F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 28.11.2008 (67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO PALETTA (Presidente della Soc. Fortitudo Cosenza Srl) E DELLA SOCIETA’ FORTITUDO COSENZA Srl (nota n. 1793/801pf07-08/AM/ma del

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 28.11.2008 (67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO PALETTA (Presidente della Soc. Fortitudo Cosenza Srl) E DELLA SOCIETA’ FORTITUDO COSENZA Srl (nota n. 1793/801pf07-08/AM/ma del 17.10.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 17.10.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il sig. Damiano Paletta, Presidente della Soc. Fortitudo Cosenza, per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 2, dello Statuto CONI, nonché degli artt. 1, c. 1, e 11, c. 1, CGS, nonché la Soc. Fortitudo Cosenza per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Damiano Paletta: giorni 15 di inibizione; - per la Soc. Fortitudo Cosenza: € 3.000,00 di ammenda. È comparso altresì il Presidente della società Fortitudo Cosenza, il quale, ritenendo di aver correttamente operato, ha chiesto di essere assolto dagli addebiti ascrittigli. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltata le parti, rileva quanto segue. Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini (articoli e comunicati agenzie di stampa, dichiarazioni rese alla Procura federale, lettere dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, lettere del sig. Paletta e del sig. Carchidi) si evince che, durante lo svolgimento della gara del campionato Interregionale Cosenza–Rosarnese del 13.1.2008, lo speaker dell’incontro - soggetto non tesserato né dipendente della società Fortitudo Cosenza - annunciava, attraverso l’impianto acustico dello stadio, una manifestazione di carattere politico del 2 febbraio successivo. Tale comportamento è in contrasto con quanto previsto dall’art. 4, c. 2 dello Statuto Coni – che salvaguarda l’autonomia sportiva da ingerenze di natura politica - nonché dagli artt. 1, c. 1, e 11, c. 1, CGS, secondo i quali i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; e comunque, costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile, ogni condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto, ovvero configuri propaganda ideologica o inneggiante a comportamenti discriminatori. In particolare, il comportamento superficiale tenuto dallo speaker - il quale ha annunciato la manifestazione di sua iniziativa raccogliendo l’invito di un gruppo di tifosi - è ascrivibile alla personale iniziativa del medesimo. Ne deriva che la Società e il suo Presidente devono essere sanzionati, quantomeno per una “culpa in vigilando”, non avendo esercitato, nel caso in esame, la sempre necessaria dovuta prevista sorveglianza. Ai fini della determinazione delle sanzioni, va considerato che il Presidente si è attivato tempestivamente per richiedere allo speaker, anche per iscritto, con lettera del 14 gennaio, spiegazioni dell’avvenuto, stigmatizzandone il comportamento, 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 7 (sette) giorni a Damiano Paletta e quella dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. Fortitudo Cosenza Srl.
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