso atto che le norme federali – ivi incluso il Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.2007, allegato B), paragrafo IV), lett. a), punto 2), secondo il quale “le società devono far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30.9.2007, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2007” – non chiariscono con esattezza qual’è la necessaria documentazione attestante il pagamento degli stipendi nei termini fissati e con quali modalità essa deve essere presentata; ritenuto, pertanto, che la documentazione trasmessa via fax alla Lega Professionisti Serie C in data 28.9.2007 possa ritenersi sostanzialmente esaustiva degli obblighi posti dal citato Com. Uff. federale alle società calcistiche, tenuto conto anche del fatto che – secondo il principio dell’id quod plerumque accidit – la gran parte dei pagamenti viene ormai disposta a mezzo bonifici bancari, anziché per contanti, e che tale sistema di pagamento a valuta fissa sembra coniugare adeguatamente le esigenze di certezza nella tempestiva corresponsione degli emolumenti con quelle di necessitata correntezza gestionale; ritenuto, inoltre, che la documentazione presentata in data 17.10.2007, cioè dopo la scadenza del termine fissato, appare effettivamente – come sostenuto dalle parti ricorrenti – una mera integrazione della precedente presentata in data 28.9.2007, non apportando alcun nuovo elemento conoscitivo relativo all’avvenuto pagamento dei corrispettivi; ritenuto, infine, che, nel caso di specie, la ritardata contabilizzazione dei bonifici possa attribuirsi per intero all’istituto di credito onerato, attesa la sua formale assunzione di responsabilità e – d’altro canto – considerata la dubbia sostenibilità della tesi propugnata dalla Procura Federale in ordine alle elusive intese intercorse (per le vie brevi) tra il Pescara Calcio S.p.A. e la Banca CARIPE S.p.A., tesi che il Collegio ritiene non corroborata da un quadro probatorio, o anche solo indiziario, adeguato (le dichiarazioni giornalistiche citate dalla Procura appaiono inconferenti ai fini del decidere, mentre l’invocata nota in data 15.10.2007 non appare determinante, giacchè fin dall’Assemblea dei Soci del 17.9.2007 era stato deliberato l’azzeramento del capitale sociale, con successiva emissione di nuove azioni, a ripianamento delle perdite contabilizzate al 30.6.2007, per “l’urgenza dell’adempimento da parte della Pescara Calcio S.p.A. alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori ed in particolare dei tesserati”, dovendosi così ritenere che già all’indomani di tale deliberazione la società potesse disporre contabilmente delle risorse finanziarie necessarie per procedere con i pagamenti de quibus); preso atto dello specifico precedente giurisprudenziale richiamato dalle parti ricorrenti, dal quale questo Giudice non ritiene di doversi discostare; Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 11) e 12) li accoglie, e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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