F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 05.12.2008 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 1899/883pf07-08/SP/en del 20.10.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 05.12.2008
(73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 1899/883pf07-08/SP/en del 20.10.2008)
Il deferimento Con provvedimento del 20.10.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per rispondere della violazione dell’art. 1, n. 1, CGS, in relazione all’art. 38, n. 1, del Regolamento del Settore tecnico e all’art. 38, n. 4, NOIF, nonché la Soc. Cagliari per rispondere della violazione dell’art. 4, n. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si eccepisce la mancanza di prova in ordine al fatto che Carlo Regno abbia svolto attività tecniche in favore della Soc. Cagliari e che il Presidente della stessa fosse a conoscenza di presunti comportamenti antiregolamentari. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Massimo Cellino: ammenda di € 10.000,00; - per la Soc. Cagliari: ammenda di € 10.000,00. È comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini (in particolare, dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio indagini e dalla registrazione in dvd della gara) si evince che Carlo Regno, tecnico iscritto nei ruoli del Settore tecnico e tesserato per la Soc. Modena, per un verso, durante lo svolgimento della gara Cagliari-Roma del 23.5.2008, ha impartito suggerimenti tecnici ai calciatori della Soc. Cagliari e, per l’altro, durante la stagione sportiva 2007/2008, ha svolto attività di collaborazione tecnica a favore della Soc. Cagliari. Tale comportamento, che è in contrasto con quanto sancito dall’art. 38, n. 1, del Regolamento del Settore tecnico e all’art. 38, n. 4, NOIF, secondo i quali i tecnici che sono tesserati per una Società non possono svolgere attività a favore di un’altra, risponde il Presidente della Soc. Cagliari. Quest’ultimo, infatti, non avendo vigilato sull’attività della propria Società, impedendo lo svolgimento della collaborazione del Regno, ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall’art. 1 CGS ai tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Alla responsabilità del Presidente Cellino segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, n. 1, CGS. Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Massimo Cellino la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) e alla soc. Cagliari quella dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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