F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 28.11.2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 28.11.2008
(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO RIGHETTI (all’epoca dei fatti vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Sibilla El Brazil Cuma, attualmente ASD Bacoli Sibilla Flegrea) E DELLA SOCIETA’ ASD BACOLI SIBILLA FLEGREA (all’epoca dei fatti El Brazil Cuma) (nota n. 5687/815pf06-07/AM/en del 18.6.2008)
Il deferimento
Con provvedimento del 18/6/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Roberto Righetti, all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. Sibilla El Brazil Cuma, attualmente Soc. Bacoli Sibilla Flegrea, per violazione dell'art. 1, n. 1, in relazione all’art. 3, n. 1, (oggi trasfuso nell’art. 5, n. 1) CGS, per avere posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché al dovere di astensione da pubbliche dichiarazioni lesive della reputazione di società e dell’organizzazione federale, nonché la Soc. Bacoli Sibilla Flegrea (all’epoca dei fatti Soc. Sibilla El Brazil Cuma) per violazione dell'art. 2, n. 4 (oggi trasfuso nell’art. 4, n. 1) CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Vice Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Bacoli Sibilla Flegrea ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Righetti non avrebbero rappresentato in alcun modo la posizione della Società. Di conseguenza, si chiede l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 2 mesi per Righetti e a quella dell’ammenda di € 1.000,00 per la Soc. Bacoli Sibilla Flegrea.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Vice Presidente Rigetti riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Roma” del 30/4/2007, sono censurabili. Affermare, tra l’altro, “questo è il calcio dei corrotti, il marcio non è solo nelle serie professionistiche ma anche nei dilettanti” e “questo sporco mondo del calcio”, facendo riferimento a una presunta ipotesi di illecito sportivo, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione di società e dell’organizzazione federale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Righetti, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Le argomentazioni difensive della Soc. Bacoli Sibilla Flegrea non possono trovare accoglimento, in considerazione del rapporto organico esistente all’epoca dei fatti tra il Righetti e la Società stessa. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) a Roberto Righetti e quella dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Soc. Bacoli Sibilla Flegrea.