F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E SOGLIA FRANCESCO, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOC. PESCARA CALCIO S.P.A., E DELLA SOC. PESCARA CALCIO S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 682/105PF08-09SP/BLP DELL’11.8.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E SOGLIA FRANCESCO, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOC. PESCARA CALCIO S.P.A., E DELLA SOC. PESCARA CALCIO S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 682/105PF08-09SP/BLP DELL’11.8.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) Con atto in data 11.8.2008 il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale i sigg. Soglia Gerardo, quale Presidente e legale rappresentante della Pescara Calcio S.p.A., e Soglia Francesco, quale amministratore delegato e legale rappresentante della medesima società, nonché la stessa Pescara Calcio S.p.A. contestando, ai primi due, nelle rispettive qualità, la violazione dell’art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione all’allegato a), par. III, lett. b), punto 5, del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentorio del 30.6.2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo di imposta 2006, e alla Pescara Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., anche con riferimento all’art. 8, comma 5, C.G.S. medesimo, la violazione disciplinare ascrivibile ai suoi legali rappresentanti. All’esito del procedimento di primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata il 18.9.2008, proscioglieva i soggetti deferiti. Avverso tale decisione il Procuratore Federale proponeva reclamo in data 25.9.2008, affidandolo a due motivi e chiedendo, in riforma della stessa, l’applicazione, nei confronti dei sigg. Soglia Gerardo e Soglia Francesco, della sanzione dell’inibizione per mesi sei e, nei confronti della Pescara Calcio S.p.A., della sanzione della penalizzazione di punti uno nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della Stagione Sportiva 2008/2009. Resistevano i soggetti deferiti, eccependo, con controdeduzioni a difesa, l’inammissibilità del reclamo e, nel merito, il rigetto del medesimo, con conseguente conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa all’ammissibilità del reclamo, sollevata dai soggetti reclamati nelle controdeduzioni a difesa. Sostengono questi ultimi che il giudizio di secondo grado sarebbe stato radicato dinanzi a questa Corte secondo termini e modalità procedurali la cui applicabilità andrebbe esclusa, avuto particolare riguardo alla fattispecie in contestazione. Infatti, la Procura Federale avrebbe proposto reclamo facendo ricorso al cd. rito abbreviato di cui al Com. Uff. n. 89/A del 24.4.2008 senza che ne ricorressero i presupposti e, in particolare, senza che ricorresse quella “specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S.”, elevata a fondamento giustificativo della diversa e più celere disciplina procedurale delineata nel menzionato Comunicato Ufficiale. In proposito, giova rammentare che l’art. 33, comma 11, C.G.S. ha attribuito al Presidente Federale il potere di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini ordinari, dandone comunicazione agli Organi della Giustizia Sportiva e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti. Con il Com. Uff. n. 89/A, il Presidente Federale ha esercitato tale potere, disponendo l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S. E’ stato, dunque, ritenuto - come desumibile anche dalle premesse del provvedimento - che la sollecita conclusione di tali procedimenti sia imposta dalla necessità di assicurare il corretto svolgimento e la tempestiva organizzazione delle competizione sportive. Poiché la violazione contestata dalla Procura Federale attiene al mancato deposito presso la Co.Vi.So.C., nel termine previsto, dell’attestazione relativa all’avvenuto pagamento di debiti erariali (per l’esattezza, I.V.A. riferita al periodo di imposta 2006), appare evidente - né d’altra parte vi è contestazione sul punto - che la stessa rientri tra le violazioni in materia gestionale ed economica di cui all’art. 8 C.G.S., che sanziona espressamente (anche) la mancata produzione di documenti nei termini fissati dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, con conseguente assoggettamento del relativo procedimento alle prescrizioni di cui al Com. Uff. n. 89/A. Non condivisibile appare la tesi dei reclamati secondo la quale non potrebbe farsi luogo all’applicazione delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 89/A, e, conseguentemente, non potrebbe farsi ricorso al cd. rito abbreviato, per difetto del presupposto della sussistenza delle “esigenze sportive e organizzative delle competizioni” che imporrebbero la sollecita conclusione dei procedimenti, avuto riguardo alla funzionalizzazione della particolare disciplina procedimentale alla tutela delle situazioni relative alla Stagione Sportiva 2007/2008. Infatti, l’esame del contenuto del Com. Uff. n. 89/A non evidenzia elementi da