COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 24 Settembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Fausto DAL PONT – già Dirigente U.S. Salce Dal Pont Renault • della Società U.S. Salce Dal Pont Renault

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 24 Settembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Fausto DAL PONT – già Dirigente U.S. Salce Dal Pont Renault • della Società U.S. Salce Dal Pont Renault La Procura Federale con atto del 30/6/2008 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Fausto DAL PONT – già Dirigente U.S. Salce Dal Pont Renault per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, con riferimento all'articolo 30, comma 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio per avere violato il vincolo assunto con la predetta Federazione; la Società A.C. U.S. Salce Dal Pont Renault a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della violazione commessa da un suo tesserato. Il deferimento é scaturito dai seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, delegato il collaboratore sig. Raffaele SANASI ed il Sostituto Procuratore dott. Francesco RICCIO in ordine alla nota prot. n. 3506 dell'8 marzo 2008 del Presidente del Comitato Regionale Veneto con la quale si segnalava la circostanza legata alla querela all'autorità giurisdizionale ordinaria per diffamazione presentata dal sig. Fausto DAL PONT, tesserato FIGC, all'epoca dei fatti allenatore e tuttora consigliere della ASD Salce Dal Pont Renault, nei confronti dell'arbitro di calcio Crupi Giuseppe che ha diretto la gara Salce Dal Pont Renault - Amici di Fortogna del 14.11.2004 per far dichiarare la falsità delle affermazioni contenute nel referto arbitrale circa l'espulsione dal campo del citato Dal Pont ed il comportamento scorretto di quest'ultimo nei confronti del suddetto direttore di gara. Rilevato, che alla luce delle indagini svolte dal citato collaboratore e dalla documentazione allegata si evince che l'interessato, debitamente convocato, rifiutandosi di rispondere alle domande rivoltegli, non ha aggiunto alcunchè a sua discolpa circa l'ipotesi descritta di violazione della clausola compromissoria. Rilevato, che dalla documentazione depositata si evince con chiarezza e senza possibilità di smentita che il sig. Fausto Dal Pont ha dato corso al procedimento penale instaurato avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Belluno. Rilevato, altresì, che in ordine all'esercizio di tale azione giudiziaria non risulta richiesta alcuna autorizzazione. Ritenuto, al riguardo, rilevante la nota acquisita dall'Ufficio del Giudice di Pace di Belluno, in data 26.6.2008, dalla quale si evince che il Signor Dal Pont ha dato corso al procedimento penale in argomento attraverso apposita denuncia querela presentata il 2.2.2005.Ritenuto, poi, che i fatti come sopra descritti e comunque ricavabili dagli atti allegati costituiscono una chiara violazione dell'art. 30, comma 4, dello Statuto della Federazione Italian. Giuoco Calcio, avendo il Dal Pont violato il vincolo assunto con la costituzione del rapporto di collaborazione professionale (in qualità di allenatore) prima e del rapporto associativo (in qualità di consigliere) poi ed eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli arbitri federali, avverso i quali è possibile esperire tutti i reclami ed opposizioni previste dalle norme dello Statuto Federale e del Codice di Giustizia Sportiva, con ciò contravvenendo anche ai generali principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del predetto Codice. Ritenuto, infine, che nel contempo, per la qualifica rivestita dal Del Pont - Consigliere della ASD Salce Dal Pont Renault dal 7 luglio 2006 - occorre procedere per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche nei confronti della società da ultimo indicata”. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. Al dibattimento odierno sono risultati presenti: • il Sig. Fausto Dal Pont (già Dirigente della Società U.S. Salce Dal Pont Renault) • il Sig. Ezio Caldart in rappresentanza della Società U.S. Salce Dal Pont Renault • l’Avv. Massimo Giuseppe Adamo - Sostituto Procuratore – in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. La Commissione Disciplinare osserva sulla scorta degli atti procedimentali, i fatti oggetto del presente giudizio possono sintetizzarsi come segue. Il Sig. Dal Pont Fausto, tesserato con l’U.S. Salce Dal Pont Renault, con lettera di data 25.01.2005, materialmente inviata il 3.02.2005, chiese alla F.I.G.C. l’autorizzazione a procedere legalmente nei confronti del Sig. Crupi Giuseppe, arbitro della Sezione di Belluno, il quale aveva diretto una gara della predetta società, redigendo referto a seguito del quale il Dal Pont era stato squalificato dal G.S., con delibera pubblicata nel C.U. del C.R.V. n. 19 del 17.11.2004. Adduceva in proposito l’odierno deferito che, in tale rapporto, l’arbitro avrebbe riportato fatti non realmente verificatisi, talché egli intendeva difendere l’onorabilità propria e della compagine di appartenenza (vedasi richiesta di autorizzazione prodotta dal Dal Pont alla riunione del 16.09.2008 e relativo verbale di audizione). La F.I.G.C. rispondeva, per il tramite del suo segretario, con missiva d.d. 10.02.2005, negando l’autorizzazione “ad adire le vie legali contro il Sig. Gianfranco Favale” (vedasi copia dimessa dal deferito all’udienza del 16.09.2008 e relativo verbale). Appurato che il riferimento a codesto Sig. Favale era errato, essendo stata avanzata l’istanza di rilascio dell’autorizzazione riguardo a diverso soggetto (il Sig. Crupi), il Dal Pont contattò telefonicamente il segretario della F.I.G.C. Avv. Gentile, facendogli presente “l’erronea identificazione della persona contro