COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.A.S. MILAN GUARDA Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 15/10/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Azzalin Fabio – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.A.S. MILAN GUARDA Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 15/10/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Azzalin Fabio – Campionato di 3^ Categoria La Società N.A.S. Milan Guarda ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 13 del 15/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Azzalin Fabio : “perché dopo la sostituzione, da bordo campo rivolgeva all’arbitro scurrili offese e denigrazioni; in seguito all’espulsione, rientrava nel terreno di gioco ed insultava ulteriormente il direttore di gara. Appostatos, poi sulle tribune, continuava ad insultarlo e ad aizzare contro di lui i sostenitori della propria squadra”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo proposto dalla Società N.A.S. Milan Guarda; presa visione della documentazione ufficiale agli atti; esaminato il dettagliato rapporto arbitrale e considerata la fede privilegiata rivestita dallo stesso (cfr. art. 35.1, sub 1.1., del C.G.S.); ritenuto, per quanto sopra, comunque complessivamente congrua la sanzione in ordine al fatto oggetto del reclamo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il reclamo presentato dalla Società N.A.S. Milan Guarda; • di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara a carico del giocatore Azzalin Fabio; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non è stata versata.
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