COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. AURORA SAN NICOLÒ Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Nadalin Aldo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. AURORA SAN NICOLÒ
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Nadalin Aldo – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Aurora San Nicolò ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata
con il Comunicato n. 30 del 5/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate di
gara a carico del calciatore Nadalin Aldo : “perché a seguito di uno scontro di gioco, teneva, insieme ad un calciatore
avversario, una condotta violenta prendendosi reciprocamente a calci e pugni (art. 19,comma 4, lett. b) C.G.S.)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Aurora San Nicolò;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato che il calciatore Nadalin, raggiunto, dopo uno scontro di gioco, da
un calcio allo stomaco sferrato da un avversario, ha reagito nei confronti del predetto, vibrandogli uno schiaffo sulla
schiena e tentando di colpirlo con un pugno al volto, peraltro non riuscendovi;
considerato che il referto arbitrale, nel giudizio sportivo, riveste efficacia di prova privilegiata, ex art. 35,1° comma, punto
1,1, del C.G.S.;
valutata congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Aurora San Nicolò;
• di confermare la sanzione della squalifica sino per quattro giornate a carico del giocatore Nadalin Aldo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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