COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.D. CIVE’ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 22/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Piva Manuel – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.D. CIVE’ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 22/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Piva Manuel – Campionato di 2^ Categoria La Società G.S.D. Civè ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 27 del 22/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Piva Manuel perché : “espulso per aver insultato l’arbitro, al termine della gara reiterava gli insulti ”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società G.S.D. Civè; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto che il referto dell’arbitro è puntuale e dettagliato nel descrivere la condotta ascritta al giocatore Piva Manuel e che la sanzione applicata in primo grado risulta del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto; considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (vedi ex art. 35,comma 1, sub 1.1. CGS) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dal G.S.D. Civè, • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del giocatore Piva Manuel; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it