F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 04.12.2008 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCO BOSSA (tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. FC Messina Peloro e attualmente tesserato per la Soc. Udinese Calcio SpA) (nota n. 1811/333pf/07-08/SP/blp del 20.10.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 04.12.2008 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCO BOSSA (tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. FC Messina Peloro e attualmente tesserato per la Soc. Udinese Calcio SpA) (nota n. 1811/333pf/07-08/SP/blp del 20.10.2008) Il procedimento Con provvedimento del 20 ottobre 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Bossa, calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Messina ed attualmente per la Società Udinese, per rispondere alla violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 33, comma 2, delle NOIF, per essersi sottratto al vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie” della società Messina, per come descritto nella parte motiva del deferimento. Il deferito con memoria datata 26 novembre 2008, eccepiva in via pregiudiziale l’improcedibilità del deferimento, in quanto la Procura federale, in violazione dell’art. 32, comma 11, CGS, avendo conoscenza dal 27 aprile 2007, a seguito dell’esposto denuncia della Società Messina ai Carabinieri di Messina, avrebbe dovuto concludere le indagini prima dell’inizio della stagione successiva, ossia entro il 30 giugno 2007, laddove invece le indagini sarebbero state compiute a partire dal 17 dicembre 2007 e concluse entro il 30 giugno 2008. Nel merito, assumeva che alla data del 17 gennaio 2007 il “giovane di serie” allora sedicenne, pur essendo tesserato per la Società Messina, non era “vincolato da alcun contratto di prestazione sportiva, né da alcuna indennità derivante dal rapporto di addestramento tecnico”, per cui ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3, del NOIF, “avrebbe potuto stipulare un contratto professionistico non solo con il Messina, ma con qualsiasi altro Club, producendo così lo svincolo legittimo del vincolo di cui all’art. 33, comma 3, NOIF.” Nessuna rilevanza, infine, sarebbe da ascrivere ai precedenti citati nel deferimento, laddove relativi a casi “solo in apparenza analoghi”. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di tre mesi di squalifica. È altresì comparso il difensore del deferito, il quale ha ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla propria memoria in atti, eccependo l’improcedibilità dell’azione disciplinare ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 11 delle NOIF, e concludendo in ogni caso per il proscioglimento del deferito. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di improcedibilità sollevata dal difensore del Bossa. Ritiene la difesa dell’incolpato che l’azione disciplinare nei confronti del giovane calciatore sia improcedibile, per mancata osservanza del termine di cui all’art. 32, comma 11, del CGS. L’eccezione è infondata. Dispone l’art. 32, comma 11, CGS che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.” Nell’indicare il termine “dell’inizio della stagione sportiva successiva”, secondo l’orientamento di questa Commissione, la norma fa esplicito ed inequivocabile riferimento agli atti di indagine e cioè a quegli atti volti ad accertare i fatti e le condotte oggetto del procedimento, laddove tale non può considerarsi l’atto di deferimento che assume invece nell’ordinamento sportivo la funzione di vocatio in iudicium e che è l’atto con il quale la Procura Federale rende edotto l’incolpato delle contestazioni elevate a seguito delle indagini. Senonche, nel caso concreto, la Procura federale ha conoscenza dei fatti de quibus con la ricezione della comunicazione della Società Messina del 19 ottobre 2007, concernente il certificato internazionale di transfer del giovane calciatore Bossa. Ne deriva che la Procura avrebbe dovuto, come in effetti ha fatto, concludere le proprie indagini entro il 30 giugno 2008, non avendo ricevuto dalla Corte di Giustizia Federale, sebbene richiesta, la proroga delle indagini. Il rispetto del 30 giugno 2008 rende inaccoglibile la eccezione di improcedibilità, a nulla rilevando per le motivazioni di cui sopra, che l’atto di deferimento sia datato 20 ottobre 2008. Sotto tale profilo, non possono trovare accoglimento gli assunti difensivi secondo i quali l’indagine avrebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno 2007, avendo la Procura avuto conoscenza dei fatti sin dal 29 gennaio 2007 o quantomeno sin dal 27 aprile 2007, laddove si consideri che la Procura ha avuto conoscenza della “notizia” disciplinare in data 19 ottobre 2007, mentre in data 29 gennaio 2007 la Soc. Messina aveva richiesto il deferimento del Bossa alla sola Commissione Disciplinare, e in data 27 aprile 2007 l’esposto–denuncia era stato inoltrato soltanto ai Carabinieri di Messina. Nel merito, la Commissione ritiene fondato il deferimento. Risulta pacifico in atti che, dopo aver lasciato Messina per trascorrere in famiglia le festività natalizie dell’anno 2006, Francesco Bossa, non vi ha fatto più ritorno, e che in data 17 gennaio 2007 ha sottoscritto un contratto con l’AC Bellinzona, Società calcistica elvetica, con scadenza 16 gennaio 2010. Senonchè, il comportamento tenuto dal deferito risulta in contrasto con quanto disposto dall’art. 33 NOIF che prescrive un particolare vincolo per i c.d. “giovani di serie” finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati della stessa disputati. Nel contempo è altresì vero che la Soc. Messina non ha mai convocato per iscritto il Bossa dopo la pausa natalizia del 2006, né agli allenamenti, né alle partite ufficiali e/o amichevoli e di tale circostanza la Procura non ha fornito alcun elemento probatorio. In ogni caso il calciatore, nel caso di specie, ha frustrato con il proprio comportamento il vincolo con la Società di appartenenza, per cui la sua condotta è da censurare sotto il profilo della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS. Inoltre ad avviso della Commissione, risulta irrilevante, sotto il profilo disciplinare, alla luce della disciplina FIFA attualmente in vigore, la circostanza – evidenziata nel deferimento – dell’intervenuto “ingaggio” del calciatore da parte del club svizzero ovvero la possibilità di considerare il diritto contemplato dall’art. 33 NOIF quale diritto potestativo ad ottenere il primo contratto da professionista da parte del giovane di serie che abbia compiuto gli anni sedici. Va dunque esclusa la responsabilità dell’incolpato in relazione a tale ultima violazione ascritta. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Francesco Bossa la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno).
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