F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 02.10.2008 (370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GENTILE (Presidente Soc. AS Napoli C/5), CARLO SPARACO (Presidente Soc. ASD Marcianise C/5), EDOARDO CARDILLO (Presidente Soc. ASD Futsal Vesevo), UMBERTO GIOVANNETTI (Presidente Soc. ASD Reggiana C/5), ROBERTO DI MATTEO (Presidente Soc. AS Roma Futsal), DURANTE FIORENTINI (Presidente Soc. Pol.Dil. Vetus Ceccano), CLAUDIO TRASATTI (Presidente Soc. ASD San Giorgio C/5), PIER FRANCESCO SBIROLI (Presidente Soc. AS Sport Five), PAOLO CARA (Presidente Soc. ASD Calcio a 5 2007), ROBERTO TRENTINI (Presidente Soc. ASD Perugia C/5), GIORGIO GATTI (Presidente Soc. ASD Magione C/5) E DELLE SOCIETA’ AS NAPOLI C/5, ASD MARCIANISE C/5, ASD FUTSAL VESEVO, ASD REGGIANA C/5, AS ROMA FUTSAL, POL.DIL. VETUS CECCANO, ASD SAN GIORGIO C/5, AS SPORT FIVE, ASD CALCIO A 5 2007, ASD PERUGIA C/5 E ASD MAGIONE C/5 (nota n. 6145/1529 pf07-08/SP/blp del 30.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 02.10.2008 (370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GENTILE (Presidente Soc. AS Napoli C/5), CARLO SPARACO (Presidente Soc. ASD Marcianise C/5), EDOARDO CARDILLO (Presidente Soc. ASD Futsal Vesevo), UMBERTO GIOVANNETTI (Presidente Soc. ASD Reggiana C/5), ROBERTO DI MATTEO (Presidente Soc. AS Roma Futsal), DURANTE FIORENTINI (Presidente Soc. Pol.Dil. Vetus Ceccano), CLAUDIO TRASATTI (Presidente Soc. ASD San Giorgio C/5), PIER FRANCESCO SBIROLI (Presidente Soc. AS Sport Five), PAOLO CARA (Presidente Soc. ASD Calcio a 5 2007), ROBERTO TRENTINI (Presidente Soc. ASD Perugia C/5), GIORGIO GATTI (Presidente Soc. ASD Magione C/5) E DELLE SOCIETA’ AS NAPOLI C/5, ASD MARCIANISE C/5, ASD FUTSAL VESEVO, ASD REGGIANA C/5, AS ROMA FUTSAL, POL.DIL. VETUS CECCANO, ASD SAN GIORGIO C/5, AS SPORT FIVE, ASD CALCIO A 5 2007, ASD PERUGIA C/5 E ASD MAGIONE C/5 (nota n. 6145/1529 pf07-08/SP/blp del 30.6.2008) Con atto dell’8.7.2008, la Procura federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per rispondere i Presidenti della violazione di cui aIl’art. 1 CGS in relazione all’art. 32, co. 1 e 7, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 LND per come richiamate al capitolo A15 – punto 1 – lett. e), per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, a una attività o a un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2007/2008, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti. Il deferimento trae origine dalla denuncia, effettuata dalla FIGC – LND Divisione Calcio a 5 in data 23.4.2008, della violazione dell’obbligo sugli stessi gravante, in forza del C.U. n. 1 dell’1.7.2007 della LND, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lettera c, delle NOIF, e degli artt. 23 e 32, co. 1, del Regolamento LND, comportante la sanzione dell’ammenda non inferiore ad € 3.000,00. Le Società deferite, all’infuori dell’ASD Sport Five Calcio a 5 di Putignano e dell’ASD Reggiana Calcio a 5, hanno omesso di far pervenire atti difensivi. Alla riunione del 2.10.2008, la Procura federale ha concluso per il proscioglimento della ASD Sport Five Calcio a 5 di Putignano e del suo Presidente e per la condanna delle restanti Società deferite alla sanzione pecuniaria di € 3.000,00 e dei Presidenti delle stesse alla inibizione per mesi 1 (uno). Dei deferiti è comparso il solo Sig. Umberto Giovannetti, già Presidente dell’ASD Reggiana Calcio a 5, il quale ha illustrato le argomentazioni contenute nelle memorie difensive. Il deferimento è parzialmente fondato e viene accolto nel senso qui di seguito specificato. È indubbio che, in forza delle norme richiamate, le Società deferite hanno omesso di partecipare ai Campionati anzidetti, con l’eccezione dell’ASD Sport Five Calcio a 5 di Putignano. Quest’ultima societa ha dimostrato di aver correttamente adempiuto all’obbligo sulla stessa gravante e, a sostegno della propria tesi, ha depositato comunicazione con la quale la FIGC – LND, Delegazione Provinciale di Bari, ha attestato che la stessa, nella stagione sportiva 2007/2008, ha preso parte alla attività giovanile organizzata dall’Ente con varie squadre nelle categorie allievi, giovanissimi e piccoli allievi. Relativamente alla posizione dell’ASD Reggiana Calcio a 5, questa Commissione ritiene che il mero assunto di essere stata impossibilitata a tenere il comportamento imposto dalla normativa federale per mancanza di risorse umane, di per sé, non può costituire giustificazione idonea a determinare l’esenzione dall’obbligo suddetto. P.Q.M. Proscioglie la ASD Sport Five Calcio a 5 di Putignano e il Sig. Francesco Sbiroli. Infligge alle Società AS Napoli C/5, ASD Marcianise C/5, ASD Futsal Vesevo, ASD Reggiana C/5, AS Roma Futsal, Pol.Dil. Vetus Ceccano, ASD San Giorgio C/5, ASD Calcio a 5 2007, ASD Perugia C/5 e ASD Magione C/5 la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna, determinata nel minimo edittale, e ai Presidenti Sigg.ri Marcello Gentile, Carlo Sparaco, Edoardo Cardillo, Umberto Giovannetti, Roberto Di Matteo, Durante Fiorentini, Claudio Trasatti, Paolo Cara, Roberto Trentini e Giorgio Gatti la inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno.
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