F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 24.11.2008 (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GUALCO + altri (nota n. 555/1pf/SP/ma del 14.11.2006)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 24.11.2008
(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GUALCO + altri (nota n. 555/1pf/SP/ma del 14.11.2006)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14.11.2006 nei confronti di: a) i seguenti Dirigenti (all’epoca dei fatti) di Società di Serie A e B: - Luigi GUALCO, Presidente US Cremonese SpA; - Giambattista PASTORELLO, Presidente FC Hellas Verona SpA; - Pasquale SENSIBILE, dirigente FC Hellas Verona SpA; - Massimo IENCA, Segretario Generale FC Torino SpA; - Paolo ARMENIA, Segretario Generale FC Piacenza SpA; - Renzo CASTAGNINI, Direttore Sportivo FC Piacenza SpA; - Aldo CANTARUTTI, già tesserato Vicenza Calcio SpA; - Sergio VIGNONI, Diretto Sportivo Vicenza Calcio SpA; - Gabriele VALENTINI, Segretario Generale AC Cesena SpA; - Gianluca NANI, Consulente Brescia Calcio SpA; - Giuseppe MAGALINI, Segretario AC Mantova Srl; - Pietro LO MONACO, Amministratore Delegato Calcio Catania SpA; - Nelso RICCI, Direttore Sportivo AS Livorno Srl; - Giovanni SARTORI, Direttore Sportivo AC Chievo Verona Srl; - Sandro TUROTTI, Direttore Generale UC Albinoleffe Srl; - Gabriele MESSINA, Direttore Sportivo Atalanta Bergamasca Calcio SpA; - Andrea IACONI, Dirigente Pescara Calcio SpA; - Pasquale FOTI, Presidente Reggina Calcio SpA; - Giuseppe VITALE, Dirigente FC Empoli SpA; - Francesco CERAVOLO, già Responsabile Settore Osservatori FC Juventus SpA; - Alessio SECCO, già Team Manager FC Juventus SpA, attualmente Direttore Sportivo FC Juventus SpA; - Carlo OSTI, già Direttore Sportivo della SS Lazio SpA; - Giorgio PERINETTI CASONI, Direttore Sportivo AC Siena SpA; - Guido ANGELOZZI, Direttore Sportivo della US Lecce SpA; - Guglielmo ACRI, già tesserato Ternana Calcio SpA; - Francesco Guerino IACOPINO, già tesserato FC Catanzaro SpA; b) i seguenti Dirigenti (all’epoca dei fatti) di Società di Serie C1 e C2: - Gianbortolo POZZI, Presidente AC Lumezzane SpA; - Riccardo GUFFANTI, Direttore Generale Pro Patria Gallaratese GB Srl; - Luciano PASSIRANI, già tesserato AC Monza Brianza 1912 SpA; - Carmine GENTILE, già tesserato Salernitana Calcio 1919 SpA; - Renato FAVERO, Direttore Sportivo Padova Calcio SpA; - Luigi SIMONI, Dirigente AS Lucchese Libertas Srl; - Spartaco LANDINI, Dirigente AS Lucchese Libertas Srl; - Mauro TRAINI, già tesserato AC Ancona SpA; - Valentino ANGELONI, già tesserato US Pergocrema 1932 Srl; - Alberto OMODEO, Socio Maggioritario Valenzana Calcio Srl; - Domenico CRISCI, Presidente FC Pro Vasto Srl; - Romano MALAVOLTA, Presidente Teramo Calcio SpA; - Francesco Saverio MAGLIONE, già Procuratore Speciale SSC Giugliano Srl; - Piero CAMILLI, già Socio e legale rappresentante US Grosseto FC Srl, attualmente dirigente US Grosseto FC Srl ; - Angelo BELMONTE, Dirigente Nocerina 1910; c) i seguenti Direttori Sportivi: Pasquale DI RENZO; Fabrizio LARINI; Alessandro ALTOBELLI; Marco MINARDI; Riccardo DI BARI; Carlo JACOMUZZI; tutti (cioè le persone indicate alle precedenti lett. a, b e c) per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 8, comma 2 CGS perché il giorno 20 giugno 2006, data prevista per la risoluzione delle compartecipazioni, partecipavano a trattative di calciomercato in luogo diverso da quello ufficiale stabilito dalle disposizioni federali; d) le seguenti Società: US CREMONESE SpA; AC CESENA SpA; BRESCIA CALCIO SpA; CALCIO CATANIA SpA; AC CHIEVO VERONA Srl; UC ALBINOLEFFE Srl; REGGINA CALCIO SpA; EMPOLI FOOTBALL CLUB SpA; US LECCE SpA; AC LUMEZZANE SpA; VALENZANA CALCIO Srl; FC PRO VASTO Srl; US GROSSETO FC Srl; HELLAS VERONA FC SpA; ciascuna per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 