F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 8) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SUO PRESIDENTE, SIG. RICCARDI ANGELO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. III, LETT. C), PUNTO 1) DELL’ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) 9) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 8) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SUO PRESIDENTE, SIG. RICCARDI ANGELO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. III, LETT. C), PUNTO 1) DELL’ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) 9) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) Con reclamo del 26.9.2008 il signor Angelo Riccardi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., proponeva appello avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, notificata il 19.9.2008, per violazione dell’art. 8, 5° comma, C.G.S. in relazione al par. III, lett. c), punto 1) dell’All.to A al Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, in merito al Deferimento del Procuratore Federale dell’11.8.2008 (Prot. n. 687/111 pf. 08- 09/SP/blp). Con reclamo sempre del 26.9.2008 la S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. proponeva appello avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, inflitta alla società medesima dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, notificata 19.9.2008, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, in ordine alla violazione dell’art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al par. III, lett. c), punto 1) dell’All.to A al Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, ascritta al suo Presidente e legale rappresentante signor Angelo Riccardi, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dell’11.8.2008 (Prot. n. 687/111 pf 08-09/SP/blp). Con due reclami, pressoché di identico contenuto, il Sig. Angelo Riccardi, nella sua qualità di Presidente della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., e la società medesima contestano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 18.9.2008 di cui al Com. Uff. n. 18/CDN, che, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, aveva inflitto al Presidente della società la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e alla società la sanzione di un punto di penalizzazione, a titolo di responsabilità diretta, per non avere depositato presso la COVISOC entro il termine del 5.7.2008 la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2482-ter c.c. In particolare, a sostegno dei due reclami, assumono gli appellanti che in data 4.7.2008 era stata inviata via fax alla COVISOC copia del verbale di Assemblea del 27.6.2008 con il quale era stato deliberato l’azzeramento del capitale sociale di € 10.698,00 e la ricostituzione del capitale stesso “fino ad un massimo di € 800.000,00 … mediante emissione di nuove quote da offrire in opzione ai soci in proporzione delle rispettive partecipazioni”. In secondo luogo, gli appellanti affermano anche di avere inviato “all’Organo di Controllo la relativa documentazione”. Conseguentemente, gli appellanti concludono per l’”insussistenza della violazione ascritta dalla Procura Federale e dalla Commissione Disciplinare Nazionale”, stante l’”assoluta irrilevanza … della data dei versamenti in conto capitale, essendo sufficiente la mera delibera assembleare”. In buona sostanza, i due appellanti censurano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 18.9.2008 che aveva rilevato che “non risulta dagli atti del giudizio che il verbale della Assemblea sia stato trasmetto alla COVISOC nei termini previsti, accertato che la documentazione trasmessa via fax in data 4 luglio 2008 non mostra attinenza con la menzionata Assemblea”. Alla riunione del 14.11.2008 il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l’inammissibilità per tardività di entrambi i reclami dovendosi applicare ai procedimenti in esame l’abbreviazione dei termini, trattandosi di una violazione dell’art. 7 C.G.S. giusta Com. Uff. n. 89/A del 24.4.2008. Nel merito il rappresentante della Procura Federale ha insistito sul fatto che non vi era prova della trasmissione entro il termine del 5.7.2008 della documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2482–ter c.c. e ha chiesto, pertanto, la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La difesa dei due appellanti ha fatto presente che il giudizio di prime cure, avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, si era svolto secondo il rito ordinario senza l’applicazione della norma di cui al predetto Com. Uff. del 24.4.2008 e che, quindi, anche il procedimento di appello si doveva svolgere secondo i termini