F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 28.11.2008 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ZAVAGNA (responsabile Settore Giovanile Soc. FC Parma), ANDREA INNOCENTI (Responsabile osservatori Soc. Empoli FC 1920), LUIGI PELO’ (Consigliere della Soc. US Caorso e del CR Emilia FIGC), ENRICO BUONO (Presidente della Soc. SS Futura Isola Ischia), ANGELO PERIELLO (Osservatore della Soc. FC Messina Peloro), CLAUDIO LUCCHINI (Responsabile del Settore Giovanile della Soc. FC Messina Peloro) ANGELO COLELLA (Responsabile Settore Giovanile della Soc. AC Pistoiese), FILIPPO GIRARDI (Segretario generale della Soc. AC Prato) GIOVANNI AGUZZETTI (Presidente della Soc. AS Fonte Laurentina) E DELLE SOCIETA’ FC PARMA, EMPOLI FC 1920, US CAORSO, SS FUTURA ISOLA ISCHIA, FC MESSINA PELORO, AC PISTOIESE, AC PRATO, AS FONTE LAURENTINA E ACD APRILIA (nota n. 3063/611pf06-07/SP/en del 25.2.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 28.11.2008 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ZAVAGNA (responsabile Settore Giovanile Soc. FC Parma), ANDREA INNOCENTI (Responsabile osservatori Soc. Empoli FC 1920), LUIGI PELO’ (Consigliere della Soc. US Caorso e del CR Emilia FIGC), ENRICO BUONO (Presidente della Soc. SS Futura Isola Ischia), ANGELO PERIELLO (Osservatore della Soc. FC Messina Peloro), CLAUDIO LUCCHINI (Responsabile del Settore Giovanile della Soc. FC Messina Peloro) ANGELO COLELLA (Responsabile Settore Giovanile della Soc. AC Pistoiese), FILIPPO GIRARDI (Segretario generale della Soc. AC Prato) GIOVANNI AGUZZETTI (Presidente della Soc. AS Fonte Laurentina) E DELLE SOCIETA’ FC PARMA, EMPOLI FC 1920, US CAORSO, SS FUTURA ISOLA ISCHIA, FC MESSINA PELORO, AC PISTOIESE, AC PRATO, AS FONTE LAURENTINA E ACD APRILIA (nota n. 3063/611pf06-07/SP/en del 25.2.2008) Letti gli atti; visto il deferimento disposto dal Procuratore federale in data 25 febbraio 2008 nei confronti di: - Gabriele Zamagna, Responsabile Settore Giovanile FC Parma; - Andrea Innocenti, Responsabile Osservatori Empoli FC 1920; - Luigi Pelò, Consigliere della società US Caorso e del Comitato Regione Emilia FIGC; - Enrico Buono, Presidente della SS Futura Isola Ischia; - Angelo Perriello, Osservatore FC Messina Peloro; - Claudio Lucchini, Responsabile del Settore Giovanile FC Messina Peloro; - Angelo Colella, Responsabile Settore Giovanile AC Pistoiese; - Filippo Girardi, Segretario Generale AC Prato,- Giovanni Aguzzetti, Presidente della AS Fonte Laurentina - società FC Parma - società Empoli FC 1920; - società US Caorso; - società SS Futura Isola Ischia; - società FC Messina Peloro; - società AC Pistoiese; - società AC Prato; - società AS Fonte Laurentina; - società ACD Aprilia; per rispondere: il sig. Gabriele Zavagna, Responsabile Settore Giovanile FC Parma; il sig. Andrea Innocenti, Responsabile Osservatori Empoli FC 1920; il sig. Luigi Pelò, Consigliere della società US Caorso; il sig. Enrico Buono, Presidente della SS Futura Isola Ischia; il sig. Claudio Lucchini, Responsabile del Settore Giovanile FC Messina Peloro; il sig. Angelo Perriello, Osservatore FC Messina Peloro; il sig. Angelo Colella, Responsabile Settore Giovanile AC Pistoiese; il sig. Filippo Girardi, Segretario Generale AC Prato, con l'aggravante di aver rilasciato al collaboratore dell'Ufficio Indagini dichiarazioni menzognere; il sig. Giovanni Aguzzetti, Presidente della AS Fonte Laurentina; della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), anche con riferimento all'art. 8, del CGS (norme che regolano i tesseramenti ed i trasferimenti di giovani calciatori), oggi trasfuso nell'art. 10 dei CGS, nonché con riferimento al Comunicato Ufficiale SGS n. 1, Stagione Sportiva 2006/2007, punto 6 - Raduni per giovani calciatori – che prevede che gli stessi debbano essere autorizzati dal Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico competente per giurisdizione territoriale, che abbiano carattere eminentemente educativo e formativo e non consentono di dar luogo a selezioni precoci, all'art. 100 N.O.I.F. ed all'art. 30, comma 1, Regolamento LND, per aver posto in essere i fatti descritti nella parte motiva; la società FC PARMA; la società US CAORSO; la società FC MESSINA PELORO; la società AC PISTOIESE; la società AC PRATO; la società ACD APRILIA; per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 , comma 4, del CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, commi 2 e 3, del CGS per i comportamenti sopra descritti e tenuti dai propri tesserati; la società SS Futura Isola Ischia; la società Associazione Sportiva Fonte Laurentina; per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS, oggi trasfuso nell'art.4, comma 1, del CGS per i comportamenti sopra descritti e tenuti dai propri Presidenti; lette le memorie depositate in giudizio dal sig. Luigi Pelù, dal sig. Giorgio Cantarelli, dal sig. Filippo Giraldi e dall’AC Prato, dal sig. Filippo Colella e dalla AC Pistoiese, dal FC Messina Peloro Srl, dalla ACD Aprilia, dal sig. Gabriele