F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (71) – RICORSO DELL’AA MARCELLO AMBROSINO EX ART. 30 CGS NONCHE’ ARTT. 30 E 34 STATUTO FIGC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DISMISSIONE PER NORMALE AVVICENDAMENTO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE – FORMAZIONE DEI RUOLI ARBITRALI NAZIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 –
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008
(71) – RICORSO DELL’AA MARCELLO AMBROSINO EX ART. 30 CGS NONCHE’ ARTT. 30 E 34 STATUTO FIGC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DISMISSIONE PER NORMALE AVVICENDAMENTO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE - FORMAZIONE DEI RUOLI ARBITRALI NAZIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 -
L’assistente arbitro Ambrosino Marcello, della Sezione AIA di Torre del Greco, in data 11.7.2008 ha proposto reclamo, nella parte che prevede la sua esclusione, avverso il Comunicato Ufficiale Formazione Ruoli Arbitrali 2008/2009 pubblicato il 4.7.2008. Assume, il reclamante: di essere stato escluso dai ruoli per “normale avvicendamento”, dizione a suo dire non prevista dalle norme AIA e FIGC ma che, nella prassi dell’AIA, rappresenta l’espressione utilizzata per la dismissione dai ruoli degli arbitri che non abbiano raggiunto i minimi standard tecnici e/o atletici o abbiano compiuto infrazioni disciplinari sanzionate dai competenti organi; non essersi verificata, nella fattispecie in esame, nessuna delle anzidette ipotesi: sia in quanto sospeso in via cautelare dal Presidente dell’AIA; sia per non essere mai incorso in alcuna violazione; sia, infine, per non essere mai stato processato per le contestazioni mossegli. Invocati l’art. 30 del CGS e gli artt. 30 e 34 dello Statuto FIGC, chiede, il reclamante: in via principale, dichiararsi la illegittimità dell’impugnato Comunicato nella parte che lo riguarda, con conseguente immediato reintegro nell’organico CAN di appartenenza; in via subordinata, ove ravvisata e dichiarata, dall’adita CDN, la propria incompetenza a deliberare, indicarsi l’organo di giustizia sportiva competente; in via ulteriormente subordinata, ove ritenuta incompetente la Commissione Disciplinare e non indicato l’organo competente, trasmettersi gli atti al Presidente Federale e al Consiglio federale per l’adozione dei chiesti provvedimenti. Alla riunione odierna sono comparsi: il ricorrente il quale si è riportato ai motivi del reclamo, insistendo per il suo accoglimento; per la Procura federale il dott. Benedetti, il quale ha concluso per il rigetto del reclamo; nessuno è presente per l’AIA. Il reclamo, così come proposto, è inammissibile e deve essere rigettato. Ritenuto che la competenza è la quota di potere decisionale attribuita a ciascun giudice nell’ambito dell’ordinamento di appartenenza, preliminare alla verifica della competenza dell’adita Commissione a deliberare in merito all’odierno reclamo è la verifica del potere, in capo agli organi disciplinari della FIGC, in generale e, in capo alla stessa, in particolare, di deliberare in subiecta materia. Trattasi, a ben vedere, di verificare l’esistenza e l’ambito del potere decisionale riconosciuto e attribuito dalle norme federali agli organi disciplinari previsti dallo Statuto e, quindi, di verificare la esistenza di un presupposto procedimentale il cui difetto può essere rilevato anche d’ufficio. Ebbene ritiene, questa Commissione, che la fattispecie de qua esuli dall’ambito delle attribuzioni riconosciute agli Organi disciplinari federali, così come stabilite dall’art. 30 e dall’art. 34, commi 6-7-8-9-10 e 11 dello Statuto federale. Omessa la disamina della competenza per i campionati e le competizioni ai vari livelli propria dei giudici sportivi territoriali e nazionali e dei relativi organi di secondo grado; rinviato, quanto alla competenza e, quindi, alla quota di potere decisionale attribuito alla CGF, all’art. 34, comma 10 dello Statuto, all’art. 31 del CGS e alla recente delibera di tale organo (v. C.U. n. 61/CGF dell’11.11.08), l’art. 34, comma 7 dello Statuto, stabilisce che “la Commissione Disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale………….è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del procuratore federale”. In osservanza a tale norma e nell’ambito del potere disciplinare così attribuito ai vari organi, poi, l’art. 30, comma 1, CGS, riconosce alla Commissione Disciplinare Nazionale la competenza a deliberare, quale giudice di primo grado, nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni a livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali. Il secondo comma della citata norma, poi, riconosce, sempre alla CDN, la competenza a deliberare in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte delle società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. La fattispecie di cui all’odierno reclamo non rientra nella previsione della prima parte del primo comma, né in quella del secondo comma. Nel primo caso, perché non si è in presenza di un procedimento instaurato su deferimento del Procuratore federale per violazione di norme; nel secondo, per espressa previsione della norma, che si riferisce ai tesserati delle società. Quanto alla riserva operata con riferimento alle altre norme federali dalla seconda parte del primo comma, art. cit., deve poi affermarsi che nessuna delle suddette norme prevede la competenza di questa Commissione a deliberare in merito alle scelte tecniche – tale essendo la formazione dei ruoli arbitrali nazionali - operate dall’AIA che, quale componente della FIGC, raggruppa gli ufficiali di gara e li organizza con autonomia operativa e amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del CONI e di ogni altra norma federale (artt. 30 e 32 Statuto federale), altro essendo, in queste ipotesi, il rimedio previsto dalle norme federali. Tale rilievo è assorbente rispetto ad ogni altra censura e richiesta formulate dal ricorrente. P.Q.M. La CDN dichiara inammissibile il ricorso proposto dell’AA Ambrosino Marcello.
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