CGS, in relazione alle suindicate condotte dei rispettivi dirigenti e/o tesserati; TORINO FC SpA; PIACENZA FOOTBALL CLUB SpA; VICENZA CALCIO SpA; AC MANTOVA Srl; ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA; PESCARA CALCIO SpA; JUVENTUS FC SpA; SS LAZIO SpA; TERNANA CALCIO SpA; FC CATANZARO SpA; PROPATRIA GALLARATESE GB Srl; AC MONZA BRIANZA 1912 SpA; SALERNITANA CALCIO 1919 SpA; CALCIO PADOVA SpA; AS LUCCHESE LIBERTAS Srl; AC ANCONA SpA; US PERGOCREMA 1932 Srl; SSC GIUGLIANO Srl; AG NOCERINA 1910 Srl; AC SIENA SpA; HELLAS VERONA FC SpA; ciascuna per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS, in relazione alle suindicate condotte dei rispettivi dirigenti e/o tesserati. Il deferimento trae origine dall’avere i soggetti tratti nel presente procedimento violato la disposizione con la quale l’ADISE, su delega della Federazione, aveva fissato quale unica sede del calciomercato, per la stagione sportiva 2006/2007, l’Atahotel Quark di Milano. Effettivamente, in data 26.6.2006, l’Ufficio Indagini, su denuncia della predetta associazione, ha accertato che la scarsa affluenza presso la sede deputata ufficialmente alle trattative era da ricollegarsi alla presenza massiccia degli operatori presso l’Hotel Hilton. Alla riunione del 14.11.2008, preliminarmente, atteso il mancato perfezionamento della notifica nei confronti dei sig.ri Carmine Gentile, Mauro Traini e Pasquale Di Renzo, la CD Nazionale ha disposto lo stralcio della posizione dei tre soggetti deferiti e la restituzione degli atti alla Procura federale per gli accertamenti di competenza. Prima dell’inizio del dibattimento, alcuni dei deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS, trattata dettagliatamente nel seguente paragrafo, sulla cui congruità questa Commissione si è pronunciata preliminarmente. PATTEGGIAMENTO Esaminate le istanze di applicazione di sanzione presentate da: 1. Soc. Juventus, pena base commutata ai sensi dell’art. 24 CGS ammenda € 15.000,00 ridotta ai sensi dell’art. 23 ad € 10.000,00; 2. Soc. Torino, pena base ammenda € 15.000,00 ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 10.000,00; 3. Soc. Siena, pena base ammenda € 20.000,00, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS ad € 15.000,00 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 ad € 10.000,00; 4. Soc. Vicenza, pena base ammenda € 15.000,00, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS ad € 10.000,00 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 ad € 7.500,00; 5. Soc. Ternana, pena base ammenda € 15.000,00 ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS ad € 10.000,00 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 ad € 7.500,00; 6. Soc. Cesena, pena base ammenda € 15.000,00 ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS ad € 10.000,00 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 ad € 7.500,00; 7. Soc. Piacenza, pena base ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS ammenda € 10.000,00 ridotta ai sensi dell’art. 23 ad € 7.500,00; 8. Soc. Pro Patria Gallaratese, pena base ammenda € 8.500,00 ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 5.000,00; 9. sig. Alessio Secco, pena base commutata ai sensi dell’art. 24 CGS ammenda € 15.000,00, ridotta ai sensi dell’art. 23 ad € 10.000,00; 10. sig. Paolo Armenia, pena base commutata ai sensi dell’art. 24 CGS ammenda € 10.000,00, ridotta ai sensi dell’art. 23 ad € 7.500,00; 11. Sig. Gabriele Valentini, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 20 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; 12. sig. Massimo Ienca, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS a gg. 20; 13. sig. Andrea Iaconi, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 20 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; 