F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42/CDN del 09.12.2008 (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO COLETTA (responsabile, all’epoca dei fatti, del settore giovanile della Soc. SS Lazio SpA), ENNIO BONADIES (Presidente all’epoca dei fatti della Soc. ASD Ottavia), GABRIELE SPINA (calciatore tesserato per la Soc. SS Lazio SpA) E DELLE SOCIETA’ SS LAZIO SpA E ASD OTTAVIA (nota n. 1991/391pf/07-08/GR/blp del 27.10.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42/CDN del 09.12.2008 (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO COLETTA (responsabile, all’epoca dei fatti, del settore giovanile della Soc. SS Lazio SpA), ENNIO BONADIES (Presidente all’epoca dei fatti della Soc. ASD Ottavia), GABRIELE SPINA (calciatore tesserato per la Soc. SS Lazio SpA) E DELLE SOCIETA’ SS LAZIO SpA E ASD OTTAVIA (nota n. 1991/391pf/07-08/GR/blp del 27.10.2008) Il Procuratore Federale ha deferito a questa CDN: 1) Il sig. Coletta Giulio, responsabile, all’epoca dei fatti, del settore giovanile, della SS Lazio SpA; 2) Il sig. Bonadies Ennio, Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Ottavia; 3) il sig. Spina Gabriele, calciatore tesserato per la SS Lazio Spa; 4) la società SS Lazio SpA; 5) la società ASD Ottavia; per rispondere: - i primi tre delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in relazione agli artt. 96 comma 1 NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento del sig. Gabriele Spina, alla ASD Ottavia, per un limitato periodo di tempo (dall’8 agosto al 31 agosto 2007), eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle NOIF con lo scopo di non corrispondere, alla ASD Savio Srl, il premio di preparazione, per il calciatore Spina; - il Coletta, anche, della violazione dell’art. 5, commi 1 e 4, del CGS per avere espresso giudizi lesivi dell’onore e della reputazione del sig. Paolo Fiorentini; - la SS Lazio SpA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le suindicate condotte poste in essere dal sig. Coletta; - la ASD Ottavia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal Bonadies. I difensori dei deferiti Coletta, Bonadies e Spina hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali chiedono il proscioglimento dei loro assistiti. Alla riunione del 4.12.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto che venissero irrogate le seguenti sanzioni: Per Coletta Giulio mesi quattro di inibizione, per Bonadies Ennio mesi tre di inibizione, per Spina Gabriele la squalifica per giorni quindici, per la Soc. Lazio l’ammenda di € 50.000,00, per la Soc. ASD Ottavia l’ammenda di € 5.000,00. I difensori dei deferiti Coletta, Bonadies, Spina e ASD Ottavia hanno insistito per il loro proscioglimento. Nessuno è comparso per S.S. Lazio ritualmente avvisata. Dall’attività di indagine della Procura Federale sono emersi i seguenti fatti: A) La AC Mantova e la ASD Savio Srl si sono accordati per il trasferimento, nella stagione sportiva 2007/2008, del calciatore Spina Gabriele alla società mantovana; B) Il calciatore, insieme ai genitori, a fine giugno 2007 si è recato, a Mantova per verificare la situazione logistica e chiedere informazioni al fine di iscriversi presso un Istituto Tecnico Locale per l’anno scolastico 2007/2008; C) A fine giugno - inizio luglio 2007 il padre del giovane Spina ha comunicato a Stefano Rossi, responsabile del settore giovanile della AC Mantova, che non avrebbe accettato il trasferimento al Mantova in quanto preferiva che il proprio figlio rimanesse vicino casa, facendo presente che gli era pervenuta una richiesta da parte della SS Lazio SpA; D) In tale occasione il sig. Spina non faceva parola invece, al Rossi di un eventuale interessamento della ASD Ottavia per le prestazioni sportive del figlio; E) Il Rossi, dopo tale occasione, non ha più sentito lo Spina; F) Il calciatore Spina Gabriele ha, poi, sottoscritto, insieme ai genitori, il modulo di tesseramento n. 096305, per la ASD Ottavia, depositato presso il Comitato Regionale Lazio il 7 agosto 2008; G) Il predetto calciatore, non ha mai disputato alcuna gara, neppure amichevole, né alcun allenamento con la ASD Ottavia (per la quale si era tesserato); H) Il calciatore si è allenato, sin dalla fase di preparazione estiva, con la SS Lazio SpA, per passare, poi, in data 31 agosto 2008, nella formazione delle giovanili nazionali ’93 della stessa SS Lazio SpA; I) la ASD Ottavia, in relazione all’autorizzazione al proprio tesserato per un raduno con la SS Lazio SpA dal 16 al 30 agosto 2007, ha prodotto un “nulla osta” che non risulta essere stato comunicato al Comitato Regionale Lazio, L) Successivamente, con variazione di tesseramento n. 0406/A depositata il 31 agosto 2007 il calciatore è stato trasferito a titolo definitivo dalla ASD Ottavia alla SS Lazio SpA; M) Tale tesseramento è stato modificato con nuovo accordo a titolo temporaneo in data 17 dicembre 2007. Da tali fatti appare evidente che il trasferimento dello Spina alla ASD Ottavia fu simulato al fine di eludere la normativa federale in tema di premi di preparazione. Decisive in tal senso appaiono le dichiarazioni rese dal responsabile del settore giovanile del Mantova Stefano Rossi che ha riferito come già a fine giugno il padre dello Spina gli riferì di essere stato contattato dalla Lazio mentre nulla gli riferì di un eventuale interessamento dell’ASD Ottavia. Peraltro è senza dubbio poco credibile che un giovane calciatore rinunci alla possibilità di giocare in una squadra