Zamagna e dal Parma Football Club spa, dalla ASD Fonte Laurentina; premesso che il sig. Angelo Colella e la società A.C. Pistoiese hanno richiesto in via preliminare l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art.23 CGS e che il rappresentante della Procura Federale avv. Leonardo Cotugno ha prestato il consenso a detta richiesta sottoponendo la raggiunta intesa all’esame di questa Commissione che emette al riguardo la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Angelo Colella e la Società Pistoiese hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base per il Colella: mesi 6 di inibizione, diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi 4 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due di inibizione; per la Società Pistoiese: pena base ammenda di € 5.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS nella misura dell’ammenda di € 3.330,00, ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS nell’ammenda di € 2.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per 2 (due) mesi ad Angelo Colella e quella dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società AC Pistoiese. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”; ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Leonardo Cotugno che ha chiesto in via preliminare lo stralcio delle posizioni dei sigg. Claudio Lucchini e Angelo Perriello e della società FC Messina Peloro non avendo certezza dell’avvenuta notificazione dell’atto di deferimento nei confronti del Lucchini e del Perriello e il proscioglimento dell’ACD Aprilia, deferita per responsabilità oggettiva per i comportamenti tenuti dall’allenatore della società sig. Luciano Stecca, assolto da ogni incolpazione dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC; ascoltato ancora il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto con riferimento al deferimento disposto nei confronti del sig. Gabriele Zamagna, del sig. Andrea Innocenti, del sig. Luigi Pelò, del sig. Filippo Giraldi, del sig. Enrico Buono, del sig. Giovanni Aguzzetti e delle società FC Parma Spa, Empoli FC, US Caorso, AC Prato Spa, SS Futura Isola d’Ischia, ASD Fonte Laurentina l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nibizione per mesi sei per i sigg. Zamagna, Innocenti, Pelò, Giraldi, Buono, Aguzzetti; ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) per il FC Parma Spa e l’Empoli FC; ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la AC Prato Spa; ammenda di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per l’US Caorso, la SS Futura Isola d’Ischia,la ASD Fonte Laurentina; ascoltati i deferiti Luigi Pelò, Giovanni Aguzzetti, in proprio e nella qualità di Presidente della ASD Fonte Laurentina, il sig. Veltri, in rappresentanza della ACD Aprilia, il difensore del sig. Zamagna e del FC Parma Spa; accertato che risulta confermato che attraverso i siti www.calciofaidate.it e www.cpacalcio.it si svolgeva una corposa attività consistente nella organizzazione di raduni, provini, amichevoli con società di puro settore giovanile dislocate su tutto il settore nazionale, per consentire ad osservatori di società professionistiche di visionare giovani interessanti e favorire lo scambio degli stessi con altre società, il tutto senza alcuna autorizzazione delle competenti strutture ed in violazione della vigente normativa federale; rilevato che, proprio in relazione a tali illecite attività, vanno prese in esame singolarmente le singole posizioni dei soggetti deferiti; Sig. Gabriele Zamagna e FC Parma Spa Il sig. Zamagna è stato deferito in quanto non avrebbe fornito alcun chiarimento dinanzi al rappresentante dell’Ufficio Indagini circa i propri rapporti con l’ente “Calciofaidate” per l’organizzazione di una gara amichevole fissata per il 1 maggio 2007 e poi non tenutasi. Il fatto che il sig. Zamagna non abbia fornito elementi utili alla propria incolpazione non può essere interpretato come attività illecita, nè può essere ascritta allo stesso l’imputazione di mancata collaborazione integrata dalla Procura Federale solo in sede di discussione orale. Alla luce di tutto ciò il sig. Zamagna va assolto e conseguentemente non può concretizzarsi l’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del FC Parma; ig. Andrea Innocenti e Empoli FC nel corso della istruttoria il sig. Andrea Innocenti ha in effetti ammesso di aver organizzato in data 25 aprile 2006 in Empoli una gara in tre tempi contro una selezione di “Calciofaidate” senza aver chiesto alcuna autorizzazione e di essere in fase di organizzazione con la CPA Calcio, anch’essa non autorizzata. Il sig. Andrea Innocenti e l’Empoli F.C. non sono comparsi dinanzi a questa Commissione e non hanno depositato alcuno scritto difensivo. Risultati pertanto confermati i fatti contestati, all’Innocenti va irrogata la sanzione della inibizione per mesi tre ed all’Empoli FC la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 per responsabilità oggettiva. Sig. Luigi Pelò e US Corso Per il triangolare