14. sig. Pasquale Sensibile, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 20 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; 15. sig. Spartaco Landini, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 20 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; 16. sig. Giorgio Perinetti, pena base gg. 45 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 a gg. 30 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 20; 17. sig. Guglielmo Acri, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 20 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; 18. sig. Renzo Castagnini, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 21 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; 19. sig. Sergio Vignoni, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 20 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; 20. sig. Aldo Cantarutti, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 20 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; 21. sig. Riccardo Guffanti, pena base gg. 30 di inibizione, ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS a gg. 20 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a gg 15; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; tutto ciò premesso la Commissione ha applicato le sanzioni indicate in dispositivo. QUESTIONI PREGIUDIZIALI I deferiti che, invece, hanno ritenuto di non avvalersi del rito speciale hanno sollevato una serie di eccezioni pregiudiziali aventi ad oggetto il difetto di giurisdizione dell’Organo giudicante (il solo G. Nani) per essere il deferito non più tesserato in Italia e la improcedibilità del deferimento per non avere l’Ufficio Indagini richiesto ed ottenuto la proroga di cui all’art. 27, co. 8, CGS previgente, conclusesi in stagione sportiva successiva a quella di apertura dell’inchiesta. La CDN, dopo ampia ed approfondita discussione, ha rigettato le eccezioni con ordinanza che deve intendersi integralmente ritrascritta ed ha disposto procedersi oltre. In relazione alla prima, in particolare, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione in quanto la circostanza del mancato tesseramento del Nani è irrilevante, poiché i fatti allo stesso ascritti sono stati commessi durante il suo tesseramento, il che cristallizza il potere giurisdizionale degli organi di giustizia sportiva determinandone la perpetuazione. In relazione alla seconda, invece, ha ritenuto non necessaria la richiesta di proroga tenuto conto che l’Ufficio Indagini, trasmettendo gli atti alla Procura federale in data 27.6.2008, ha ritenuto conclusa l’indagine per la quale, solo successivamente alla scadenza, ha ricevuto richiesta di supplemento della stessa. Tale incombente se da un lato sposta la procedura dall’art. 27 all’art. 28 dall’altro, e proprio per tale motivo, esclude la necessità di ricorrere alla proroga sia perché l’Ufficio Indagini ha assolto tempestivamente all’onere impostogli dall’art. 27, co. 6, CGS previgente, così esaurendo la fase, sia perché detto onere, né proceduralmente né, logicamente, può essere subordinato ad un evento potenziale, futuro ed incerto dipendente da terzi. L’eventuale richiesta di proroga ed il susseguente provvedimento di concessione, infatti, sarebbero stati carenti del presupposto di un indagine non conclusa. DIBATTIMENTO Aperta la fase dibattimentale, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto infliggersi la sanzione della inibizione per giorni 45 ai Sigg.ri Gualco, Pastorello, Nani, Lo Monaco, Sartori, Turotti, Foti, Vitale, Pozzi, Omodeo, Crisci, Malavolta, Camilli in quanto legali rappresentanti e per giorni 30 ai Sigg.ri Magalini, Ricci, Messina, Ceravolo, Osti, Angelozzi, Iacopino, Passirani, Favero, Simoni, Angeloni, Maglione, Larini, Altobelli, Minardi, Di Bari, Jacomuzzi in quanto dirigenti, e l’ammenda di € 20.000,00 alle Società appartenenti alla Serie A, di € 15.000,00 a quelle appartenenti alla serie B, e di € 12.500,00 a quelle appartenenti alla serie C. I deferiti hanno insistito per il proscioglimento. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati. È pacifico che il fatto asseritamente illecito sia stato commesso nella stagione sportiva 2005/2006 e, pertanto, il termine necessario a prescriversi, per quanto riguarda le sole Società, in assenza di atti interruttivi, sarebbe coinciso con il 30.6.2008, termine della seconda stagione sportiva successiva a quella di commissione del fatto. La Procura federale ritiene che, nel caso di specie, detto termine sia slittato al 30.6.2009 (ovvero il limite massimo previsto dall’art. 18 CGS previgente) per la presenza di atti interruttivi quali “non possono non essere considerati” quelli di trasmissione interna degli atti tra l’Organo investigativo e quello inquirente nonché l’atto di deferimento stesso. Tali deduzioni non sono condivisibili in quanto l’art. 18 CGS previgente individua, quale unico atto interruttivo, l’apertura di una inchiesta avente data certa e non altri atti ai quali tale natura non può essere estesa, in via analogica. Tale interpretazione estensiva, sebbene l’Ordinamento sportivo goda di autonomia ed il procedimento sia prettamente disciplinare, sarebbe comunque più sfavorevole all’incolpato rispetto all’attuale normativa. La tipizzazione degli atti interruttivi risponde ad esigenze di garanzia a che gli atti e le procedure non siano soggette ad una indeterminatezza che minerebbe il diritto di difesa. Per tali motivi l’eccezione di prescrizione sollevata dalle Società (assorbente delle altre questioni) è fondata e, pertanto, il fatto va dichiarato estinto, in relazione alla loro sola posizione. Discorso a parte merita il FC Catanzaro Spa. La Società deferita ha sollevato, fondatamente, eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto costituita solo in data 17.7.2006 ed affiliata alla FIGC il successivo 16.8.2006, quindi all’epoca dei fatti non esisteva. Nel corso del procedimento è emerso, invece, che il Sig. Belmonte, non rivestiva la qualità di Dirigente della Nocerina Calcio. Dagli atti non risulta che il deferito fosse all’epoca tesserato. Pertanto, nei confronti degli stessi dovrà essere dichiarato il non luogo a provvedere. Il deferimento va invece accolto nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti. Il combinato disposto degli artt. 1 e 8 CGS previgente, il cui rapporto di specialità determina l’applicazione del secondo, sanziona l’inosservanza di regole specificamente poste in materia di trasferimenti. L’Ufficio Indagini ha esattamente individuato la presenza dei deferiti in luogo diverso da quello ufficialmente deputato allo svolgimento delle trattative di calciomercato. Orbene, a prescindere dal necessario, legittimo e soprattutto giustificato controllo che le operazioni si svolgessero in un clima di regolarità, senza interferenze da parte di soggetti non legittimati, è indubbio che la inosservanza della disposizione federale di che trattasi, il cui tenore è inequivoco e non soggetto ad interpretazioni di alcun tipo, integra l’illecito contestato ancorché lo stesso possa rivestire solo carattere formale. Non sussistono dubbi sulla natura e finalità della concentrazione massiccia dei deferiti in uno specifico luogo, proprio nelle date stabilite per l’effettuazione del calcio mercato. Per quanto riguarda la posizione del Sig. Osti, adiuvato, indirettamente, dalle difese delle Società Atalanta, alla quale attualmente appartiene, e Lazio, della quale all’epoca dei fatti era Direttore Sportivo, questa Commissione ritiene non fondata la tesi con la quale lo stesso prospetta la sua presenza