F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KAKHA KALADZE (calciatore tesserato per la Soc. AC Milan SpA) E DELLA SOCIETA’ AC MILAN SpA (nota n. 2795/368pf/08-09/SP/blp del 25.11.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KAKHA KALADZE (calciatore tesserato per la Soc. AC Milan SpA) E DELLA SOCIETA’ AC MILAN SpA (nota n. 2795/368pf/08-09/SP/blp del 25.11.2008) La Procura federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il calciatore Kakha Kaladze, tesserato della AC Milan SpA, nonché la società AC Milan SpA, contestando al calciatore la violazione dell’art. 5 comma 1 CGS ed alla Società la violazione di cui agli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 CGS. È accaduto che il calciatore Kaladze in relazione alla gara Torino–Milan del 23 novembre 2008, nel corso di una trasmissione televisiva abbia rilasciato nei confronti dell’arbitro della gara sig. Stefano Farina dichiarazioni riportate il giorno successivo su vari quotidiani, ritenute gravemente lesive dell’operato dell’arbitro. Tali dichiarazioni erano state del seguente letterale tenore: “non mi piace parlare degli arbitri, oggi però devo dire che Farina come arbitro è uno scarso. Sì in tutti i sensi. Mi dispiace tantissimo per la partita già vinta, che ci è stata rubata dall’arbitro” (trasmissione Controcampo del 23.11.2008, emittente Rete 4). “(…….) Farina è stato scandaloso, davvero scarso (……..). Magari non sa le regole, ci ha rubato la partita” (Gazzetta dello Sport 24.11.2008 pag. 6). “Farina è scarso, ci ha rubato la partita con il rigore e non capisce niente” (Corriere dello Sport 24.11.2008 pag. 21). “(….) Farina è proprio scarso, non capisce nulla e non è la prima volta che ci ruba la partita” (Il Giornale 24.11.2008 pag. 35). “Mi dispiace dirlo ma l’arbitro è stato proprio scarso, sì avete capito bene scarso. Ci ha rubato la partita; mi dispiace che la partita sia stata rubata dall’arbitro, che è stato scandaloso. (….) Magari non sa le regole (….). Certi errori non sono ammissibili” (La Stampa del 24.11.2008 pag. 49). Entrambi i deferiti, con memoria difensiva redatta dal proprio difensore, hanno chiesto la declaratoria di infondatezza del deferimento ed il proscioglimento degli incolpati; in subordine, fermo il proscioglimento della società, la irrogazione della sanzione dell’ammonizione per il calciatore. Hanno dedotto che il calciatore aveva esercitato il diritto di critica e che al più gli poteva essere contestato un eccesso di critica, con l’attenuante che le dichiarazioni erano state rese nell’immediatezza della gara e quindi a caldo; che le espressioni del medesimo sul conto dell’arbitro erano state solo di natura tecnica; che egli peraltro si era dispiaciuto per quanto aveva dichiarato e che ciò risultava dal sito della società e dall’articolo della Gazzetta dello Sport del 25 novembre 2008 pag. 8, allegata in copia alla memoria. Hanno altresì dedotto che la società aveva immediatamente stigmatizzato le frasi di Kaladze, dissociandosi pubblicamente da esse ed ottenendo per questo il riconoscimento da parte della stampa di essersi comportata con fair play (Corriere della Sera 25 novembre 2008, pag. 48 allegata in copia). All’udienza fissata per la discussione sono comparsi la Procura Federale, che ha chiesto comminarsi l’ammenda di € 10.000,00 per entrambi i deferiti, nonché i deferiti assistiti dal loro difensore di fiducia, che si sono riportati alla memoria. Il deferimento è fondato e dev’essere accolto. Le espressioni del calciatore Kaladze, che non sono state da quest’ultimo smentite, non possono essere interpretate come esercizio del diritto di critica: esse, invero, più che investire l’operato dell’arbitro nella gara in oggetto, sembrano riguardare oltre ogni ragionevole dubbio proprio la persona dell’arbitro, reiteratamente definito scarso, che non conosce le regole, che non capisce nulla. Non può ricondurre entro limiti di minore gravità il comportamento del calciatore il suo asserito ravvedimento, che tale non è stato, essendosi egli limitato a definirsi dispiaciuto per quanto detto, senza però alcun cenno al merito delle dichiarazioni in precedenza rese. Per cui sussiste in pieno la violazione contestata al calciatore. Quanto alla Società, verificato che la stessa in persona del vice Presidente dott. Galliani ha stigmatizzato le dichiarazioni del proprio tesserato, richiamando i calciatori ad atteggiamenti più attenti e cauti, ad essa va riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 5 comma 7 CGS. Non si ritiene, invece, applicabile l’esimente prevista dalla norma citata, non ravvisandosi estremi di “eccezionalità” nella fattispecie. P.Q.M. infligge al calciatore Kakha Kaladze l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) e alla Società AC Milan SpA l’ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
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