COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. MESTRINA 1929 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 22/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Bellati Davide – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 ottobre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S.D. MESTRINA 1929
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 22/10/2008 –
Squalifica per tre giornate giocatore Bellati Davide – Campionato di Promozione
La Società U.S.D. Mestrina 1929 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata
con il Comunicato n. 27 del 22/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore
Bellati Davide : “una giornata per espulsione e due giornate perché dopo la squalifica del provvedimento ha insultato
l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società U.S.D. Mestrina 1929;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentiti il legale rappresentante della Società ricorrente ed il giocatore interessato;
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro il quale ha integralmente confermato il contenuto del suo rapporto;
considerato che, ai sensi dell’art. 35.1, sub 1.1., del Codice di Giustizia Sportiva, nel procedimento disciplinare il rapporto
dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata
atteso che non sono emersi elementi nuovi atti modificare la sanzione impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Mestrina 1929;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del giocatore Bellati Davide;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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