F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARCANGELO FRANCESCO VIOLO (Presidente Soc. CS CUS Cosenza) E DELLA SOCIETA’ CS CUS COSENZA (nota n. 2186/117 pf07-08/SP/en del 17.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARCANGELO FRANCESCO VIOLO (Presidente Soc. CS CUS Cosenza) E DELLA SOCIETA’ CS CUS COSENZA (nota n. 2186/117 pf07-08/SP/en del 17.1.2008) Letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 17.1.2008, ha disposto il deferimento nei confronti di: - CS CUS Cosenza per violazione dell'art. 1, c. 1, CGS in relazione al combinato disposto di cui all'art. 32, c. 1, Regolamento LND e al CU n. 3 del 14.07.2006 della Divisione Calcio Femminile, per aver disatteso l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, o al Campionato Nazionale Primavera o al Torneo Allieve o a quello Giovanissime, come puntualmente descritto nell'atto di deferimento; - Sig. Arcangelo Francesco Violo, all'epoca dei fatti, Presidente del CS CUS Cosenza, per la violazione di cui agli artt. 1, c. 1, CGS; - verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CD Nazionale in ordine al suddetto deferimento; - ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione della seguenti sanzioni: l’ammonizione con diffida a carico del Sig. Arcangelo Francesco Violo e l’ammenda di importo pari a € 1.000,00 a carico del CS CUS Cosenza; - osservato che l'odierno deferimento ha tratto origine dalla segnalazione formulata (versata in atti), in data 07.8.2007, dal Presidente della Divisione Calcio Femminile c/o LND; - preso atto dello scritto difensivo depositato dal Sig. Arcangelo Francesco mediante cui questi ha eccepito, fornendone la prova (versata in atti), da un lato, di aver regolarmente proceduto ad inoltrare la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera della compagine presieduta, dall'altro, l'impossibilità di partecipare alla fase regionale del predetto torneo, né di quello Allieve, né, inoltre, di quello Giovanissime, atteso che il C.R. FIGC Calabria, con riferimento alla s.s. 2006/07, non aveva provveduto ad organizzare alcuna delle suddette competizioni; - ritenuto che, effettivamente, l'inoltro della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera, senza che, successivamente, sia stato possibile prendervi parte in ragione della relativa mancata organizzazione (oltre che del torneo Allieve e del torneo Giovanissime), circostanza, questa, su cui non si ha motivo di dubitare, testimonia l'atteggiamento diligente tenuto dal Sig. Arcangelo Francesco Violo, senza che a suo carico, e, per esso, a carico del CS CUS Cosenza, possa essere attribuita alcuna responsabilità in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte. P.Q.M. la CDN rigetta il deferimento.
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