F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 02.10.2008 (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ADAMO GREGUCCI (allenatore della Soc. Vicenza Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SpA (nota n. 896/195 pf08-09/SP/blp del 2.9.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 02.10.2008 (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ADAMO GREGUCCI (allenatore della Soc. Vicenza Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SpA (nota n. 896/195 pf08-09/SP/blp del 2.9.2008) Il deferimento Con provvedimento del 2/9/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Angelo Adamo Gregucci, allenatore tesserato per la Soc. Vicenza, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità della classe arbitrale, nonché la Soc. Vicenza per violazione dell'art. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 sia per Gregucci sia per la Soc. Vicenza. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Gregucci riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Gazzetta dello Sport " e “Tuttosport” del 31.8.2008, sono censurabili. Affermare, tra l’altro, "mi sono rotto il c… di questi arbitri esordienti da zero presenze", "non ne posso più di prenderla nel didietro" e “mi sono rotto i c… di perdere partite imperdibili” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di incapacità nei confronti della classe arbitrale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gregucci, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) sia ad Angelo Adamo Gregucci sia alla Soc. Vicenza.
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