F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 04.12.2008 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO FALZARANO (tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. AS Roma SpA), ALDO BARTOLOMEI (all’epoca dei fatti, responsabile della segreteria del settore giovanile della Soc. AS Roma SpA), BRUNO CONTI (all’epoca dei fatti, responsabile del settore giovanile della Soc. AS Roma SpA) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA SpA (nota n. 1742/278pf/07-08/SP/blp del 15.10.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 04.12.2008
(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO FALZARANO (tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. AS Roma SpA), ALDO BARTOLOMEI (all’epoca dei fatti, responsabile della segreteria del settore giovanile della Soc. AS Roma SpA), BRUNO CONTI (all’epoca dei fatti, responsabile del settore giovanile della Soc. AS Roma SpA) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA SpA (nota n. 1742/278pf/07-08/SP/blp del 15.10.2008)
Visto il deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: per il sig. Aldo Bartolomei mesi due di inibizione; per il sig. Bruno Conti giorni quindici di squalifica e per la Società AS Roma SpA l’ammenda di € 10.000,00.
OSSERVA
1. Il Deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione:
• il Sig. Gennaro Falzarano, tesserato, all’epoca dei fatti in contestazione, quale calciatore under 16, con l’AS Roma SpA;
• il Sig. Aldo Bartolomei, responsabile, all’epoca dei fatti in contestazione, della segreteria giovanile dell’AS Roma SpA;
• il sig. Bruno Conti, responsabile, all’epoca dei fatti in contestazione, del settore giovanile dell’AS Roma SpA;
• l’AS Roma SpA (d’ora in avanti anche detta la “Roma” ovvero la “Società”); per rispondere, rispettivamente:
• il sig. Falzarano, della violazione dell’art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del CGS, per avere, con riferimento alla stagione 2004/2005, formalmente e non sostanzialmente trasferito la propria residenza a Minturno, nella regione Lazio, al fine di aggirare la norma di riferimento ed ottenere il tesseramento con la Roma e, con riferimento alla stagione 2005/2006, per aver formalmente trasferito la propria residenza nel suo luogo effettivo, e cioè nel comune di Airola, in provincia di Benevento, nella regione Campania, omettendo di darne notizia alla Società al fine mantenere il tesseramento con la stessa; • i sig.ri Bartolomei e Conti della violazione dell’art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del CGS, per non avere accertato l”anomalia” del certificato di residenza esibito dal calciatore con riferimento alla stagione sportiva 2004/05 e per non avere, con riferimento alla successiva stagione sportiva, posto in essere i necessari accertamenti finalizzati a verificare l’effettivo luogo di residenza del calciatore; • l’AS Roma SpA della violazione ex art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta ai propri dirigenti ed al proprio tesserato all’epoca dei fatti. 2. Patteggiamento sig. Gennaro Falzarano Il sig. Gennario Falzarano ha richiesto in via preliminare l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS e il rappresentante della Procura Federale ha prestato il consenso a detta richiesta sottoponendo la raggiunta intesa all’esame di questa Commissione che emette al riguardo la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Gennaro Falzarano ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base giorni 30 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per giorni 20 (venti) al calciatore Gennaro Falzarano. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”;
3. La difesa dei deferiti I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memorie. In particolare: • il sig. Falzarano chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. A sostegno della propria richiesta, il calciatore ha evidenziato la propria estraneità, in quanto minore di età, ai fatti in contestazione, addebitabili esclusivamente alla volontà dei propri genitori, nonché la fattiva collaborazione dallo stesso dimostrata agli organi di giustizia nella ricostruzione dello svolgimento dei fatti di cui si discute; • i sig.ri Bartolomei e Conti chiedendo “la reiezione di ogni addebito mosso nei loro confronti dalla Procura Federale, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque rappresentativo di responsabilità a loro non imputabili.”. Nello specifico, i deferiti contestano che la loro condotta sia stata contraria alle norme di riferimento e, anzi, evidenziano la legittimità del comportamento da loro posto in essere, in quanto avrebbero, come richiesto, verificato la regolarità del certificato di residenza per quanto attiene la stagione sportiva 2004/2005 e, stante la mancata comunicazione dell’intervenuto trasferimento della stessa da parte del calciatore per la successiva stagione sportiva, utilizzato la documentazione già in possesso della Società, così come richiesto dal CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico; • la Roma “la reiezione di ogni addebito mosso nei loro confronti dalla Procura Federale, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque rappresentativo di responsabilità ad essa azienda non imputabile.”. 4. Motivazione 4.1. Il deferimento è parzialmente fondato e va, quindi, accolto solo in parte. Preso atto del patteggiamento tra il Falzarano e la Procura Federale intervenuto prima dell’apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento, che sta a significare il riconoscimento della violazione delle norme richiamate da parte del calciatore, va rilevato che le circostanze addebitate al deferito risultano comunque provate dalla documentazione in atti. Passando ora ad esaminare il comportamento tenuto dai deferiti Conti e Bartolomei, si ritiene che la loro condotta vada esente da censura, poiché in linea con quanto richiesto dalle disposizioni federali, dovendosi limitare alla verifica della documentazione prodotta dal calciatore ed avendo adempiuto il compito, attraverso la richiesta verbale ai genitori (come confermato dal Bartolomei nella riunione odierna) dell’accertamento dell’eventuale intervenuto cambio di residenza per la stagione sportiva 2005/2006, mancato cambio di residenza confermato implicitamente dai genitori del Falzarano con la sottoscrizione del tesseramento per quest’ultima stagione sportiva. La Società è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, esclusivamente per il comportamento addebitabile al Falzarano, in quanto proprio tesserato all’epoca dei fatti. 4.2. In merito alle sanzioni, si ritiene congruo infliggere alla Soc. Roma la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto nei confronti dell’AS Roma SpA e per l’effetto infligge alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Respinge il deferimento proposto nei confronti dei Sigg.ri Aldo Bartolomei e Bruno Conti.
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