F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 13.11.2008 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA’ (Presidente della Soc. USD Sanremese Calcio Srl) E MIRCO BOZZETTI (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 1310/1461pf07-08/GT/en del 25.9.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 13.11.2008 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA’ (Presidente della Soc. USD Sanremese Calcio Srl) E MIRCO BOZZETTI (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 1310/1461pf07-08/GT/en del 25.9.2008) La Commissione Disciplinare; letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale, che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Buzzetti Mirco della sanzione di anni tre di inibizione e a al sig. Barillà Carlo quella di anni due di inibizione, osserva quanto segue. I documenti presenti nel fascicolo del procedimento dimostrano in maniera incontestabile l’inadempimento di cui si sono rispettivamente resi responsabili i due deferiti che non hanno tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte dalle società da loro rappresentate nei confronti di numerosi tesserati: e ciò nonostante i provvedimenti emanati dai competenti organi federali, ritualmente notificati agli interessati e comunque pubblicati sui comunicati ufficiali. Peraltro, il sig. Barillà in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura federale ha ammesso la circostanza relativa al proprio inadempimento, rendendola vieppiù pacifica. Il sig. Buzzetti, invece, non è comparso davanti al predetto collaboratore rilevando di non essere più tesserato alla FIGC. Alla luce delle risultanze del procedimento deve dichiararsi la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti in ordine alle contestazioni loro rispettivamente mosse, previa declaratoria che anche il sig. Buzzetti è sottoposto alla giurisdizione di questa Commissione giacché egli all’epoca dei fatti era tesserato, dal momento che le sue successive dimissioni dai ruoli federali non incidono sull’emanabilità della decisione ma unicamente sull’effettiva esecutività della sanzione, la cui materiale applicazione non è immediatamente possibile. P. Q. M. La Commissione delibera di infliggere al sig. Buzzetti Mirco la sanzione dell’inibizione per anni uno e mesi quattro e al sig. Barillà Carlo quella dell’inibizione per anni uno.
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