cui desumere che le disposizioni ivi contenute siano state dettate con esclusivo riferimento ai procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S., la cui celere definizione si imponeva per soddisfare le esigenze sportive e organizzative delle competizioni in svolgimento unicamente nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, durante la quale la stessa Comunicazione Ufficiale è stata emanata, e non anche le competizioni destinate a svolgersi nel corso delle successive stagioni sportive. Deve, al contrario, ritenersi che, in difetto di siffatti elementi, le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 89/A siano destinate a trovare applicazione a tutti i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S., indipendentemente dalla stagione sportiva nel corso della quale gli stessi vengano avviati e/o definiti. Anzi, la necessità del ricorso a modalità procedimentali semplificate e termini più brevi può apprezzarsi non solo verso il termine di una stagione sportiva, al fine di consentire che le situazioni in contestazione vengano definite prima della chiusura della stessa, con conseguente irrogazione delle eventuali sanzioni nel corso della medesima, ma anche prima dell’avvio di una stagione sportiva, o, comunque, nelle fasi iniziali della stessa, in quanto un’immediata irrogazione delle eventuali sanzioni si presenta idonea a garantire uno svolgimento della competizione sportiva massimamente ispirato a connotati di correttezza, rendendo le sanzioni maggiormente efficaci e ponendo tutti i competitori in condizione di conoscere quanto prima l’effettiva situazione di ciascuno di essi nella competizione. Con riferimento, poi, alla circostanza della mancata osservanza del cd. rito abbreviato nel corso del giudizio di primo grado, va rilevato che, come più volte ha affermato la giurisprudenza di questa Corte, sono i giudici di prime cure a verificare la sussistenza o meno delle ragioni di celerità che suggeriscono l’adozione del rito abbreviato senza che ciò comporti in alcun caso una menomazione del diritto alla difesa; fattispecie che si verificherebbe, invece, ove si assistesse al mutamento del rito tra il primo ed il secondo grado (cfr., con riferimento all’adozione di un rito diverso da quello previsto, Cass. 18.8.2006, n. 18201; Cass. 19.9.1997, n. 9313). Nel caso in esame, può ritenersi che, avuto riguardo al regolare svolgimento dell’attività defensionale da parte dei reclamati, manifestatasi, in particolare, mediante il tempestivo deposito di controdeduzioni, nonché all’assenza di temi di discussione nuovi rispetti a quelli affrontati in primo grado, non sia rinvenibile un pregiudizio del diritto di difesa degli stessi, cui è stato ampiamente assicurato il diritto al contraddittorio e all’acquisizione di mezzi istruttori. Per tali motivi, pertanto, il reclamo proposto deve ritenersi ammissibile. Con i due motivi del reclamo, la Procura Federale evidenzia che la società si sarebbe resa inottemperante all’obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C., nel termine perentorio del 30.6.2008, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. In particolare, la dichiarazione depositata dalla società non sarebbe idonea ad attestare il pagamento dei debiti erariali, in quanto, in relazione al debito di I.V.A. per il periodo di imposta 2006, la rateizzazione dell’importo dovuto, concessa dall’amministrazione finanziaria, non potrebbe considerarsi valida ed efficace, in assenza della prestazione dell’apposita garanzia fideiussoria. L’avversata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale viene, quindi, censurata nella parte in cui, dopo aver dato atto che la validità e l’efficacia del piano di rateazione del debito erariale era subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria, ha escluso che quest’ultima fosse dovuta ed esigibile, in quanto, a seguito dell’approvazione del d.l. n. 112/08, tale requisito sarebbe venuto meno. Orbene, dalle risultanze procedimentali - non oggetto di specifica contestazione delle parti - emerge che l’Agenzia delle entrate, con il cd. avviso bonario, emesso in data 10.6.2008, ha evidenziato un debito erariale della società pari ad € 1.616.827,00, a titolo di acconto e saldo IVA per il periodo di imposta 2006. A seguito della richiesta da parte del Pescara Calcio S.p.A., l’Agenzia ha concesso, con provvedimento del successivo 18 giugno, la massima rateizzazione dell’importo dovuto, comunicando il relativo piano di ammortamento, in esecuzione del quale la società ha provveduto, in data 26.6.2008, al pagamento della prima rata, provvedendo, in pari data, al deposito della dichiarazione richiesta presso la Co.Vi.So.C. Quindi, in data 10.7.2008, ha presentato la relativa polizza fideiussoria, ottenendo, in tal modo, l’iscrizione al campionato da parte della Co.Vi.So.C., originariamente dalla stessa negata per mancato assolvimento dell’onere. Si rileva già per tabulas, la tardività - mai contestata dalle parti reclamate - del deposito della polizza