COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Giazzon Marco – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. LIAPIAVE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Giazzon Marco – Campionato di Eccellenza
La Società A.S.D. Liapiave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata con il
Comunicato n. 32 del 12/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara a
carico del calciatore Giazzon Marco : “espulso per aver contestato l’arbitro, raccoglieva il pallone e lo lanciava verso lo
stesso colpendolo alle gambe senza violenza e senza alcun danno”.
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La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Liapiave;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato la volontarietà del gesto del calciatore Giazzon, che ha scagliato il
pallone contro le gambe dell’arbitro, guardando proprio verso di questi;
considerato che il referto arbitrale, nel giudizio sportivo, riveste efficacia di prova privilegiata (ex art. 35, 1° comma punto
1.1. del C.G.S.);
valutata congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Liapiave;
• di confermare la sanzione della squalifica sino per quattro giornate a carico del giocatore Giaxxon Marco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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