disputatosi in data 6 gennaio 2007 a Caorso fra le selezioni “Calciofaidate” si contesta l’illegittima organizzazione non essendo stata richiesta alcuna preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Quale responsabili di tale organizzazione sono stati deferiti il sig. Luigi Pelò, consigliere della US Caorso e consigliere del Comitato Regione Emilia della FIGC e la US Caorso. Alla US Caorso in via diretta non può essere addebitato alcun comportamento illecito considerato che il deferimento è stato effettuato nei confronti della Società a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti tenuti dal sig. Pelò. Ove si fossero voluti contestare comportamenti imputabili alla Società avrebbe dovuto deferirsi il Presidente e la Società a titolo di responsabilità diretta. Quanto al Pelò non possono imputarsi comportamenti illeciti in relazione alla Società quanto invece può segnalarsi una scarsa vigilanza nelle funzioni di consigliere del Comitato Regionale. Ciò premesso può irrogarsi la sanzione della ammonizione nei confronti del sig. Pelò mentre va assolta da ogni imputazione la US Caorso. Sig. Filippo Girardi e AC Prato Spa Da un attento esame degli atti risulta confermato che in sede di audizione dinanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini il sig. Girardi, segretario generale della AC Prato, ha rilasciato dichiarazioni non veritiere riferendo di non conoscere il sito internet CPA Calcio nonché di non aver stipulato accordi tecnici con la CPA Calcio, né di aver mai fatto disputare gare amichevoli e provini della Società AC Prato con selezioni della CPA calcio, non riconoscendo la propria squadra “giovanissimi” nelle foto a lui mostrate e nonostante l’intensa attività collaborativa fra le parti rilevabile nel sito internet della CPA Calcio. Il sig. Girardi e la AC Prato non sono comparsi dinanzi a questa Commissione e non hanno depositato alcuno scritto difensivo. Ciò premesso può irrogarsi la sanzione della inibizione per mesi sei al sig. Filippo Girardi e la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 alla AC Prato. Sig. Enrico Buono e SS Futura Isola d’Ischia Per ammissione del sig. Buono, Presidente della SS Futura Isola d’Ischia è stata posta in essere una collaborazione con “Calciofaidate” senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Tale accordo di collaborazione non risulta però, in realtà, aver mai avuto concreta attuazione. Alla luce di tale situazione i soggetti vanno riconosciuti responsabili della illecita attività posta in essere, ma la sanzione va mitigata in considerazione della mancata attuazione di concreta attività organizzativa. Conseguentemente vanno irrogate la sanzione della inibizione per mesi uno al sig. Enrico Buono e l’ammenda di euro 500,00 alla SS Futura Isola d’Ischia. Sig. Giovanni Aguzzetti e ASD Fonte Laurentina Per ammissione del sig. Aguzzetti, Presidente della ASD Fonte Laurentina è stata posta in essere una collaborazione con CPA Calcio senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Tale accordo di collaborazione non risulta però, in realtà, aver mai avuto concreta attuazione. Alla luce di tale situazione i soggetti vanno riconosciuti responsabili della illecita attività posta in essere ma la sanzione va mitigata in considerazione della mancata attuazione di concreta attività organizzativa. Conseguentemente vanno irrogate la sanzione della inibizione per mesi uno al sig. Giovanni Aguzzetti e l’ammenda di euro 500,00 alla ASD Fonte Laurentina. ACD Aprilia Alla luce delle precisazioni fornite in via preliminare dal rappresentante della Procura federale non può che essere prosciolta la ACD Aprilia. Sig. Claudio Lucchini, sig. Angelo Perriello e FC Messina Peloro In considerazione delle precisazioni effettuate e delle richieste formulate dal rappresentante della Procura federale questa Commissione rileva che, allo stato, i sigg. Lucchini e Perriello non risultano essere mai stati deferiti e pertanto dichiara il non luogo a procedere. Conseguentemente va deciso analogamente per il FC Messina Peloro. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento: proscioglie da ogni incolpazione la ACD Aprilia, il sig. Gabriele Zamagna , la FC Parma Spa, la US Caorso; dichiara il non luogo a procedere nei confronti del sig. Claudio Lucchini, del sig. Angelo Perriello e del FC Messina Peloro; irroga le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Filippo Girardi; inibizione per mesi 1 (uno) al sig. Enrico Buono; inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Andrea Innocenti; inibizione per mesi 1 (uno) al sig. Giovanni Aguzzetti; ammonizione al sig. Luigi Pelò; ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società AC Prato; ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Società SS Futura Isola Ischia;ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Empoli FC; ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Società AS Fonte Laurentina.
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