ordinari; nel merito i due appellanti hanno insistito sulla circostanza di avere ottemperato al disposto dell’art. 2482–ter c.c. e hanno chiesto la riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con conseguente proscioglimento da ogni addebito e annullamento delle sanzioni comminate nel giudizio di primo grado. Preliminarmente la Corte di Giustizia Federale dispone la riunione dei due reclami in oggetto trattandosi di due impugnazioni della medesima delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008). In secondo luogo, ma sempre preliminarmente, la Corte ritiene, dopo ampia e approfondita discussione, di dover aderire alla tesi difensiva degli appellanti in ordine alla tempestività dei due reclami, in quanto, essendo stati applicati i termini ordinari nel giudizio avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, gli stessi termini ordinari valgono anche per il giudizio di appello. Nel merito ritiene la Corte che la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale non meriti le censure mosse dai due appellanti. I due reclami sono infondati. Infatti, la decisione impugnata ha rilevato correttamente che “quanto deliberato nella Assemblea del 27.6.2008 non costituisce superamento della situazione prevista dall’art. 2482-ter c.c. in quanto la Società deferita non ha comprovato alcuna sottoscrizione del nuovo capitale sociale da parte dei soci così da rendere assolutamente ininfluente quanto deliberato in Assemblea”. In secondo luogo, la sentenza impugnata ha rilevato in punto di fatto che “dagli atti del procedimento” risulta che “gli unici versamenti che sarebbero intervenuti in conto capitale dopo l’Assemblea dei Soci del 27.6.2008 nel termine previsto del 5.7.2008 ammonterebbero ad € 7.500,00 … ed € 10.000,00, somme inidonee a porre in una situazione regolare la società deferita”. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata è ineccepibile sia in punto di diritto che in punto di fatto. Infatti, la delibera dell’Assemblea dei Soci che dispone l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione deve essere seguita dalla sottoscrizione delle quote, senza la quale è “tamquam non esset”. Risponde a un elementare principio di diritto che la delibera di ricostituzione del Capitale Sociale, che si sia ridotto al di sotto della soglia minima, costituisce solo l’inizio del procedimento per superare la situazione di cui all’art. 2482–ter c.c. Lo spirito di questa norma è chiaro: tutte le volte in cui il capitale sociale si riduca al di sotto della soglia minima, per evitare la trasformazione o la messa in liquidazione della Società il capitale deve essere ricostituito. Ma al fine della sua ricostituzione non basta la mera dichiarazione di volerlo ricostituire (rectius: la delibera dell’Assemblea dei soci) essendo necessaria la sottoscrizione delle quote. E’ solo in tal modo che il capitale sociale viene effettivamente ricostituito. Nel caso di specie il rispetto dell’art. 2482–ter c.c. avrebbe dovuto comportare che entro il termine del 5.7.2008 si doveva procedere alla sottoscrizione delle quote. Oltre tutto, nel caso di specie l’inosservanza del disposto dell’art. 2482–ter c.c. è ancora più evidente se si considera che l’Assemblea dei Soci della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha deliberato che “la sottoscrizione delle quote” dovrà avvenire “entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui verrà loro [ai soci] comunicato, a cura dell’organo amministrativo, che il capitale come sopra ricostituito può essere sottoscritto …” (v. punto 7 della delibera assembleare). E’ mancata, quindi, in punto di fatto una sottoscrizione delle quote contestuale alla delibera di ricostituzione del capitale sociale; anzi, la sottoscrizione delle quote è stata addirittura differita a un momento successivo, quello della comunicazione “a cura dell’organo amministrativo”. Poiché non sussiste in atti nessuna prova che la sottoscrizione della quote per la ricostituzione del capitale sociale minimo sia avvenuta entro il termine perentorio del 5.7.2008, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è ineccepibile in punto di fatto e in punto di diritto. In altri termini, entro il 5.7.2008 non è stata superata la situazione prevista dall’art. 2482–ter c.c. L’infondatezza dei due reclami riuniti comporta l’incameramento delle due relative tasse. Per questi motivi la C.G.F., previa riunione dei due reclami, respinge i reclami come sopra proposti dal signor Angelo Riccardi e dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), e dispone incamerarsi le due tasse reclamo.
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