la quale era richiesta l’autorizzazione” (cfr. verbale audizione Dal Pont). Il Segretario, pur prendendone atto gli confermò che “in ogni caso l’autorizzazione, secondo la normale prassi della Federazione, non era stata concessa” (cfr. verbale audizione Dal Pont). Il Dal Pont presentò egualmente querela contro il Sig. Crupi, in data 12.02.2005 (fatto espressamente ammesso dal deferito, vedasi verbale del 16.09.2008), determinando l’instaurazione di un procedimento penale nei riguardi dell’arbitro, il quale fu poi oggetto di citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace di Belluno, presso cui pende il relativo processo (vedasi attestazione del 26.06.2008 della Cancelleria dell’Ufficio Giudiziario, nel fascicolo atti della Procura Federale). E’ pure pacifico che il Dal Pont si rivolse all’Autorità Giudiziaria, in relazione ad una gara nella quale aveva svolto le mansioni di allenatore dell’U.S. Salce Dal Pont Renault (vedasi raccomandata d.d. 8.03.2008 del Presidente del C.R.V. alla Procura Federale, in cui si dà atto che tali funzioni del deferito furono apprese dall’esame diretto del rapporto arbitrale). Egli, inoltre, ricoprì, almeno fino all’inizio della stagione sportiva 2007/2008, la carica di consigliere della società, come rivela il modulo di iscrizione dell’U.S. Salce Dal Pont Renault al campionato di III Categoria 2007/2008 (nel fascicolo atti della Procura). Da quanto sopra consta con chiarezza che: a) il Sig. Dal Pont, regolarmente tesserato, chiese, ma non ottenne, l’autorizzazione ad adire le vie legali contro l’arbitro Sig. Crupi Giuseppe; b) il Sig. Dal Pont ciononostante sporse querela nei confronti di quest’ultimo, nella piena consapevolezza della mancanza della previa autorizzazione della F.I.G.C., necessaria secondo il chiaro e notissimo disposto dell’art. 30 dello Statuto Federale. Queste circostanze, documentalmente assodate, consentono di ritenere ampiamente fondati gli addebiti mossi dalla Procura Federale, che si sostanziano nella violazione della clausola compromissoria. In proposito, è sufficiente leggere l’Atto di Deferimento del Vice Procuratore Federale Avv. Squicquero, il cui quinto capoverso recita: “Ritenuto, poi, che i fatti .... costituiscono una chiara violazione dell’art. 30, comma 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avendo il Dal Pont violato l’obbligo assunto con la costituzione del rapporto di collaborazione professionale …. e del rapporto associativo …. Ed eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimento degli arbitri federali …”. Ora, è indubbio che la violazione statutaria de qua si realizzi nell’agire avanti agli Organi della Giustizia Ordinaria, e che la proposizione di querela avverso un altro soggetto tesserato dalla F.I.G.C, qual è l’arbitro appartenente all’A.I.A., struttura facente parte della F.I.G.C., integri un’iniziativa volta a sollecitare l’esercizio dell’azione penale da parte dello Stato avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. La presentazione della querela, dunque, costituisce di per sé infrazione all’obbligo di limitare le proprie istanze all’ambito federale ed agli organismi della giustizia sportiva. In questo quadro di riferimento resta irrilevante, ai fini della sussistenza della condotta inibita al tesserato F.I.G.C., che l’autorizzazione a procedere sia stata chiesta e non concessa, ovvero che non sia stata neppure domandata. In difetto di espressa e formale autorizzazione federale, infatti, al tesserato è comunque vietato di attivarsi legalmente avverso altro tesserato, come stabilisce, in termini inequivoci, l’art. 30 dello Statuto Federale. Il che porta a ritenere del tutto priva di pregnanza l’argomentazione difensiva del Dal Pont, secondo cui la Procura gli avrebbe erroneamente addebitato di non aver richiesto l’autorizzazione, pur avendo egli domandata. In realtà, la Procura ha legittimamente imputato al Dal Pont, come visto, la violazione dell’art. 30 dello Statuto, violazione che è si effettivamente concretata. Che, successivamente alla violazione in questione, il Dal Pont abbia cessato di rivestire la qualifica di tesserato F.I.G.C. non osta, invero, all’adozione delle sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, poiché il loro presupposto consiste nell’essere l’interessato tesserato nel momento in cui commette la violazione. Acclarata la colpevolezza del Dal Pont, dal disposto dell’art. 4, II comma, C.G.S. discende la corrispondente responsabilità oggettiva all’U.S. Salce Dal Pont Renault, fondata sulla qualità di suo tesserato che il predetto possedeva all’epoca della violazione statutaria contestata. Ciò posto, vanno senz’altro accolte le seguenti richieste della Procura Federale, anche con riguardo alla tipologia ed alla misura delle sanzioni, equivalenti ai minimi edittali contemplati dell’art. 15, I e II comma, C.G.S. a carico del Sig. Fausto Dal Pont : squalifica per un anno e ammenda di € 50,000; a carico della Società : tre punti di penalizzazione nel Campionato di 3^ Categoria 2008/2009 che questa Commissione pertanto irroga. P. Q. M. La Commissione Disciplinare così statuisce : 1) Ritenuto responsabile il Signor Dal Pont Fausto dell’ascrittagli violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, applica nei suoi confronti le sanzioni della squalifica per un anno e dell’ammenda di € 500,00. 2) Ritenuta responsabile l’U.S. Salce Dal Pont Renault in via oggettiva, ex art. 4, II comma, C.G.S., per la violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale commessa dal suo tesserato Dal Pont Fausto, applica nei suoi confronti le sanzioni della penalizzazione di tre punti nel Campionato di Terza Categoria 2008/2009 e dell’ammenda di Euro 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it