F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 13.11.2008 (68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 1810/738pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 13.11.2008
(68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 1810/738pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)
1) Il deferimento
Con provvedimento del 20.10.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per rispondere della violazione dell’art. 1, n. 1, CGS, nonché la Soc. Cagliari per rispondere della violazione dell’art. 4, n. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, da una parte, si eccepisce l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, n. 11, CGS e, dall’altra, se ne rileva l’infondatezza nel merito. Di conseguenza, si chiede, in via principale, la dichiarazione di improcedibilità, in subordine, il proscioglimento da ogni addebito o, in ulteriore subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Massimo Cellino: ammenda di € 15.000,00;
- per la Soc. Cagliari: ammenda di € 15.000,00.
È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
2) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e visionato il DVD, rileva quanto segue. Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini (articoli si stampa e DVD con registrazione della gara) si evince che, durante lo svolgimento della gara Napoli-Cagliari del 27.1.2008, in occasione della realizzazione della seconda rete da parte della propria squadra, il Cellino ha proferito una espressione offensiva nei confronti dei sostenitori napoletani. Tale comportamento è in contrasto con quanto sancito dall’art. 1, n. 1, CGS, secondo il quale i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Le argomentazioni difensive dei deferiti non risultano fondate, atteso che, da una parte, le indagini sono state concluse entro la stagione sportiva 2007/2008 e, dall’altra, che il comportamento del Cellino è comunque riconducibile al suo ruolo di tesserato. Con riferimento alla determinazione delle sanzioni, la Commissione rileva, in via generale, che, nel caso in questione, deve tenersi conto che il Cellino si è scusato per il comportamento tenuto. Alla responsabilità del Presidente Cellino segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, n. 1, CGS. Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere sia a Massimo Cellino sia alla soc. Cagliari la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).
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