F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 06.11.2008 (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SOLDATI (Presidente del Consiglio di amministrazione della Soc. Udinese Calcio SpA), CESARE NATALI (calciatore della Soc. Torino FC SpA), STEFANO ANTONELLI (all’epoca dei fatti dirigente e Legale rappresentante della Soc. Torino FC SpA) E DELLE SOCIETA’ UDINESE CALCIO SpA E TORINO FC SpA (nota n. 1294/842 pf07-08/SP/blp del 24.9.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 06.11.2008
(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SOLDATI (Presidente del Consiglio di amministrazione della Soc. Udinese Calcio SpA), CESARE NATALI (calciatore della Soc. Torino FC SpA), STEFANO ANTONELLI (all’epoca dei fatti dirigente e Legale rappresentante della Soc. Torino FC SpA) E DELLE SOCIETA’ UDINESE CALCIO SpA E TORINO FC SpA (nota n. 1294/842 pf07-08/SP/blp del 24.9.2008)
Il procedimento Con provvedimento del 24 settembre 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
- il Signor Franco Soldati, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Udinese Calcio SpA., per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 10, commi 1 ed 11 del regolamento agenti, nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, per avere, in rappresentanza e per conto della società Udinese Calcio SpA, conferito incarico alla PDP Srl senza l’osservanza delle formalità previste dal regolamento Agenti in ordine alle modalità di conferimento dell’incarico; - la Società sportiva Udinese Calcio SpA., per responsabilità diretta, conseguente alla condotta tenuta dal proprio tesserato, munito di poteri di legale rappresentanza, Sig. Francesco Soldati, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del CGS vigente all’epoca del fatto, successivamente trasfuso nell’art. 4, comma 1 del CGS, attualmente in vigore; - il Signor Cesare Natali, calciatore del Torino FC SpA., per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’ art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del regolamento agenti, nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, per avere incaricato l’agente Mino Raiola, di svolgere attività di intermediazione, finalizzata alla cura dei propri interessi, nella procedura di trasferimento di quest’ultimo dalla società Udinese Calcio SpA al Torino Calcio SpA, pur senza avere preventivamente conferito allo stesso regolare mandato, nelle forme previste dal regolamento professionale; - il Sig. Stefano Antonelli, all’epoca dei fatti dirigente e Legale Rappresentante del Torino FC SpA, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 16, commi 1 e 2 del regolamento agenti, nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, per avere trattato, in nome e per conto della società Torino, il trasferimento del calciatore Cesare Natali, dell’Udinese, sia con quest’ultimo che con il Signor Mino Raiola, senza aver verificato, preventivamente, l’effettiva sussistenza di un regolare incarico professionale in favore di quest’ultimo; - la Soc. Torino FC SpA., per responsabilità diretta, conseguente alla condotta tenuta dal proprio tesserato, munito di poteri di legale rappresentanza, Sig. Stefano Antonelli, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del CGS vigente all’epoca del fatto, successivamente trasfuso nell’art. 4, comma 1 del CGS, attualmente in vigore. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali: la Soc. Udinese ed il Sig. Franco Soldati hanno chiesto in via preliminare: l’inapplicabilità, ai fatti per cui si procede a carico del legale rappresentante della società deferita, della fattispecie contestata di cui all’art. 1, comma 1 CGS; nel merito, ed in via principale, il proscioglimento da qualsiasi addebito; nel merito, ed in via meramente subordinata, la applicazione di una sanzione minima tra quelle previste; la Società Torino ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito; il Signor Stefano Antonelli ha chiesto in via preliminare, il difetto di Giurisdizione in ordine al deferimento de quo, in via principale, il proscioglimento degli addebiti contestati e in via subordinata, l’applicazione di una sanzione da contenersi nei limiti del minimo edittale; il Signor Cesare Natali ha chiesto in via preliminare: l’improcedibilità del deferimento, stante la sua nullità per omessa comunicazione del termine di chiusura delle indagini ex art. 32 coma 6 CGS, e/o per mancato rispetto del termine delle indagini in assenza di proroga delle stesse ex art. 32 comma 11; nel merito, il proscioglimento da ogni addebito. Ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Torino ed il calciatore Cesare Natali hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base per la Società l’ammenda di € 30.000,00 ridotta ad € 20.000,00 e per il Natali la squalifica per due giornate ridotta ad una giornata di squalifica ed € 10.000,00 di ammenda”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. Alla riunione odierna é comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto per il Soldati l’inibizione per mesi uno, per la Soc. Udinese l’ammenda di € 15.000,00 e per il sig. Stefano Antonelli l’inibizione per mesi due. Per i deferiti sono comparsi i rispettivi difensori i quali, riportandosi nei propri scritti difensivi hanno chiesto i proscioglimento degli incolpati dai rispettivi addebiti.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti ritiene quanto segue: Con riferimento alla posizione del Signor Franco Soldati e della società Udinese Assumono i deferiti l’inapplicabilità ai fatti per cui si procede della fattispecie contestata di cui all’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti previgente, in quanto da un lato tali norme troverebbero applicazione unicamente per gli agenti persone fisiche e non per quelli costituiti da persone giuridiche (nel caso di specie una Srl), e dall’altro lato l’Avv. Pasqualin sarebbe intervenuto non come Agente, ma come rappresentante legale della società PDP Srl prestando la propria attività di assistenza consulenziale alla società Udinese, tant’è che sarebbe stato compilato il cd. Modulo rosso come previsto dal Regolamento Agenti e, in tali qualità, sarebbe intervenuto nel diffidare la società Udinese dal consegnare al Natali la documentazione relativa ai rapporti contrattuali tra il Pasqualin e la società Udinese. Sotto il primo profilo, occorre evidenziare che nel nostro ordinamento, allorquando si fa riferimento alla qualifica di “agente”, indipendentemente dal settore di riferimento (es. di commercio, immobiliare, ecc.) essa si riferisce all’esercizio dell’attività, a nulla rilevando se il soggetto che la pone in essere è una persona fisica o giuridica, entrambe legittimate. Nel merito occorre evidenziare che ciò che rileva non è tanto la qualifica formale con la quale è stata posta in essere la condotta, quanto piuttosto proprio il comportamento effettivamente posto in essere, ed in particolare il contenuto della prestazione fornita. A tale proposito dall’esame degli atti di causa è emerso che la Soc. Udinese si è avvalsa delle prestazioni della Soc. PDP Srl senza l’osservanza delle formalità previste dal Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti. A ben vedere a nulla rilevano gli assunti difensivi diretti a dimostrare che alla PDP non sarebbe stato conferito alcun incarico di agente, trattandosi piuttosto di una mera assistenza legale per la stipula del contratto di trasferimento del calciatore Natali dall’Udinese al Torino prestata dall’avv. Pasqualin. Invero, tale ricostruzione è in contrasto con il contenuto della dichiarazione di debito in atti, laddove l’impegno di pagamento è stato assunto direttamente nei confronti della Società e non nei confronti del professionista. Nonché con il contenuto della fattura n. 28/5 rilasciata in data 7.9.2005 dalla PDP alla Soc. Udinese laddove si fa espresso riferimento alla stipula del contratto economico del calciatore Natali. Del resto, anche l’importo della fattura, € 300.000,00 IVA compresa, depone nel senso di un corrispettivo per l’attività di intermediazione nel trasferimento del calciatore piuttosto che verso quello di una mera assistenza legale. Conseguentemente sussistono gli estremi della contestazione mossa al sig. Franco Soldati che, pertanto, deve essere sanzionato. All’accertamento della responsabilità del Soldati, segue la responsabilità della Soc. Udinese per la condotta tenuta dal proprio tesserato. Con riferimento alla posizione del Signor Stefano Antonelli Con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione, questa Commissione, in via assorbente rileva che all’epoca