di serie B per giocare in una compagine locale delle serie minori. Ugualmente poco credibile che una squadra come l’ASD Ottavia che non svolge alcuna attività preparatoria nel mese di agosto, si sia preoccupata di tesserare il giovane Spina proprio in quel mese. Lo stesso Spina ha ammesso di non aver mai svolto alcuna attività con la ASD Ottavia ma di aver operato sportivamente con la Soc. Lazio ancor prima del formale trasferimento alla squadra. Militano in favore della tesi accusatoria anche le dichiarazioni processuali ed extraprocessuali del Coletta. Questi infatti non solo ha sostanzialmente rivendicato il proprio operato in un intervista resa il 14 ottobre 2007 alla rete televisiva Supernova confermando tali affermazioni anche al collaboratore della Procura federale, ma ha reso a sua discolpa dichiarazioni che sono state smentite perfino dal Presidente dell’ASD Ottavia Bonadies (cfr. in particolare le dichiarazioni rese in data 5.11.2007 dove si esclude categoricamente che i signori Sensoli e Necchi abbiano mai avuto contatti con il Coletta per il tesseramento del giovane Spina) e da Sergio Spina, padre del calciatore deferito. Assai significativo è il cambio di versione del Coletta nel corso dell’interrogatorio reso il 13.11.2007 rispetto a quanto dichiarato il 2.11.2007 all’evidente fine di “sintonizzare “ per quanto possibile le sue dichiarazioni con quelle rese dal Bonadies in data 5.11.2007. Così il 2.11.2007 il Coletta dichiara di avere trattato la questione Spina solo con i sig.ri Sensoli e Necchi senza mai nominare il Bonadies mentre invece in data 13.11.2007 “conferma il punto 10 delle dichiarazioni del Bonadies” (che quindi in quella data gli sono note) ed afferma di aver trattato proprio con lui (e non più con Sensoli e Necchi) il trasferimento dello Spina. Bonadies invece, in data 19.11.2007 cercherà di ricalibrare anche lui la sua versione data il 5.11.2007 “non escludendo” che il Coletta abbia potuto incontrare Sensoli e Necchi a sua insaputa. Tali ripetute e ricorrenti contraddizioni minano irrimediabilmente la credibilità della versione difensiva. E’ inoltre del tutto inverosimile che l’ASD Ottavia abbia segnalato alla Lazio un giocatore senza mai neppure averlo visionato in allenamento e che la Soc. Lazio abbia accettato di farlo allenare ed addirittura di portarlo in ritiro estivo con la propria squadra a “scatola chiusa”. Nelle memorie difensive versate in atti non si rinvengono elementi a discolpa. Tutti i deferiti, infatti, hanno ampiamente argomentato sulla legittimità del rifiuto dello Spina a tesserarsi con il Mantova, ma tale circostanza non costituisce il motivo del deferimento. Nessuno mette in dubbio il diritto della Spina di decidere autonomamente se trasferirsi o meno a Mantova, quello che viene contestato ai deferiti è di aver simulato un fittizio tesseramento con l’ASD Ottavia al fine di eludere la normativa federale sui premi di preparazione. E bene precisare a questo punto che reclamare il premio di preparazione non costituisce sfruttamento economico di un giovane calciatore, ma è l’esercizio di un diritto derivante dall’averlo adeguatamente addestrato e preparato. Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, quindi, le accuse rivolte loro dalla Procura Federale sono supportate da numerosi riscontri probatori ed oggettivi. Inoltre le dichiarazioni rese da Fiorentini, soggetto che può essere ritenuto “parte offesa”, sono credibili, logiche e pienamente utilizzabili. Esse sono riscontrate anche da quelle rese dal Rossi che è un vero e proprio testimone disinteressato di tutta la vicenda e sulla cui credibilità non è lecito sollevare alcun dubbio. Risulta pienamente provata, quindi, la responsabilità dei deferiti per il primo dei fatti contestati. Ad identiche conclusioni si deve pervenire anche per la violazione dell’art. 5 commi 1 e 4 CGS, contestata al solo Coletta ed alla Lazio sotto il profilo della responsabilità oggettiva. Le dichiarazioni rese alla rete televisiva Supernova, certamente antisportive, appaiono oggettivamente lesive dell’onore e della reputazione del Fiorentini. Sul punto il Coletta ha ammesso pienamente i fatti e quindi anche che le sue parole fossero rivolte al Fiorentini. In ordine alle sanzioni da irrogare questa CDN ritiene grave il comportamento tenuto dai deferiti Coletta e Bonadies sia perché teso ad eludere una precisa norma a tutela dei vivai, sia perché ha coinvolto un giovane calciatore al quale ben altri insegnamenti sportivi ed etici i due dirigenti avrebbero dovuto dare. Va inoltre considerato il vantaggio economico conseguito dalla Lazio ed il corrispettivo danno subito dalla Soc. Savio.. Sanzioni congrue appaiono quindi quella di cui al dispositivo, precisando che per il Coletta un mese di inibizione viene inflitto per la violazione dell’art. 5 commi 1 e 4 CGS. Analogamente alla SS Lazio SpA per responsabilità oggettiva in tale violazione viene inflitta l’ammenda di € 5.000,00. P.Q.M. Dichiara tutti i deferiti responsabili delle contestazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge le seguenti sanzioni: complessivi mesi 4 (quattro) di inibizione a Coletta Giulio; mesi 3 (tre) di inibizione a Bonadies Ennio; giorni 15 (quindici) di squalifica a Spina Gabriele; complessivi € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda alla Società SS Lazio SpA; ed € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda alla Società ASD Ottavia.
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