F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 10) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LE SANZIONI: • DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE; • DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL PRESIDENTE LUIGI VITO BLASI ; • DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. GENNARO CESARE URSINI; • DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. VITTORIO GALIGANI; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 4, COMMI 1, 2 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C SOTTOSCRITTE IN DATA 14.5.2007; CIRCOLARE LEGA PROFESSIONISTI SERIE C N. 17 DEL 28.10.2005; COM. UFF. N. 2/C DEL 31.7.2006 ; CIRCOLARE N. 42 DEL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 10) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LE SANZIONI: • DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE; • DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL PRESIDENTE LUIGI VITO BLASI ; • DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. GENNARO CESARE URSINI; • DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. VITTORIO GALIGANI; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 4, COMMI 1, 2 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C SOTTOSCRITTE IN DATA 14.5.2007; CIRCOLARE LEGA PROFESSIONISTI SERIE C N. 17 DEL 28.10.2005; COM. UFF. N. 2/C DEL 31.7.2006 ; CIRCOLARE N. 42 DEL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008) Con riferimento all’incontro di calcio, valevole per i Play Off del Campionato Nazionale Serie C/1 Taranto/Avellino in data 27.5.2007, la Commissione Disciplinare Nazionale, con Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008, accogliendo il deferimento del Procuratore Federale, comminava, le sanzioni: dell’inibizione per mesi 8 e dell’ammenda di € 5.000,00 a Luigi Vito Biasi, Presidente della Società Taranto Sport S.r.l., dell’inibizione per mesi 6 e dell’ammenda di € 5.000,00 a Gennaro Cesare Ursini, responsabile organizzativo e dell’inibizione per mesi 6 a Vittorio Galigani, direttore generale, per avere: a) posto in essere (Blasi, Ursini e Galigani) iniziative finalizzate a permettere l’ingresso alla gara di almeno 3.000 spettatori in più rispetto al numero massimo consentito, che avevano occupato settori non autorizzati, in spregio alle norme e disposizioni vigenti e al corretto svolgimento di tutti gli adempimenti collegati alla manifestazione; b) tenuto un comportamento ostruzionistico e non collaborativo (Galigani e Ursini) - in particolare da parte di quest’ultimo - sia manifestando il disappunto riguardo all’annullamento dei biglietti operato dagli agenti di PS, sia avviando una violenta discussione ad uno dei varchi con il Dirigente dell’Ordine Pubblico della PS; c) tenuto comportamenti non collaborativi (Blasi e Ursini), i quali, ritualmente convocati presso l’ufficio del Procuratore Federale, non si presentavano nè adducevano giustificazione alcuna; d) tenuto un comportamento non veritiero ed omissivo (Galigani), innanzi al Sostituto Procuratore Federale in sede di audizione, volto a coprire le gravi responsabilità della società Taranto Sport S.r.l.; Il giudice di primo grado comminava, di seguito, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 alla società Taranto Sport S.r.l., per responsabilità diretta della stessa; Con l’appello in esame, la Società Taranto Sport S.r.l. deduce: - insussistenza, delle violazioni ascritte sia alla medesima che ai suoi rappresentanti; - assenza, da parte dei soggetti deferiti, di condotte scorrette e/od ostruzionistiche, premeditatamente finalizzate a favorire l’indebito ingresso degli spettatori; - non imputabiltà al sodalizio pugliese ed ai suoi dirigenti di eventuali anomalie e disfunzioni nella distribuzione dei biglietti e nei controlli pre-partita; - del pari, non rilevabilità, a carico degli incolpati degli ulteriori addebiti ex art. 1 comma 1 C.G.S. agli stessi attribuiti ; - in via subordinata, eccessività e spropositatezza delle sanzioni statuite dal giudice di prime cure, con conseguente richiesta di congrua e sensibile riduzione delle medesime. Nel gravame, l’appellante asserisce che non potrebbe ricavarsi dagli atti nessun elemento probatorio, serio, preciso e concordante, di un vero e proprio piano d’azione, ideato e posto in essere dalla società per il tramite dei suoi tre esponenti, allo scopo di eludere le previsioni organizzative ed amministrative in ordine alla gara in parola, in modo che fosse permesso un afflusso di spettatori di gran lunga superiore alla capienza massima consentita. Infatti, in primo luogo, risulterebbe che, con dichiarazione fatta con congruo anticipo rispetto alla data della partita, lo stesso Presidente, dopo i colloqui intercorsi con le Autorità competenti, provvide a smentire categoricamente l’eventualità di biglietti-omaggio oltre il limite concesso dalla Lega Professionisti di Serie C, organizzatrice dell’evento. Inoltre, dalla relazione della Questura di Taranto del 29.5.2007, risulterebbe che la società tarantina acquistò 450 biglietti, che, destinati agli abbonati, non furono però consegnati ai medesimi (i quali sarebbero entrati allo stadio esibendo l’abbonamento ormai scaduto) bensì furono custoditi dalla Questura e riconsegnati alla società, in presenza di Lega e SIAE, quando non sarebbe stato più