F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO SALVATORE CAMPANELLA (calciatore attualmente tesserato Soc. ASD ACI Sant’Antonio Calcio) (nota n. 2366/205 pf07-08/SP/en del 28.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008
(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO SALVATORE CAMPANELLA (calciatore attualmente tesserato Soc. ASD ACI Sant’Antonio Calcio) (nota n. 2366/205 pf07-08/SP/en del 28.1.2008)
Letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 28 gennaio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti del Sig. Fabio Campanella, all'epoca dei fatti, tesserato in forza alla ASD ACI Sant'Antonio Calcio, per la violazione di cui agli artt. 1, c. 1, CGS e 76, c. 2, NOIF, in quanto, formalmente convocato per partecipare alla fase finale del Campionato Europeo di Beach Soccer, non si presentava al raduno fissato, per la data del 20.8.2008 (h. 11,00), presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, senza, tuttavia, addurre alcun provato e legittimo impedimento; - verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CD Nazionale in ordine al suddetto deferimento; - osservato che il soggetto deferito non ha depositato alcuna memoria difensiva; - ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Sig. Fabio Campanella, chiedendo l'irrogazione della squalifica di mesi due; - ritenuto che, in effetti, il comportamento che ha dato origine all'atto di deferimento, contravviene, in particolare, il disposto di cui all'art. 76, c. 2, NOIF. Infatti, come già, peraltro, stabilito dalla Commissione Disciplinare LPSC. - ora Lega Pro- (CU n. 205/C del 03/02/2005) in relazione ad identica fattispecie a quella che ci occupa, orientamento al quale si ritiene di poter aderire integralmente, la richiamata disposizione regolamentare pone a carico del tesserato l'obbligo professionale, oltre che deontologico, di mettere a disposizione delle rappresentative delle squadre nazionali le proprie prestazioni sportive, ove richieste mediante espressa convocazione. Invero, ad esclusione di eventi accidentali che comportino infermità talmente gravi da impedire all'atleta di recarsi nel luogo fissato per il raduno, la gravità e la legittimità dell'impedimento può essere comprovata solo sulla base della constatazione da parte delle strutture tecniche e sanitarie, sempre, però, dopo che il tesserato abbia risposto alla convocazione. Avuto riguardo alla fattispecie in argomento, invece, risulta che il Sig. Fabio Campanella abbia indubbiamente agito in spregio di quanto stabilisce l 'art. 76, c. 2, NOIF: in primo luogo, non avendo raggiunto il luogo indicato nella lettera di convocazione, comportamento, di per sé, privo di plausibile giustificazione, in secondo luogo, in virtù della mera allegazione di un generico stato di infermità che, in ossequio alla richiamata normativa federale, avrebbe dovuto (e potuto) essere vagliato dai medici federali, all'esito del cui intervento, se del caso, il tesserato avrebbe potuto essere esentato dalla trasferta. P.Q.M. la CDN, in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi uno al calciatore Fabio Campanella.
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