COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 22 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D.CUSTOZA 08 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 dell’8/10/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bolla Nicolò – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 22 ottobre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C.D.CUSTOZA 08
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n.
15 dell’8/10/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bolla Nicolò – Campionato di 3^ Categoria
La Società ACD Custoza 08 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione
Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 15 dell’8/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Bolla Nicolò : “per gesto gravemente scorretto nei confronti dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società ACD Custoza 08;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto esposto nel proprio referto di gara;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo, il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiat,a ai sensi dell’art. 35, comma 1, sub 1.1. del C.G.S.;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in
esame e che appare congrua e ineccepibile;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’ACD Custoza 08;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara a carico del giocatore Bolla Nicolò;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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