COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. SALGAREDA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Casonato Mattia – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. SALGAREDA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Casonato Mattia – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Salgareda ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 30 del 5/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Casonato Mattia : “perché a seguito di uno scontro di gioco, teneva, insieme ad un calciatore avversario, una condotta violenta prendendosi reciprocamente a calci e pugni (art. 19,comma 4, lett. b) C.G.S.)”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.C.D. Salgareda; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato che il calciatore Casonato ha colpito con un calcio l’avversario, allo stomaco dopo uno scontro di gioco; rilevato che il referto arbitrale, nel giudizio sportivo, ha efficacia di prova privilegiata (ex art. 35, 1° comma punto 1.1. del C.G.S.); ritenuta perciò congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • Di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Salgareda; • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Casonato Mattia; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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