in loco per motivi personali ovvero per discutere il proprio passaggio dall’una all’altra Società. Deduce la Società Lazio, ché, poiché in quel giorno era presente a Milano il Presidente Lotito per la risoluzione delle compartecipazioni con l’Udinese (entrambi assenti all’Atahotel Quark) di alcuni giocatori, la presenza del Direttore Sportivo non era finalizzata ad alcuna trattativa di calciomercato. Tale circostanza, di per sé, non esclude la finalità specifica della presenza del Sig. Osti al calciomercato, in quanto eventuali trattative “personali” non avevano motivo di svolgersi in luoghi e tempi coincidenti con quelli oggetto del presente procedimento. Pertanto la presenza all’Hotel Hilton del sig. Osti non può che essere ricollegata alle trattative che in quella sede venivano effettuate in violazione delle disposizioni federali, così come accertato dall’Ufficio Indagini. P.Q.M. • dispone lo stralcio della posizione dei sig.ri Carmine Gentile, Mauro Traini e Pasquale Di Renzo e la restituzione degli atti alla Procura federale per gli accertamenti di competenza. • Dichiara il non luogo a provvedere nei confronti del FC Catanzaro Spa e del Sig. Angelo Belmonte. • Proscioglie le Società US Cremonese SpA, Brescia Calcio SpA, Calcio Catania SpA, AC Chievo Verona Srl, UC Albinoleffe Srl, Reggina Calcio SpA, Empoli Football Club SpA, US Lecce SpA, AC Lumezzane SpA, Valenzana Calcio Srl, FC Pro Vasto Srl, US Grosseto FC Srl, Hellas Verona FC SpA, AC Mantova Srl, Atalanta Bergamasca Calcio SpA, Pescara Calcio SpA, SS Lazio SpA, AC Monza Brianza 1912 SpA, Salernitana Calcio 1919 SpA, Calcio Padova SpA, AS Lucchese Libertas Srl, AC Ancona SpA, US Pergocrema 1932 Srl, SSC Giugliano Srl, AG Nocerina 1910 Srl perché il fatto si è estinto per prescrizione. • Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Soc. Juventus FC SpA ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00); Soc. Torino FC SpA ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00); Soc. AC Siena SpA ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00); Soc. Vicenza Calcio SpA ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00); Soc. Ternana Calcio SpA ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00); Soc. AC Cesena SpA ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00); Soc. FC Piacenza SpA ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00); Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl ammenda € 5.000,00 (cinquemila/00); sig. Alessio Secco ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00); sig. Paolo Armenia ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00); sig. Gabriele Valentini inibizione gg 15; sig. Massimo Ienca inibizione gg. 20; sig. Andrea Iaconi inibizione gg 15; sig. Pasquale Sensibile inibizione gg 15; sig. Spartaco Landini inibizione gg 15; sig. Giorgio Perinetti inibizione gg 20; sig. Guglielmo Acri inibizione gg 15; sig. Renzo Castagnini inibizione gg 15; sig. Sergio Vignoni inibizione gg 15; sig. Aldo Cantarutti inibizione gg 15; sig. Riccardo Guffanti inibizione gg 15. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. • Infligge la sanzione della inibizione per giorni 45 ai Sigg.ri Luigi Gualco, Giambattista Pastorello, Gianluca Nani, Piero Lo Monaco, Giovanni Sartori, Sandro Turotti, Pasquale Foti, Giuseppe Vitale, Giambortolo Pozzi, Alberto Omodeo, Domenico Crisci, Romano Malavolta, Piero Camilli e per giorni 30 ai Sigg.ri Giuseppe Magalini, Nelso Ricci, Gabriele Messina, Francesco Ceravolo, Carlo Osti, Guido Angelozzi, Francesco Guerino Iacopino, Luciano Passirani, Renato Favero, Luigi Simoni, Valentino Angeloni, Francesco Saverio Maglione, Fabrizio Larini, Alessandro Altobelli, Marco Minardi, Riccardo Di Bari e Carlo Jacomuzzi.
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