possibile “riciciarli”, con ciò restando dimostrata la condotta virtuosa ed encomiabile del Sodalizio pugliese. L’appellante soggiunge che nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta alla società ed ai suoi Dirigenti per la fabbricazione e la distribuzione (“bagarinaggio”) di biglietti falsi, venduti, per di più, a prezzi superiori a quelli normali. Quanto, poi, alle ulteriori violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità contestati, a vario titolo, al Blasi, aIl’Ursini ed al Galigani , parte appellante afferma che la mancata presenza dei primi due all’audizione davanti alla Procura Federale era dovuta ad improrogabili impegni personali e professionali degli stessi, i quali si mantenevano, peraltro, a disposizione per una nuova convocazione, mai pervenuta.Il Galigani, dal canto suo, regolarmente comparso dinanzi all’Organo inquirente, avrebbe rilasciato dichiarazioni assolutamente veridiche ed esaustive, astenendosi da qualunque atteggiamento ostruzionistico od omissivo ma, al contrario, non tacendo nulla di quanto a sua conoscenza. Infine, nessun coinvolgimento del Blasi e del sodalizio dallo stesso presieduto sarebbe ipotizzabile in merito all’episodio della somministrazione di bibite scadute nel settore ospiti dello stadio, atteso che la gestione del punto di ristoro all’interno dell’impianto ed il relativo servizio erano curati, direttamente ed autonomamente, da una ditta legata non già con la società calcistica, bensì con il Comune da un contratto ad hoc. All’odierna udienza, sia il rappresentante della Procura, il difensore hanno brevemente ribadito le conclusioni scritte. L’appello siccome giuridicamente infondato va respinto. Vi si sostiene, anzitutto, che dall’esame degli atti ufficiali e dagli stessi documenti richiamati dall’Organo requirente, prima, e da quello giudicante, poi, si evincono conclusioni contrarie a quelle assunte dal giudice di prime cure. Tesi questa che, a parere del Collegio non può essere accolta, ove si consideri che in particolare dalle relazioni della Questura di Taranto (suffragata da dichiarazioni, informative e testimonianze di varia provenienza) emerge l’esistenza di un effettivo piano prima preordinato e poi attuato dalla società Taranto Sport S.r.l. attraverso i suoi rappresentati – anche a seguito del formale divieto che essa aveva ricevuto per l’ampliamento della capienza dello stadio Iacovone - per consentire l’accesso allo stadio di un numero di spettatori (circa 3.000) ben superiore a quello massimo consentito. La società afferma al riguardo, in primo luogo, che il Presidente Blasi, con congruo anticipo rispetto alla data dell’incontro, smentì le sue iniziali divulgazioni fatte sui mass media circa un generalizzato afflusso gratuito allo stadio, ma, opina il Collegio, siffatta rettifica non fu sufficiente ad eliminare le problematiche di ordine pubblico che le precedenti promesse avevano ingenerato nell’ampia massa degli aspiranti spettatori, indistinti destinatari di quelle divulgazioni. Inoltre, l’argomento addotto dall’appellante - dell’acquisto da parte della società tarantina di 450 biglietti da consegnare agli abbonati - pur se contenuto nel rapporto della Questura - in realtà assume un valore solo marginale e limitato, se visto nel contesto del rapporto stesso (che nel suo complesso è fortemente negativo per la società medesima). Tale episodio peraltro, costituì solo uno dei vari interventi adottati proprio dalla Questura e concordato oltrechè con la società, con l’ispettore della Lega e con la SIAE, al fine di evitare il riciclaggio dei biglietti (che non vennero dati agli abbonati) e di scongiurare pericoli all’ordine pubblico. Per quel che concerne la mancata presenza dei dirigenti Blasi e Ursini all’audizione davanti alla Procura Federale (che era stata previamente concordata per telefono), l’appellante enuncia solamente ma non precisa gli “improrogabili impegni personali” dei medesimi, i quali peraltro non produssero al Requirente nè la documentazione giustificativa di tali impegni, né una qualsiasi comunicazione. E ciò a fronte del preciso obbligo di presenza contemplato nell’art. 1 comma 3 C.G.S.. Quanto al Galigani, varie sue affermazioni nel corso dell’interrogatorio risultano palesemente non rispondenti a verità perchè non collimanti con le risultanze degli atti (assenza di spettatori entrati gratuitamente a fronte dell’ammissione che nello stadio c’erano più di 10.000 spettatori; assenza ai varchi di ingresso dello stesso Galigani e di Blasi; sufficienza del numero delle guardie giurate impiegate e assenza di afflusso degli spettatori da varchi alternativi e con tagliandi riutilizzati). Per quel che riguarda, infine, gli ulteriori motivi di gravame - quali la fabbricazione e la distribuzione di biglietti falsi, il bagarinaggio e la somministrazione di bibite scadute nel settore ospiti dello stadio - il Collegio opina che essi, non essendo stati in alcun modo oggetto della gravata decisione, non possano qui assumere alcun rilievo. Congrua, infine, in relazione alla gravità dei fatti, appare l’entità delle sanzioni comminate. Da quanto sopra, consegue la pronuncia di rigetto dell’appello e di conseguente conferma della decisione di primo grado.Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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