fideiussoria. Ciò premesso, deve osservarsi che l’art. 3 bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462, introdotto dall’art. 1, comma 144, della l. 24.12.2007, n. 244, prevede che, in presenza di somme dovute a seguito di controlli automatici ovvero dei controlli eseguiti ai sensi degli artt. 36-bis, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, e 54-bis d.P.R. 29.9.1972, n. 633, come nel caso in esame, ovvero dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, è possibile la rateizzazione degli importi dovuti prima della loro iscrizione a ruolo, con l’obbligo da parte del contribuente, in caso di somme dovute superiori a cinquantamila euro, di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, ovvero, su autorizzazione dell’ufficio, di concessione di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente. Nei casi, invece, in cui di debiti erariali per i quali si è già provveduto alla iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento la possibilità di rateizzazione delle somme è rimessa, ferma restando l’iniziativa del contribuente, alla decisione dell’agente della riscossione, il quale può concederla nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dell’istante. L’originario disposto dell’art. 19 del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, prevedeva che se l'importo iscritto a ruolo fosse superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento del beneficio dovesse essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata da uno dei menzionati consorzi di garanzia collettiva dei fidi ovvero alla concessione di ipoteca Il recente d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella l. 6.8.2008, n. 133, all’art. 83, comma 23, ha modificato il predetto art. 19, eliminando l’obbligo di prestazione della garanzia. Alla luce del riferito quadro normativo, può affermarsi che l’ordinamento prevede distinte fattispecie attinenti alla rateizzazione dei debiti erariali, in funzione della circostanza che per essi sia provveduto alla relativa iscrizione a ruolo o meno. Nel primo caso, la rateizzazione, che può interessare, come ovvio, solo gli importi iscritti a ruolo, è rimessa al potere discrezionale dell’agente della riscossione; nel secondo, l’amministrazione finanziaria, che gestisce direttamente il rapporto con il contribuente, è tenuta ad accogliere l’istanza di rateizzazione del debito erariale. La diversa disciplina delle due fattispecie, resa particolarmente evidente con la riforma operata con il d.l. n. 112/08, può trovare una spiegazione, dal punto di vista logico, con la circostanza che, mentre l’amministrazione finanziaria non può rifiutare la rateizzazione chiesta dal contribuente, per cui appare ragionevole l’imposizione dell’obbligo della garanzia a tutela del rischio dell’inadempimento del contribuente, l’agente della riscossione può evitare tale rischio non accedendo alla richiesta di rateizzazione. Appare, dunque, evidente che il caso in esame è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97, per cui va affermata la permanenza, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112/08, che non ha inciso su tale fattispecie, dell’obbligo di prestare adeguata fideiussione a corredo dell’istanza di rateizzazione del debito erariale. Poiché la società ha provveduto a prestare la garanzia solo dopo lo spirare del termine perentorio del 30.6.2008, la stessa risulta essere incorsa nell’illecito disciplinare previsto dal Com. Uff. n. 93/A, sancito avuto riguardo alla natura della fideiussione di elemento cui è subordinata la validità e l’efficacia del beneficio della rateizzazione. Al riguardo, non appare invocabile al caso in esame quella giurisprudenza che riconduce effetto estintivo al pagamento della prima rata del condono fiscale previsto dalla l.n. 299/02, in quanto si riferisce ad una fattispecie, quella della definizione delle liti pendenti, chiaramente diversa. Per le suesposte considerazioni, pertanto, il reclamo va accolto e, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 18.9.2008, va disposta l’applicazione nei confronti dei sigg. Soglia Gerardo e Soglia Francesco, entrambi nella qualità di legali rappresentanti del Pescara Calcio S.p.A., della sanzione dell’inibizione per sei mesi, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 10, e della stessa Pescara Calcio S.p.A. della sanzione della penalizzazione di punti uno nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della Stagione Sportiva 2008/2009. Per questi motivi la C.F.G., previa declaratoria di ammissibilità, accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, applica l’applicazione nei confronti di Soglia Gerardo e Soglia Francesco la sanzione dell’inibizione per 6 mesi, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 10, e della Pescara Calcio S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti uno nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della Stagione Sportiva 2008/2009.
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