della condotta contestata il deferito risultava tesserato della FIGC e quindi soggetto alle regole dell’ordinamento Federale, onde permane nei suoi confronti l’interesse della FIGC ad ottenere un provvedimento che accerti l’eventuale responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non può non persistere l’operatività del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell’art. 30, comma 2, Statuto Federale (già art. 27, comma 2), a prescindere dalla eseguibilità della eventuale sanzione. A ciò si aggiunga che, ragionando a contrariis, si consentirebbe paradossalmente la facile elusione dell’azione disciplinare da parte del soggetto che, avuta notizia dell’avvio di indagini nei propri confronti, ben potrebbe preventivamente dimettersi, sottraendosi in tal modo all’eventuale provvedimento. Alla luce degli argomenti sopra illustrati questa Commissione ritiene di non dover condividere sul punto la diversa decisione assunta dalla Corte Federale con CU n. 21/CF del 21 giugno 2007, nonché quella assunta dalla Corte di Giustizia Federale con CU n. 53/CGF del 27.10.2008. Ciò anche alla luce dei principi affermati in proposito dal TAR Lazio, che ha sancito, in linea generale, la permanenza dell’interesse a sottoporre a procedimento disciplinare un tesserato già dimesso, sotto il profilo della persistenza dell’interesse della Federazione alla valutazione, ai fini disciplinari, del comportamento tenuto dall’ex tesserato, analogamente a quanto avviene per l’Amministrazione pubblica nei confronti dell’impiegato cessato dal servizio relativamente al comportamento dallo stesso tenuto quando era in servizio. A ciò si aggiunga che l’Antonelli è tuttora soggetto alla giurisdizione sportiva, in quanto, anche se non più dipendente della Soc. Torino, risulta tuttora iscritto all’Albo Agenti, ancorchè sospeso. Nel merito occorre evidenziare che dall’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale è emerso che il trasferimento del calciatore Cesare Natali della Soc. Udinese alla Soc. Torino per la stagione sportiva 2007/2008 è avvenuto con l’attività di intermediazione del Signor Mino Raiola, che ha gestito le trattative con la Soc. Torino, definendo gli aspetti economici del trasferimento con il Signor Stefano Antonelli, all’epoca dei fatti dirigente della società piemontese. Il tutto senza osservare le formalità prescritte per il conferimento del mandato agli agenti dei calciatori. Depongono in tal senso:
a) la qualità del Mino Raiola, all’epoca dei fatti Agente FIFA;
b) la circostanza che tale sua qualità fosse notoria nell’ambiente e, conseguentemente conosciuta dall’Antonelli;
c) il comportamento posto in essere dal Raiola, che non si è limitato a dare dei semplici consigli al Natali, ma ha partecipato attivamente almeno ad una riunione con il Natali e l’Antonelli;
d) le dichiarazioni rese dal Natali e dall’Antonelli i quali, anche se successivamente si correggono, in fase di prima audizione riferiscono il Natali di un incarico conferito oralmente e l’Antonelli della presenza del Raiola “come colui che curava gli interessi del calciatore”. Inoltre è indubbio che l’Antonelli non ha assolto l’onere a suo carico posto dai commi 1 e 2 dell’art. 10 del Regolamento Agenti allorquando ha omesso di verificare, avendone l’obbligo, la qualità con la quale il Raiola partecipava all’incontro tenuto con il Natali. Per completezza espositiva occorre rilevare che nessuna rilevanza è da attribuire alla circostanza che per le prestazioni rese non sussisterebbe la prova della ricezione di un compenso, stante da un lato l’irrilevanza di un eventuale gratuità dell’incarico e dall’altro lato l’impossibilità di fornire una prova negativa del pagamento. Il dispositivo.
Per tali motivi, la Commissione: dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla società Torino FC SpA e la squalifica per 1 (una) giornata di gara ed € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda al calciatore Cesare Natali. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti degli stessi. Delibera di infliggere al sig. Franco Soldati l’inibizione per mesi 1 (uno), alla Società Udinese Calcio SpA l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) ed al sig. Stefano Antonelli l’inibizione per mesi 2 (due).
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