F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (37) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MUGLIA FORTITUDO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE FRANCO COLOMBO, L’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SEGRETARIO WALTER AMBROSI E L’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’ ASD MUGLIA FORTITUDO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. – C.U. n. 4 dell’8.8.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (37) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MUGLIA FORTITUDO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE FRANCO COLOMBO, L’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SEGRETARIO WALTER AMBROSI E L’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’ ASD MUGLIA FORTITUDO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - C.U. n. 4 dell’8.8.2008). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. ha applicato nei confronti del Presidente della Società ricorrente Franco Colombo e al segretario Walter Ambrosi l’inibizione per mesi tre e alla ASD Muglia F. l’ammenda di € 1.500,00. Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione la ASD Muglia F. ha chiesto di cancellare le sanzioni comminate per accertata buona fede e lealtà sportiva della Società e dei suoi dirigenti. In data odierna nessuno è comparso per la Società ASD Muglia, per la Procura federale è presente l’avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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